Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6561 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6561 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 271/2026
CC – 29/01/2026
R.G.N. 667/2026
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 13 maggio 2025 la Sesta Sezione penale di questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 30 settembre 2024 con cui la Corte di Appello di Brescia dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 29 marzo 2024.
Avverso detta sentenza, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis, sostenendo che la Corte di legittimità avrebbe rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza del 13 maggio 2025 per legittimo impedimento del difensore di fiducia sull’erroneo presupposto della tardiva presentazione dell’istanza menzionata.
Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di legittimità non avrebbero considerato che la domanda di rinvio era stata depositata in cancelleria dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione del ricorso per cassazione e quindi in modo del tutto tempestivo; ne deriverebbe un errore di fatto consistente nell’aver pregiudicato la partecipazione del difensore al giudizio di legittimità.
In via preliminare, va ribadito che la declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere adottata, mediante ordinanza de plano , senza preventiva instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio.
¨ vero che l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 625-bis cod. proc. pen. non rientra tra quelle contemplate dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; tuttavia, il comma quarto dell’art. 625-bis cod. proc. pen. stabilisce che, ove il ricorso straordinario sia inammissibile o manifestamente infondato, «la Corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti, procede in camera di consiglio, a norma dell’art. 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore». L’inciso «anche d’ufficio» esprime, dunque, la non necessità della fissazione dell’udienza camerale, prescritta soltanto quando non ricorrano le condizioni di inammissibilità o manifesta infondatezza. Ne consegue la correttezza del rito de
plano adottato nel caso di specie.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza ritenendo non integrato il requisito della tempestività, poichØ il difensore aveva formulato la richiesta per concomitante impegno professionale soltanto in data 3 maggio 2025, nonostante fosse a conoscenza dell’incompatibile impegno – segnatamente, della fissazione di altro procedimento innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Brescia – già dal 5 marzo 2025.
Ciò posto, il ricorso Ł inammissibile, poichØ non prospetta un errore di fatto, bensì un (eventuale) errore di diritto: le doglianze, infatti, investono l’interpretazione seguita nella decisione impugnata in ordine alla valutazione della tempestività dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore.
Il rimedio disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Ł, invece, circoscritto ai soli «errori di fatto», non ricorrendo i presupposti per estenderne l’ambito applicativo, in via analogica, agli «errori di diritto» poichØ una simile opzione ermeneutica finirebbe per consentire una reiterata rimessione in discussione del decisum (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273062-01; Sez. 3, n. 30609 del 24/05/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283623-01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 29/01/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.