Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45689 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45689 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 9069/23, la Sesta sezione di questa Corte rigettava il ri avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Lecce aveva conferma decreto del Tribunale di Taranto di applicazione della sorveglianza speciale obbligo di soggiorno per anni cinque a COGNOME NOME e di confisca della RAGIONE_SOCIALE e dei beni ritenuti ad essa fittiziamente intestati (nel mezzo, vi e due sentenze di questa Corte con rinvio alla medesima Corte di appello).
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.p pen. il difensore di COGNOME, premettendo che la giurisprudenza di questa Cor escludeva il rimedio del ricorso straordinario per cassazione in materia di m di prevenzione, ma che le argomentazioni addotte meritavano di esser sottoposte ad esame critico, visto che per condannato non poteva che intende il soggetto contro cui il processo viene condotto e che subisca un pregiudizi incide sui suoi diritti fondamentali, anche in considerazione della signifi incidenza della misura della confisca nella vita e nel patrimonio del sog contro il quale viene applicata; inoltre la sentenza oggetto di ricorso condannato il prevenuto al pagamento delle spese processuali, per cui anche questo aspetto il ricorrente non poteva che qualificarsi come condannato.
Neppure era condivisibile l’argomentazione per la quale la decisione di legitt costituiva una decisione ante iudicium come per le misure cautelari essendovi possibilità di esperire la revocatoria, e ciò poiché il vincolo cautelare è mi definizione provvisoria, mentre la decisione sulla misura di prevenzi personale o patrimoniale, una volta giunta all’ultima decisione di legitt diviiene una decisione stabile, che assume i connotati tipici del giud pertanto devi consentirsi anche al sottoposto a misura di prevenzione di esp ricorso straordinario per Cassazione; il difensore sollecita quindi questa C sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod.proc.
Ciò premesso, il difensore lamenta errore di fatto per non avere La Cort Cassazione preso visione della memoria difensiva e della allegata sentenza assoluzione depositate con memoria successiva, sentenza che si poneva i contrasto assoluto con i presupposti di fatto ritenuti alla base della con prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa (Sentenza n. . 13199 del 21/07/2016 dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790) secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibi
confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono “ante iudicatum” quali le decisioni in materia di misure di prevenzione, perché la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull’accertamento della responsabilità; nella citata sentenza è stato chiarito che l’accoglimento di una nozione di “condannato” più ampia di quella tradizionalmente utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la “prima volta”, la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare un’applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. È stato infatti precisato che il rimedio in esam deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato.
Tale indirizzo giurisprudenziale è stato costantemente ribadito, ritenendo anche “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in consente l’esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l’esclusione di quest’ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella de condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse” (Sez.1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle e altro, Rv. 271398).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha preposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/10/2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente