Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 36927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 1207/2024
ALDO ACETO
CC – 12/09/2024
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 25907/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Manerba del Garda il 26/05/1953
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 della Corte di Cassazione; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Con ordinanza del 3 aprile 2024, la Corte di cassazione, sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte dÕappello di Brescia del 17 ottobre 2022, con cui era stata confermata la condanna in relazione al reato di cui allÕart. 186, comma 7, CdS.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario art. 625-bis, cod. proc. pen. il difensore, munito di procura speciale, con cui si deduce, quale unico motivo, lÕerrore di fatto in cui sarebbe incorsa la richiamata sentenza della Settima sezione penale per omesso esame del secondo motivo del ricorso proposto, con cui il ricorrente si doleva del vizio di violazione di legge e del correlato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado quanto al rigetto della richiesta di conversione della pena in lavori di pubblica utilitˆ ai sensi dellÕart. 186, co. 9-bis, CdS.
Sostiene la difesa del ricorrente che tale omissione, frutto di unÕevidente svista del Collegio, sarebbe oltremodo rilevante, in quanto, ove il motivo fosse accolto, ci si troverebbe di fronte, sia alla necessitˆ di operare un rinvio alla Corte dÕappello per operare la conversione della pena in lavori di pubblica utilitˆ, che di disporre la revoca del provvedimento di confisca del motociclo ed il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida.
Aggiunge, peraltro, la difesa che la decisione di inammissibilitˆ, riguardante il primo motivo, non condizionerebbe la decisione relativamente al secondo motivo, attesa la diversitˆ dei due motivi che li rende ciascuno del tutto indipendente dallÕaltro, ben potendosi infatti operare la richiesta conversione (oggetto del secondo motivo pretermesso) anche nel caso della dichiarata inammissibilitˆ del primo motivo con cui il ricorrente si doleva della errata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dellÕart. 186, comma 6, CdS.
Il motivo non esaminato, prosegue la difesa del ricorrente, non potrebbe essere qualificato come infondato nŽ tantomeno inammissibile, essendo stata la Corte dÕappello ad occuparsi per la prima volta della richiesta di conversione della pena in lavori di pubblica utilitˆ, donde la questione dellÕomessa pronuncia su tale richiesta era emersa esclusivamente in relazione alla decisione della Corte.
Il ricorrente, infine, chiede disporsi la sospensione art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. dellÕesecutivitˆ della sentenza di condanna, stante lÕattuale pendenza (documentata in atti) del procedimento per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, azionato dalla difesa del ricorrente mediate il deposito di apposita istanza in data 15 giugno 2024, allÕesito della notifica dellÕordine di esecuzione sospeso avvenuta in data 17 aprile 2024, essendovi il rischio che il tribunale di Sorveglianza proceda a dare esecuzione ad una condanna, anche eventualmente applicando una misura alternativa alla detenzione, che potrebbe finire con lÕessere profondamente modificata sia nella sua oggettivitˆ che nelle sue modalitˆ di esecuzione, unitamente al rischio che possa procedersi con la confisca del motociclo che, al contrario, il corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilitˆ finirebbe per evitare.
Preliminarmente va dato atto che, in conseguenza dellÕistanza di sospensione dellÕesecutivitˆ della ordinanza ricorsa, è stata fissata, senza formalitˆ, lÕudienza odierna non partecipata, al limitato fine di procedere alla delibazione della richiesta art. 625bis, comma 2, cod. proc. pen.
Tanto premesso, deve ricordarsi che in tema di sospensione dell’esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto, l’espressione “casi di eccezionale gravitˆ” va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell’imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del “fumus boni iuris” della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilitˆ di successo, di pressochŽ immediata evidenza, del ricorso (Sez. 5, ord. n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, Rv. 285783 Ð 01).
Nella specie, ritiene il Collegio che non sussistono le condizioni per disporre la sospensione dellÕesecutivitˆ della ordinanza n. 19330/2024 della Settima sezione penale di questa Corte.
3.1. EÕ ben vero che risulta lÕomessa statuizione sul secondo motivo dellÕoriginario ricorso proposto dalla difesa avverso la sentenza della Corte dÕappello di Brescia del 17 ottobre 2022, motivo con cui il ricorrente si doleva (cfr. pag. 3 del ricorso originario proposto in data 18 gennaio 2023), della violazione di legge penale e della carenza e/o illogicitˆ della motivazione quanto al rigetto della richiesta di conversione della pena in lavori di pubblica utilitˆ ai sensi dellÕart 186, comma 9-bis, D.lgs. n. 285 del 1992.
3.2. EÕ parimenti indubbio che tale motivo, come risulta pacificamente dallo stesso contenuto della ordinanza oggetto di ricorso straordinario, non risulta nemmeno essere stato illustrato, essendosi limitata infatti la decisione impugnata a decidere solo sul primo motivo di ricorso, con cui la difesa si doleva, denunciando il vizio di violazione di lege ed il correlato vizio di motivazione, del diniego della riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui allÕart. 186, comma 2, lett. b), CdS.
3.3. Infine, è parimenti certo come non pu˜ ritenersi che, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchŽ incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchŽ con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la della sentenza medesima, ovvero che l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione (cfr., per tutte, Sez. Un., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01), posto che, come correttamente evidenzia la difesa del ricorrente, la decisione di inammissibilitˆ, riguardante il primo motivo, non condiziona(va) la decisione relativamente al secondo motivo, attesa la diversitˆ dei due motivi che li rende(va) ognuno del tutto indipendente dallÕaltro, ben potendosi infatti astrattamente operare la richiesta conversione (oggetto del secondo motivo pretermesso) anche nel caso della dichiarata inammissibilitˆ del primo motivo con cui il ricorrente si doleva della errata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dellÕart. 186, comma 6, CdS.
Dovendosi, tuttavia, valutare lÕistanza di sospensione alla luce del di accoglibilitˆ del motivo del ricorso straordinario, ritiene tuttavia il Collegio che non ricorra la Òeccezionale gravitˆÓ normativamente richiesta ai fini dellÕaccoglimento dellÕistanza, non emergendo infatti, quantomeno allo stato, una seria probabilitˆ di successo, di pressochŽ immediata evidenza, del ricorso, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte ai fini della favorevole delibazione dellÕistanza di sospensione, tenuto conto di quanto giˆ affermato da questa Corte secondo cui la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilitˆ, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, difformemente da quanto sostenuto nel ricorso originario dalla difesa del ricorrente, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (si v., tra le tante: Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, Rv. 265799 Ð 01).
Ne discende, dunque, il rigetto della richiesta, con rinvio della decisione sul ÒmeritoÓ del ricorso straordinario proposto, allÕudienza giˆ fissata per il 17 ottobre 2024, ore 10, dinanzi a questa stessa Sezione.
Rigetta l’istanza art. 625comma 2 c.p.p. e rinvia per la trattazione del ricorso straordinario all’udienza camerale giˆ fissata per il 17 ottobre 2024 ore 10 innanzi a questa stessa sezione.
Manda alla cancellleria per la comunicazione al PG in sede ed al ricorrente.
Cos’ deciso, il 12/09/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME