Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6662 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6662 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso straordinario proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 21 gennaio 2025.
Ritenuto che, con il ricorso in esame, la difesa di NOME COGNOME censurava la decisione di legittimità impugnata per errore di fatto, conseguente all’erronea valutazione della condotta estorsiva posta in essere dal ricorrente, senza tenere conto dell’assenza di consapevolezza delle finalità intimidatorie perseguite dal coimputato NOME COGNOME.
Ritenuto che l’errore di fatto che può dare luogo all’annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall’influenza esercitata sulla decisione dall’inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l’effetto di tale errore (tra le altre, Sez. U, n. 1603 de 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).
Ritenuto che l’applicazione di questo principio di diritto al ricorso straordinario proposto da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., comporta che di tale atto di impugnazione deve rilevarsi l’inammissibilità per manifesta infondatezza.
Ritenuto che l’assunto difensivo è smentito dalle risultanze processuali, che impongono di escludere che la Corte di legittimità sia incorsa nell’errore di fatto di natura percettiva censurato, relativo al ruolo concorsuale svolto NOME COGNOME in relazione alla vicenda estorsiva che gli viene contestata, che postula una rivalutazione del compendio probatorio incompatibile con lo strumento processuale attivato nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che, sul punto censurato dalla difesa di NOME COGNOME, la Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, non incorreva in alcun errore di fatto, evidenziando, nelle pagine 33 e 34 della decisione impugnata, nel respingere il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, che non «può dubitarsi della consapevolezza in capo al ricorrente dell’azione che il COGNOME doveva svolgere, e per la quale ha prestato il proprio concreto ausilio, anche materiale, accompagnandolo con la sua vettura e ripartendo a forte velocità, una volta ripreso a bordo il correo dopo il compimento dell’azione criminosa, atteso che dalle intercettazioni, è emersa la preoccupazione dei due sul come
scavalcare per arrivare davanti alla saracinesca del distributore e sul luogo dove nascondere l’arma».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.