Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9233 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9233 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/08/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 29372 con cui, il 5 agosto 2025, la sezione feriale penale di questa Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell’interesse della ricorrente, in quanto assume essere viziata da errore di fatto.
1.1. La vicenda processuale si è dipanata nel modo seguente:
NOME é stata tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Genova per rispondere del reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, contestato in concorso ed in continuazione;
il Tribunale di Genova con sentenza in data 10 marzo 2023 ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione disponendo altresì la confisca sui beni individuati;
la Corte d’appello di Genova, in data 18 novembre 2024, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha pronunciato sentenza di proscioglimento, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, in ordine al reato di cui al capo 3), limitatamente ai fatti di cui ai n. 3), 7), 10), 11) e 12) ed ha rideterminato la pena inflittale in anni tre e mesi uno di reclusione, revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici;
proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia, questa Corte con la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima, ritenendo i motivi generici per aspecificità e manifestamente infondati.
L’odierno ricorso si articola in tre motivi.
Con il primo motivo si deduce l’errore di fatto ovvero la svista percettiva sulla sussistenza dell’impedimento assoluto ed attuale della ricorrente all’udienza del 10.3.2023 e sulla sua partecipazione effettiva.
Si rileva che la certificazione medico-legale datata 6.3.2023 attesta espressamente, a ridosso dell’udienza del 10.3.2023, il recente trapianto di fegato, la dimissione ed il regime dei controlli e la impossibilità di presenziare alle udienze almeno fino al 18.5.2023 e l’istanza di rinvio richiama detta certificazione chiedendo il differimento dell’udienza del 10.3.2023 proprio in ragione dell’impedimento medico assoluto ed attuale.
Si assume che la Corte di Cassazione nella sentenza impugnata é incorsa in un errore percettivo in quanto oggetto di contestazione non é la regola di diritto
applicata ma la ricostruzione dei dati fattuali immediatamente desumibili dagli atti allegati al ricorso per cassazione, trattandosi peraltro di errore decisivo.
Con il secondo motivo si deduce l’errore di fatto ovvero la svista percettiva su natura e oggetto delle confische e la mancata percezione del vincolo ‘bene per bene’ dopo la prescrizione parziale (capo J nn. 3, 7, 10, 11, 12) e l’attribuzione in blocco della qualifica di ‘confisca diretta’ alla posizione COGNOME.
Si rileva la svista percettiva laddove la Corte di Cassazione assume come dato di fatto ciò che negli atti non é scritto, ovvero che la Corte d’appello abbia già accertato e qualificato come diretta la confisca.
Con il terzo motivo si deduce l’errore di fatto ovvero la svista percettiva sull’affermazione di responsabilità della ricorrente ovvero l’inesistente ammissione della fittizietà delle intestazioni e l’omesso esame per svista, del motivo ‘bene per bene’ sulle confische.
Si rileva la svista in cui é incorsa la sentenza impugnata laddove attribuisce all’odierna ricorrente una ammissione che non esiste negli atti circa la fittizietà delle intestazioni in capo alla medesima.
Inoltre la sentenza non risponde al motivo con cui la difesa dell’imputata aveva chiesto la verifica ‘bene per bene’ del nesso causale personale e della proporzionalità della misura.
Si chiede infine in via subordinata di volere sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625 bis cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 comma 1, Cost; artt. 6 e 13 Cedu; art.2 Prot. n. 7 Cedu; art. 1 Prot. n. 1 Cedu nella parte in cui non consente di correggere errori percettivi decisivi su atti interni al giudizio di legittimità quand’anche ictu oculi smentiti dalle carte e determinanti per l’esito.
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è ammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione. L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e il secondo in una
svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. L’errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un’altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell’errore, sarebbe stata diversa. L’errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso.
Ne consegue che l’errore di fatto indicato dall’art. 625 bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazione degli atti del processo, nel senso che non può consistere in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161). Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Rv. 220372; Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Rv. 220181).
Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hanno riconosciuto, appunto, che l’art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellato sull’analoga disciplina contenuta nell’art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilito che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio del ricorso straordinario, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà: l’inesatta percezione delle risultanze processuali conduce, in tale ipotesi, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa. Qualora, invece, la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò, estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).
Così inquadrato il perimetro del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen., si osserva che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti dell’errore di fatto dedotto.
Quanto al primo motivo, afferente all’impedimento dell’imputata a presenziare all’udienza, questa Corte di legittimità, nel dichiarare inammissibile la censura proposta sul punto, ha confermato la valutazione dei giudici di appello che hanno escluso la natura assoluta ed attuale dell’impedimento dedotto, non già per un errore nella lettura del certificato medico, bensì all’esito di un giudizio sul contenuto del certificato medesimo messo in correlazione con la data e l’oggetto dell’udienza.
In particolare la sentenza oggi impugnata ha rilevato come ‘.. l’attestatore si fosse limitato genericamente a ricondurre la sua asserita impossibilità a presenziare all’udienza a “sue condizioni fisiche e psichiche”, senza peraltro prescrivere la necessità di riposo assoluto e senza indicare la natura e la portata dell’asserita condizione impeditiva, sicché, concludono i giudici territoriali, non risultava che la predetta non potesse presentarsi in Tribunale se non esponendosi ad un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, in ciò richiamando giurisprudenza dci questa Corte…’ trattandosi all’evidenza di giudizio che attinge il piano valutativo e segnatamente il giudizio circa l’impossibilità dell’imputata a presenziare all’udienza.
Quanto al secondo motivo, si vuole erroneamente attribuire il valore di ‘svista’ alla statuizione, avente invece carattere valutativo, con cui questa Corte di legittimità ha ritenuto che la natura della confisca dei veicoli indicati al capo j), nn. 3, 7, 10, 11 e 12, oggetto del proscioglimento per prescrizione in grado d’appello, ne consentisse l’apprensione anche in caso di prescrizione.
Quanto al terzo motivo, con cui ci si duole di una inesistente ammissione da parte dell’odierna ricorrente circa la fittizietà delle intestazioni in capo alla medesima, all’evidenza non si richiama una svista percettiva bensì nuovamente un errore che passa attraverso la valutazione del compendio probatorio come scrutinato dalla Corte di merito (si parla di ‘circostanza peraltro da ella sostanzialmente ammessa nel corso del giudizio..’).
La questione di legittimità che si chiede di volere sollevare é manifestamente infondata, atteso che la ricorrente, pur assumendo il contrasto dell’art. 625 bis cod.proc.pen. con gli artt. 3, 24, 111 e 117 comma 1, Cost; artt. 6 e 13 Cedu; art.2 Prot. n. 7 Cedu; art. 1 Prot. n. 1 Cedu, non indica in alcun modo i profili per i quali si dubita della legittimità costituzionale della norma de qua.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.1.2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME Dovere