Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5968 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5968 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME FONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 16/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminata la richiesta di modifica della sentenza della Corte di Cassazione in data 16/02/2023, depositata in data 20/04/2023, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, con la quale si deduce che la predetta decisione sia frutto di errore di fatto per non avere la stessa tenuto conto della documentazione trasmessa il 15/02/2023 inerente alla remissione di querela;
Ritenuto che tale richiesta deve essere qualificata come ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.;
che il ricorso, depositato il 09/01/2026, risulta presentato oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, fissato a pena di inammissibilità in caso di denuncia di errore di fatto, ai sensi dell’art. 625b1s commi 2 e 4 cod. proc. pen.;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così .deciso 1’11 febbraio 2026