Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30 novembre 2021 emessa dalla Corte di Cassazione;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale n. 44335 del 10 novembre 2021., che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale n. 13428 del 2021.
Con unico motivo il ricorrente censura l’errore di fatto compiuto nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, con specifico riferimento all’inesistenza de
contrati di agenzia, invece, ritenuti sussistenti, tra la RAGIONE_SOCIALE e le altre di inviate alla gara del 1 settembre 2011.
1.2. Espone il ricorrente che:
con sentenza emessa in data 11 luglio 2019 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Matera, ha dichiarato colpevole l’imputato NOME COGNOME, quanto al capo g), per delitti di falso in atto pubblico;
in tale capo di imputazione si contestava al COGNOME, che all’epoca dei fatti era Comandante del Corpo di Polizia Municipale del RAGIONE_SOCIALE Matera, di aver favorito la RAGIONE_SOCIALE nell’aggiudicazione della fornitura di alcune autovetture, avendo invitato alla gara quattro ulteriori ditte non abilitate alla vendita di auto nuove che erano successivamente risultate semplice officine autorizzate legate da un contratto di agenzia con la RAGIONE_SOCIALE,
il COGNOME, con ricorso per cassazione, ha denunciato, con riferimento a tale capo della pronuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 195 cod. proc. pen., in quanto il Maresciallo COGNOME, sul tema decisivo dell’accertamento dell’idoneità a vendere “vetture nuove” delle imprese invitate alla gara del 1 settembre 2011, si sarebbe limitato a rendere una testimonianza indiretta e, segnatamente, a riferire le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, responsabile amministrativo della RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe affermato l’esistenza di un contratto di agenzia tra le altre ditte e la RAGIONE_SOCIALE;
la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13428 emessa in data 15 gennaio 2021, ha ritenuto tale censura manifestamente infondata e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data dalla Corte di appello di Potenza in data 11 luglio 2019;
che, con riferimento al delitto di falso contestato al capo q) dell’imputazione, la Corte di Cassazione ha affermato che «deve radicalmente escludersi fondatezza alla addotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste COGNOME, nella parte che qui direttamente interessa (quella del rilievo soggettivo da assegnare alle altre imprese invitate ad offrire, prive della qualifica di concessionarie d’auto):come messo in evidenza dalla sentenza impugnata, il teste, nel riferire detta circostanza in fatto, ebbe a fare immediato e primario riferimento agli esiti complessivi degli accertamenti resi nel corso dell’indagine, rinnarcando poi, ma in via di aggiunta e di mera asseverazione di un dato comunque altrimenti acquisito, che tanto trovava ulteriore supporto nelle informazioni assunte dal dipendente della RAGIONE_SOCIALE: all’evidenza, scorporando tale ultimo riferimento, che ad avviso della Corte, alla luce della detta deposizione, non costituisce l’unico fondamento della relativa considerazione in fatto esposta dal teste, resta la ferma prima indicazione, estranea a censure prospettate dalla difesa del ricorrente»;
che, con ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. in data 16 luglio 221, il COGNOME ha impugnato la predetta sentenza, rilevando che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile la censura per effetto di un errore percettivo, in quanto dalla lettura del verbale di udienza del 22 aprile 2015 emergeva che il teste COGNOME sul tema di prova del requisito soggettivo delle ditte e, segnatamente, sulla loro legittimazione a vendere o meno auto nuove, avrebbe espressamente affermato di aver operato «tale accertamento «interloquendo» con il dipendente della RAGIONE_SOCIALE e, dunque, senza alcuna conoscenza diretta di tale circostanza, come invece affermato nella sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione;
che, dunque, ad avviso del ricorrente, la circostanza che le imprese invitate fossero legate da un rapporto di agenzia con la RAGIONE_SOCIALE, che le avrebbe reso, di fatto, meri prestanomi di tali società, sarebbe stato acquisita dallo COGNOME solo sulla base delle dichiarazioni del COGNOME e, dunque, senza alcuna previo accertamento, come, invece, sostenuto nella sentenza impugnata;
che la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 44335 emessa in data 10 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal NOME;
che in tale sentenza la Corte ha rilevato che « correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha dato atto che il teste COGNOME aveva fatto riferimento agli esiti complessivi degli accertamenti svolti nel corso dell’indagine, rimarcando un dato che trovava supporto nelle informazioni assunte da COGNOME»;
che, tuttavia, ad avviso del ricorrente, anche in questo caso la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, in quanto il contenuto degli atti allegati rappresenterebbe che lo COGNOME avrebbe acquisito la conoscenza dell’esistenza di un contratto di agenzia tra le ditte predetl:e e la RAGIONE_SOCIALE esclusivamente attraverso la dichiarazione del COGNOME;
che questa circostanza sarebbe resa palese dal verbale stesso della deposizione dello COGNOME, là dove il medesimo (a pag. 69 del verbale di udienza) avrebbe dichiarato che quanto appreso sui fatti in esame era stato accertato «interloquendo» con il COGNOME e dal verbale delle operazioni eseguite in data 24 febbraio 2012, nel quale non risultano allegati contratti di agenzia o di procacciamento di affari tra la RAGIONE_SOCIALE e altre società;
che, dunque, l’inesistenza agli atti del giudizio di legittimità dei contratti di agenzia o di procacciamento di affari tra la RAGIONE_SOCIALE e le altre quattro società, che avrebbero impedito a queste ultime di vendere direttamente auto nuove, dimostrerebbe come la decisione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di un errato presupposto, difforme dalla realtà documentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quantp il motivo proposto è manifestamente infondato e, comunque, diverso da quelli consentiti dalla legge.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625bis cod. proc. pen. a condizione che sia fondato su errori non dedotti in tale precedente ricorso (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, COGNOME, Ftv. 271483 – 01).
E’, pertanto, inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, proposto contro una decisione di legittimità che abbia deciso su un precedente ricorso straordinario dichiarandolo inammissibile, Dve il nuovo ricorso sia fondato sui medesimi motivi del precedente (Sez. 6, n. 46E35 del 01/10/2014, Falletti, Rv. 261010 – 01; Sez. 3, n. 23796 del 03/03/2011, COGNOME, Rv. 250376 – 01, in motivazione la Corte ha precisato che la precedente pronuncia determina la formazione del giudicato sul punto, sicché solo un diverso ed ulteriore errore di fatto sarebbe deducibile con il rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.; Sez. 6, n. 43002 del 20/10/2003, COGNOME, Rv. 227488 – 01).
Muovendo da tali consolidati principi deve rilevarsi che il presente ricorso è inammissibile in quanto deduce il medesimo errore già denunciato con il precedente ricorso straordinario.
Il ricorso proposto è, peraltro, manifestamente infondato.
La produzione di parte ricorrente ha dimostrato che sono allegati all’informativa della polizia giudiziaria dell’8 marzo 2012 i «contratti di officin autorizzata RAGIONE_SOCIALE sottoscritti tra la RAGIONE_SOCIALE» e le altre quattro ditte.
Lo COGNOME ha, dunque, reso la propria deposizione, sulla base dell’interpretazione delle clausole degli stessi, atti a dimostrare segnatamente i legami tra tali soggetti giuridici e che le quattro ditte non fossero concessionarie di auto (come richiesto nella determina del 1 settembre 2011.) ma mere officine autorizzate RAGIONE_SOCIALE, che, dunque, non potevano procedere alla vendita diretta di autovettura.
La deposizione del Maresciallo COGNOME tra fondamento, dunque, da quanto direttamente accertato dal medesimo, anche a mezzo della lettura e dell’interpretazione dei predetti documenti, e non già solo da quanto appreso dal COGNOME.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ai pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ammende. euro tremila in favore della cassa delle
Così deciso il 22/09/2022.