Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6032 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6032 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassaz NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza in data 1 aprile 2025 con la quale ques Corte Suprema ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia del 18 gennaio 2024 della Corte di appello di Catania, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. e i delitti in materia sostanze stu commessi dallo COGNOME e aveva ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorso, depositato dal difensore con PEC in data 31 luglio 2025, è nuovamente pervenuto in cancelleria in data 4 agosto 2025 (poiché trasmesso dal Procuratore generale presso questa Corte), ragion per cui è stato iscritto altresì con il n. NUMERO_DOCUMENTO R.NUMERO_DOCUMENTO., riun Collegio al presente procedimento.
Ad avviso della parte ricorrente, la sentenza di legittimità avrebbe disatteso conseguenza di un errore percettivo delle allegazioni difensive, le censure sollevate co secondo motivo del ricorso per cassazione con cui si è era denunciato che nel determinare in
nove mesi di reclusione la pena, quale aumento per continuazione, per i fatti già giudicati sentenza di applicazione della pena emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania il 14 maggio 2020 (irrev. il 20 novembre 2022), non ne sarebbe stata operata la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che:
«l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. p motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazio consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamen formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incid sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo di quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpret degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’i ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
«nei termini predetti, l’errore è rilevante quando sia connotato dall’influenza eserc sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determinare una decisione diver da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279466 – 01).
Nel caso in esame, con l’originario ricorso per cassazione si era denunciata l’erronei del detto aumento di nove mesi per continuazione per la mancata riduzione a mente dell’art. 444 cod. proc. pen. (cfr. secondo motivo di ricorso).
La sentenza qui ricorsa, provvedendo su detto motivo, ha così ricostruito l’iter della sentenza di appello: «7.2. Anche il secondo motivo, che si duole della mancata riduzione di u terzo della porzione di pena inflitta per l’unificato reato giudicato con la sentenza del G dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 14 maggio 2020, è inammissibile. giudice di appello, accogliendo l’istanza di continuazione, ha unificato i reati e stabilito mesi di reclusione la porzione di pena per fatti giudicati con la sentenza del Giudice dell’udi preliminare del Tribunale di Catania del 14 maggio 2020; sulla pena finale complessiva d ventisei anni di reclusione ha, poi, applicato la diminuente di un terzo, infliggendo la pena di sedici anni di reclusione, così applicando, anche per la sanzione inflitta con riguardo al satellite giudicato con la ridetta sentenza, la identica riduzione di un terzo della quale de avevano beneficiato ex art. 444 cod. proc. pen.» (cfr. p. 21).
Invero, nel caso di specie, la Corte di appello, in accoglimento in parte qua del gravame, aveva riconosciuto la chiesta continuazione anche per i delitti separatamente giudicati
G.u.p. di Catania e determiNOME gli aumenti sulla pena irrogata per il reato più grave (ogg del procedimento celebrato innanzi alla medesima Corte), in particolare determinando in anni ventiquattro di reclusione, ridotta di un terzo a sedici anni per il rito abbreviato, la tutti i reati oggetto di quest’ultimo giudizio; e ha determiNOME in nove mesi di recl l’ulteriore aumento per continuazione esterna per il reato già oggetto «della sentenza patteggiamento» del G.u.p. di Catania (cfr. spec. p. 133).
Tuttavia, la non piena corrispondenza tra l’iter attribuito alla sentenza di appello e quanto in essa esposto, non ha inficiato la pronuncia di questa Corte. Difatti, il G.u. Tribunale di Catania aveva applicato allo COGNOME, per il reato poi unificato per continuaz dalla Corte di appello di Catania, la pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 8.000, di multa; e – come esposto – il Giudice di appello ha ridetermiNOME tale pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. in nove mesi di reclusione, per vero, facendo espresso riferimento al fatto che trattasse di una «sentenza di patteggiamento». Il che non consente di affermare che anche tale aumento di pena non sia stato determiNOME senza la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen., a fortiori a fronte della generica allegazione contenuta nel ricorso straordinario.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro mille, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Riunito al presentente procedimento quello n.26838/25 (n. 13 di ruolo) trattandosi duplicato, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/10/2025.