Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7541 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIETI il 29/11/1990
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la quale è stata rigettata l’impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L’Aquila che, in parziale riforma di que emessa dal primo giudice, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R.309/1990 e confermato l’affermazione della responsabilità per il reato di detenzione a fini di spacc kg.7 di marijuana e kg.4,49 di hashish, per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pe 4 Legge n.110/1975.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità d ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, di replica alle conclusioni del Procura Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede. Il ricorso straordinario è infatti proponibile esclusivamente per porre rimedio ad errori percettivi che stati causati da una svista o da un equivoco e che abbiano esplicato influenza sul process formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stat
adottata in mancanza dei predetti errori. Sono dunque estranei all’ambito di applicazio dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o l’attribuzione ad esse di un portata (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Così come, più in generale, si esul dall’ambito di operatività della norma in disamina laddove la decisione abbia comunque contenuto valutativo, essendo, in tale ipotesi, configurabile un errore non di fatto be giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250527). Nel caso in disamina, il ricorrente n lamenta la sussistenza di un errore percettivo da parte del giudice di legittimità ma soll una rinnovata valutazione, in questa sede, delle problematiche oggetto del ricorso originario: che esula dall’ambito della cognizione di questa Corte, in sede di ricorso straordinario.
Peraltro – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – il giudice di legittimità sentenza impugnata, ha ampiamente vagliato le tematiche oggetto delle censure prospettate, esaminando le doglianze del ricorrente e respingendole con motivazione insindacabile in questa sede, avendo la Corte di Cassazione fatto espresso richiamo alla querela che il ricorren avrebbe presentato in data 19 aprile 2023, evidenziando come i giudici di merito abbian valutato tale elemento fattuale, considerandolo però ininfluente ai fini della decisione. Ed i giudici di merito hanno ritenuto che le questioni afferenti alle modalità e alle circostanz il taser fu utilizzato dalle forze dell’ordine contro il ricorrente,- a fronte di una pretes oppositiva (che il ricorrente contesta con la suddetta querela), nonché le questioni inerenti condotta tenuta dal ricorrente fin dall’inizio del controllo, sono oggetto di valutazione nell del procedimento penale instaurato a seguito della suddetta querela presentata contro gl operanti. Pertanto, emerge evidentemente dalla sentenza della Corte di legittimità, che h dichiarato inammissibile il ricorso, che i giudici’di merito hannò valutato i contenuti di tale presentata contro gli operanti, ritenendo che tale accertamento dei fatti debba essere rinvi all’esito del procedimento penale instaurato, fondando l’affermazione della responsabilità raffronto da quanto emerge dai video acquisiti e quanto si legge nel verbale di arresto, ritene che le immagini video ritraggano una frazione della vicenda successiva a quella descritta da verbale di arresto, ove viene descritto il controllo effettuato dai militari fin dall dell’autovettura. Peraltro, emerge dalla sentenza del giudice di legittimità, che nel giudi merito, l’affermazione della responsabilità non è fondata affatto su una presunzione di ver assoluta del verbale di arresto, ossia di massima certezza eliminabile solo con raccogliment della querela di falso o- con sentenza penale; avendo i giudici di-merito valutato liberament attestazioni contenute nel suddetto atto, la cui funzione probatoria, nell’ambito del proce da distinguere da quella dalla più generale funzione documentale dello stesso, in quanto att pubblico- è quella di documentare l’attività svolta in occasione dell’arresto, ma non anch attività di indagine antecedenti, pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del v medesimo (Sez. 1, n. 23311 del 24/02/2015, Mauro, Rv. 263604; nello stesso senso con riguardo al verbale di sequestro Sez. 5, n. 15800 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275630) e, a maggior ragione, quelle successive. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.Altrettanto, non è deducibile con ricorso straordinario la questione attinente alla er attestazione dell’ assenza dell’imputato.
Il ricorso NOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 23 gennaio 2025
Il Consigliere relatore