Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10305 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10305 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
Premesso
-che con sentenza n.30566/2025, emessa in data 25/6/2025 e depositata 1’11 settembre successivo, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, annullava la sentenza della Corte di appello di Salerno del 21/10/2024 nei confronti di COGNOME NOME, rinviando alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione del trattamento sanzionatorio, precisando che il fatto contestato integrava “un unico reato di cui all’art. 319 cod.pen.” e dichiarando definitivo l’accertamento di responsabilità;
-che con atto depositato il 19 febbraio 2026 i difensori di COGNOME NOME proponevano ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell’art. 625-bis cod.proc.pen. deducendo “l’inesatta percezione dell’identità del soggetto propalante e del contenuto delle dichiarazioni testimoniali richiamate in sentenza” con riguardo all’affermazione di responsabilità e alla ritenuta sussistenza dell’utilit oggetto del pactum sceleris nonché l’errore di fatto derivante dall’inesatta percezione dei motivi afferenti al tema della inutilizzabilità delle intercettazioni;
-che in relazione alle censure formulate i difensori instavano per la sospensione dell’esecuzione della sentenza fino alla definizione dell’impugnazione straordinaria ai sensi dell’art. 625-bis,comma 2, cod.proc.pen.
Rilevato
-che questa Corte con orientamento consolidato e costante ritiene che, in tema di sospensione dell’esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l’espressione “casi di eccezionale gravità” va riferita al complesso della vicenda processuale, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del “fumus boni iuris” della domanda principale, avanzata ex art. 625bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso (Sez. 5, n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285783 – 01; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 270097 – 01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, COGNOME, Rv. 247976 – 01);
-che la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che la valutazione incidentale del fumus non può andare oltre una sommaria cognizione degli errori prospettati al fine di evitare un’inammissibile anticipazione del giudizio sicché, al fine della sospensione dell’esecuzione, è necessaria una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario che appaia di pressoché immediata evidenza già in base ad una delibazione sommaria, allo stato degli atti, e tale da integrare una situazione valutabile in termini di eccezionale gravità.
Ritenuto
-che nella specie, alla luce della decisione censurata e della natura degli errori percettivi denunziati, l’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME non conforta una prognosi d’accoglimento dell’impugnazione straordinaria dotata dei caratteri di immediata ed incontestabile evidenza richiesti dall’istituto.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensione.
Roma, 11 marzo 2026
Il Presidente estensore
NOME e NOME