Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7522 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 7522 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Thionville (Francia) il DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 23241/25 del 05/06/2025 della Corte di cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso straordinario avanzato dalla difesa ricorrente ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. debba essere dichia
inammissibile, perché diretto a prospettare questioni in fatto già prospettate e adeguatamente esaminate nella decisione impugnata.
La Suprema Corte . con la sentenza impugnata n. 23421/25 / aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso straordinario avverso la sentenza n. 39218/24 della stessa Corte, reiettiva del ricorso proposto da COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 05/12/2023, che ne aveva confermato la condanna quale promotore e organizzatore di una “locale” di ‘ndrangheta operante nella provincia di Trento.
Il ricorrente denuncia l’errata analisi da parte della sentenza impugnata della censura attinente alla duplicità della contestazione associativa di essere stato COGNOME organizzatore di una locale di ‘ndrangheta nella provincia di Trento, oltre che partecipe di un medesimo sodalizio romano. Operazione questa che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata eseguita correttamente dalla Corte di legittimità che, nella sentenza impugnata n. 23241/25, non avrebbe neppure rilevato il contrasto con la sentenza n. 4801/21 della Corte di cassazione che, nel trattare la posizione di altro imputato, COGNOME NOME, avrebbe escluso la sussistenza del gruppo romano, oltre che di quello trentino.
Rileva il Collegio, per contro, che la Corte di legittimità con la sentenza impugnata n. 23241/25 (che ha ribadito la chiara e concludente motivazione sul punto della precedente sentenza n. 39218/24 – par. 3 -), ha puntualmente osservato che: “… l’errore denunciato con il primo motivo di ricorso, e cioè che COGNOME rispondesse di due contestazioni associative, non sussiste. … A COGNOME non viene contestato di far parte anche di altra associazione avente sede a Roma. … Era stata confermata la responsabilità di COGNOME in ordine al ruolo di promotore e organizzatore di una locale di ‘ndrangheta operante nella provincia di Trento … Si contesta di appartenere alla locale di ‘ndrangheta promanazione delle cosche calabresi riferite alle famiglie COGNOME, COGNOME e COGNOME – dotata di autonomia decisionale e stanziatasi in provincia di Trento”.
Si aggiunge, inoltre nella medesima sentenza n. 23241/25 / che “… Neppure sussiste alcun contrasto con la più volte richiamata sentenza di questa Corte n. 4801 del 9 dicembre 2021: oltre alla considerazione che la
sentenza aveva ad oggetto un ricorso in materia cautelare personale, la sentenza non afferma l’inesistenza di una locale trentina, ma soltanto che il Tribunale non aveva chiarito in base a quali elementi si potesse affermare l’esistenza della stessa. Non solo: la sentenza oggi impugnata analizza anche il presunto contrasto con la sentenza n. 4801, per cui si potrebbe al più parlare di un errore di valutazione, ma mai di un errore materiale o di fatto; infine, viene richiamata anche altra sentenza di questa Corte, nella quale è stata ampiamente riconosciuta la locale di ‘ndrangheta operante nella Provincia di Trento e capeggiata da COGNOME e COGNOME (Sez. 6, n. 17511 del 06/03/2024, Arfuso)”.
Alla stregua delle suesposte considerazioni risulta palese la manifesta infondatezza della tesi avanzata dalla difesa ricorrente, che a ben vedere si risolve in una mera e pedissequa reiterazione di questioni in fatto già prospettate e disattese. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/02/2026