Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45121 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 45121 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Camastra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di Cassazione letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i difensori di NOME COGNOME, muniti di procura speciale, hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Seconda Sezione Penale di questa Corte ha rigettato il ricorso del COGNOME, condannato per i reati riuniti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa, denunciando una serie di errori di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte;
1.1. rilevato che un primo errore consisterebbe nell’avere ritenuto che la deposizione del COGNOME fosse stata corroborata dalle dichiarazioni della moglie, invece, limitatasi a riferire quanto appreso dal marito in merito alla vicenda, e da quelle del COGNOME, limitatosi a riferire dell’atteggiamento passivo del COGNOME, che ascoltava soltanto le richieste provenienti dai COGNOME; che si tratterebbe di errore evidente, in quanto tutte le fonti di accusa hanno escluso di aver ricevuto
pressioni o minacce dal NOME, al quale non avevano mai consegnato somme di denaro, sicché le dichiarazioni delle persone offese non sono convergenti né autonome; che altro errore percettivo sarebbe ravvisabile nel travisamento del contenuto della conversazione del 19 settembre 2013, nella quale il NOME avrebbe dimostrato piena conoscenza dell’iniziativa delittuosa del sodale, essendosi, invece, limitato ad affermare che il COGNOME era ormai scritto sul libro nero, senza dimostrare alcuna condivisione dell’iniziativa illecita, peraltro all’epoca già esaurita;
1.2. considerato che un ulteriore errore decisivo consisterebbe nell’aver individuato nella messa a disposizione dei locali della sua tabaccheria per veicolare la richiesta estorsiva del COGNOME il contributo del NOME, invece, solo presente fisicamente nel luogo di commissione del reato, senza alcun intento rafforzativo dell’altrui iniziativa illecita: la svista consisterebbe nell’aver attri significato univoco a condotte che ne sono prive, valorizzando il risalente rapporto di conoscenza tra il NOME e NOME COGNOME;
1.3. rilevato che l’ultimo errore riguarderebbe il reato associativo per omesso esame di rilievi difensivi diretti a contestare l’assenza di affectio societatis e di stabile contributo nonché per travisamento delle emergenze processuali, per avere la Corte attribuito al NOME un ruolo fiduciario con assegnazione di compiti gravosissimi, riconoscendogli il ruolo di cassiere del gruppo e dando rilievo sia alla messa a disposizione dei locali della tabaccheria per gli incontri riservati con i sodali che al supporto non occasionale fornito al capo anche per la vicenda estorsiva ai danni della RAGIONE_SOCIALE, senza individuare un solo dialogo che provi la partecipazione associativa o la disponibilità di armi da parte del RAGIONE_SOCIALE o la condivisione e l’apporto consapevole alle attività illecite del sodalizio;
ritenuto che dalla stessa illustrazione dei motivi è agevole rilevare che gli errori denunciati, lungi dall’essere errori percettivi e di fatto, sono error valutazione probatoria e giuridica, che investono sia il rilievo da assegnare alle dichiarazioni delle persone offese ed al contenuto dei colloqui intercettati, asseritamente travisato, sia il peso da attribuire alle condotte del ricorrente in chiave associativa e concorsuale nell’estorsione: temi entrambi esaminati in sentenza e nuovamente oggetto di censure meramente oppositive;
rilevato che il ricorso ripropone le medesime censure alle quali è già stata fornita adeguata risposta in sentenza e che deduce un’erronea valutazione di elementi della ricostruzione storico-fattuale, che si traduce in un errore di giudizio;
ritenuto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale
escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686);
rilevato, pertanto, che il ricorrente impropriamente deduce un presunto errore di diritto e non di fatto, ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 4 ottobre 2023