Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4875 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4875 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza in data 21 febbraio 2025 con cui questa Corte cassazione ne ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del 31 gennaio 2024 emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ne aveva confermato la condanna per i reati di detenzion porto illegale di armi da sparo e tentato omicidio;
premesso che:
l’errore di fatto, che ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene pe modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’erro fatto – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processual
«qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del r previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»;
difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni proce valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisi riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante p l’accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furn Rv. 279466 – 01);
«in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l’omessa motivazi in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rile a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considera implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse st considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza riprodotta era, contro la regola di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiv suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01);
«in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che può essere rilev sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una
pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 – 01);
ritenuto che l’odierno ricorso è privo di specificità e manifestamente infondato in qua
il primo motivo non considera che le censure relative all’inutilizzabilità delle dichiar rese dalla persona offesa ai Carabinieri in spedale (anche in violazione dell’art. 188 cod. p pen.) sono state ritenute inammissibili, tra l’altro, per un difetto di specifica allega ricorso sulla qualità di imputato di reato connesso del dichiarante e, comunque, per presenza in atti di analoghe dichiarazioni accusatorie rese dal medesimo offes successivamente (cfr. spec. p. 11 s.), il che priva il dedotto errore percettivo della ca di disarticolare l’iter della sentenza qui impugnata, non occorrendo di conseguenza osservare che il motivo in esame contiene allegazioni assertive sulla sussistenza (e sulla rit allegazione) degli elementi che non sarebbero stati correttamente apprezzati nel giudizio legittimità;
le allegazioni contenute nel secondo motivo trovano patente smentita in quanto la sentenza qui impugnata non è incorsa in alcun errore percettivo rispetto alle censure difensi inerenti al riconoscimento dell’odierno ricorrente (e al fatto che chi ha agito indossa meno un passamontagna), ma ha preso espressa posizione sulle argomentazioni spese dai Giudici di merito sulla discrasia denunciata dalla difesa (cfr. spec. p. 14 s. della sen impugnata), il che per l’appunto costituisce un giudizio che non può essere riponderato sede di ricorso straordinario;
il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo (rispettivamente, relativi ai reati di armi, alla premeditazione, all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., alle att generiche), lungi dal denunciare errori che qui potrebbero venire in rilievo, deduc irritualmente la fondatezza dell’originario ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissib dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/11/2025