Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4611 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata, con ricorso straordinario, la sentenza della Corte di cassazione – sez. Prima 14815 del 18/01/2023 dep. 06/04/2023 – che ha dichiarato inammissibile il ricorso p cassazione di NOME COGNOME, COGNOME interessata, avverso l’ordinanza della Corte appello di Catanzaro – pronunciatasi, quale Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen. – che aveva respinto l’istanza di revoca della confisca di due immobili d proprietà, disposta ex art. 12 sexíes D.L. 306/1992 ( ora art. 240 bis cod. pen.) con la sentenza n. 614/2011 della medesima Corte di appello, emessa in data 10/06/2011, irrevocabile in data 24/06/2013, nei confronti del coniuge, NOME COGNOME, condannato per il reato di usura.
2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME è affidato a un unico motivo. Posto che il Giudice di legittimità ha dichiarato inammissib ricorso della COGNOME sul rilievo che la stessa, quale intestarla fittizia dei beni di cu revoca della confisca, non ha rivendicato la proprietà dei due cespiti, tanto da risultare ca di interesse, la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, dal momento ch invece, la ricorrente aveva sempre rivendicato la proprietà dei beni immobili in questione tutti gli atti processuali, fin dall’atto introduttivo del procedimento di esecuzi l’opposizione all’ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della confisca e nel rico cassazione. In ogni caso, nella stessa sentenza contenente la statuizione di confisca, s precisato che i beni immobili di proprietà della ricorrente erano di fatto anche nella dispon del coniuge convivente, nel senso che essi non erano stati mai nella disponibilità esclusiva COGNOME. Trattasi, dunque, di errore decisivo ai fini del giudizio, e che ha portato all’o esame del motivo di ricorso e deve essere emendato.
2.1. Con successiva memoria, il difensore della ricorrente ha replicato alle conclusioni AVV_NOTAIO Generale, insistendo nei motivi e concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminare allo scrutinio del merito è la valutazione di ammissibilità del ricorso.
1. In primo luogo, il collegio rileva che la COGNOMECOGNOME COGNOME interessata, ha legittimamente es il suo diritto alla restituzione dei beni confiscati attivando l’incidente di esecuzione, che il terzo estraneo al giudizio non ha diritto di impugnare la sentenza nella quale sia disposta la confisca di un bene sottoposto a sequestro preventivo, ma può chiederne l restituzione, esperendo incidente d’esecuzione, sia nel corso del procedimento, sia dopo la s definizione e, avverso eventuali decisioni negative del giudice di merito, può prop opposizione e, successivamente, ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, n. 42107 del 30/10/2008 – dep. 12/11/2008, Banca Antonveneta S.p.a,, Rv. 241844; cass. Sez. 2, n. 14146 del 14/03/2001 – dep. 05/04/2001, RAGIONE_SOCIALEin proc. RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 218641).
1.1. L’incidente di esecuzione proposto si concludeva, tuttavia, con la pronunci inammissibilità del ricorso per cassazione. Tale sentenza è stata impugnata con ricor straordinario dalla stessa COGNOME interessata, che deduce errore percettivo, in qua
contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento di cui si chiede la correzione, la NOME aveva, in ogni fase del giudizio, rivendicato l’effettiva titolarità dei beni confiscati.
2. La COGNOME ricorre, dunque, avverso una decisione in tema di confisca, quale COGNOME interessa non condannata nel giudizio penale; tale situazione, non è legittimata ad azionare il rim del ricorso straordinario, dal momento che, nel caso di specie, esso investe una pronuncia legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna, ma si é limitata a pronuncia su una istanza, del terzo interessato, di restituzione di beni confiscati.
2.1.Sin dalle prime decisioni sui limiti di applicazione dell’art. 625-bis cod. proc. p prevede che tale impugnazione è ammessa solo “a favore del condannato” – la Corte di cassazione ha affermato che il ricorso straordinario, contenente richiesta di correzione dell’e materiale o di fatto, può aver ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna ( Sez. Un. n 16103 del 27/03/2002, ‘COGNOME‘), dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di u sanzione penale, secondo l’interpretazione logico-sistematica della norma, introdotta legislatore proprio al fine di eliminare errori di fatto verificatisi nel corso del giudizio d in danno del condannato. ( Sez. Un. n. 13199 del 21/07/2016 Cc. ..4dep. 17/03/2017 +COGNOME). Si è detto, inoltre, che le disposizioni di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. non sono su di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non espressamente previsti dalla legge (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, COGNOME). In tale ottica, insistendo sulla natura derogatoria della nuova normativa, costituente un’evi eccezione ad uno dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, e sul suo caratte tassativo, si è affermato che solo i provvedimenti che rendono definitiva una sentenza condanna sono suscettibili di essere impugnati, dovendo intendersi per sentenze di condanna, tenuto conto che si tratta di pronunce del giudice di legittimità, quelle di rigetto o che di l’inammissibilità di ricorsi proposti contro sentenze di condanna ( Sez. 5, n. 30373 del 16/06/2006, Rv. 235323 ). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2. In applicazione di questi principi, che, come si è visto, assumono la pronuncia di conda a presupposto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha neg ricorribilità straordinaria per errore di fatto, oltre che ai provvedimenti emessi in fase ca in cui non si pronuncia alcuna condanna ( sez. 1, sentenza n. 47932 del 9/11/2012, Rv. 253858,), a quelle che dichiarano inammissibile una istanza di rimessione del processo (Sez. n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030), a quelle di consegna per un mandato di arrest europeo e in genere ai provvedimenti in materia di estradizione (Sez. F, n. 34819 02/09/2008, Mandaglio, Rv. 240717). Nei casi esemplificati, caratterizzati dal fatto che si di procedimenti ante iudicatum, l’inapplicabilità del rimedio straordinario è stato giustific evidentemente, in base alla mera constatazione che si tratta di tipologie di decisioni che hanno come destinatario un condannato.
La stessa giurisprudenza ha negato il ricorso straordinario anche in relazione a pronun emesse dopo che la sentenza di cognizione è divenuta irrevocabile: così, in materia di indenniz per ingiusta detenzione (Sez. 3, n.6835 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 228495; Sez. 3, n.
1265 del 11/12/2008, COGNOME, Rv. 242164), di riabilitazione (Sez. 4, n. 42725 del 03/10/20 Mediati, Rv. 238302) in materia di esecuzione (Sez. 5, n. 48103 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 245385; Sez. 5, n. 2727 del 12/11/2009, COGNOME, Rv. 245923), di misure di prevenzione (Sez 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245772) e di confisca (Sez. 5, n. 43416 de 17/07/2009, COGNOME, Rv. 245090): in tali casi, l’esclusione dall’ambito di applicazione del r straordinario viene giustificata considerando che la decisione della Corte di cassazione perfeziona alcuna fattispecie di giudicato.
2.3. Occorre ancora ricordare che, con la già richiamata sentenza ‘COGNOME‘, in cui si è affer che la nozione di “condannato”, di cui al citato articolo 625-bis, ricomprende anche il sog titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, le Sezioni Unite hanno affe che l’accoglimento di una nozione di “condannato” più ampia di quella fino ad ora utilizzata d giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedi della RAGIONE_SOCIALEzione che determinino, per la “prima volta”, la formazione del giudicato, no destinata a realizzare una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di Il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interv stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che, per tutte decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come, appunto, i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misur prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per correzione dell’errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destin un condannato. Allo stesso modo, si dovrà negare il ricorso straordinario in relazione a pronu emesse dopo che la sentenza di cognizione è divenuta irrevocabile, in cui la pronuncia del RAGIONE_SOCIALEzione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata ad incidere in alcun modo sull’accertamento della responsabilità, come le decisioni in trema di indennizzo per ingiu detenzione o per riabilitazione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.5. Le Sezioni Unite ‘COGNOME‘ si sono soffermate sulle pronunce riguardati decisioni adot dal Giudice dell’esecuzione, e hanno affermato che il ricorso straordinario di cui all’art. cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore di fat contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza de giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, deter l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto. In motivazione, le Sez hanno indicato, a mero titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: a) decisione che abb oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso av l’ordinanza negativa del giudice dell’esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. p una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merit decisione sull’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare u sentenza di condanna.
Il passaggio argomentativo che orienta l’interprete nella verifica dell’applicabilità del di cui all’art. 625-bis anche ad altri procedimenti di esecuzione, diversi rispetto esemplificativamente indicati, risultando esplicativo del percorso che ha condotto il mass Consesso alla conclusione anzidetta, è quello in cui le Sezioni Unite affermano che, ai fini proponibilità del rimedio in questione, deve venire in rilievo «un provvedimento che, collocandosi nel cono d’ombra dell’accertamento della responsabilità penale (o anche civile) della perso interessata, riaffermi comunque l’ambito del giudicato stesso». A chiarire ulteriormente il concetto, le Sezioni Unite hanno poi obiettato, alla tesi secondo cui la materia dell’esecu non si attaglia al ricorso straordinario – non perfezionando alcuna fattispecie di giudicato e conducendo all’applicazione di una sanzione penale – che, al contrario, talvolta il Giudi dell’esecuzione interviene a stabilizzare il giudicato, sicché, sotto questo profilo, non vi ragione per impedire l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 625-bis all’esecuzione, casi in cui la decisione della RAGIONE_SOCIALEzione è in grado di determinare l’irrimediabilità del pregi derivante dall’errore di fatto; di qui indicando, in via meramente esemplificativa, i procedimenti di esecuzione sopra ricordati, inclusi nell’ambito del rimedio straordinario di discute perché, quando si occupa di continuazione o di tenuta del titolo esecutivo ovvero, anco di abolitio criminis, la Corte di cassazione interviene direttamente sul giudicato, “manipolandolo” ovvero mettendone in discussione lo stesso perfezionamento. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16556 del 2023; Rv. 284398).
2.7. Se questa è, dunque, la logica sottesa al principio enunciato, il Collegio non ravvisa ratio nel caso in esame, e, come anticipato, ritiene che debba essere confermato e ribadit l’orientamento già ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, che esclude possibilità di esperire il ricorso straordinario per asserito errore di fatto nei confro decisione intervenuta in tema di confisca dei beni (Sez. 6, n. 20684 del 09/05/2016 Rv. 266745; Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013 Rv. 256647; Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009 Rv. 245090; Sez. 6^, n. 4124 del 17.1.2007, Rv. 235612; Sez. 5^,n. 30373 del 13.9.2006, Rv. 235323). Invero, sul piano sistematico, la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale ( Sez. U, n. 1 del 22/01/1983 Cc. (dep. 26/04/1983 ), Costa, Rv. 158681; Sez. U, n. 6 del 26/10/1985 Cc. (dep. 15/11/1985 ), COGNOME, Rv. 171061, con riferimento alla confisca conseguen all’accertamento del delitto previsto dall’art. 416 bis cod. pen., affermandone l’obbligat anche nel caso di bene nella titolarità di terzi estranei al delitto di cui all’art. 416 bi qualora sussistano le condizioni di legge), che segue l’accertamento del reato, sul qual decisione che abbia ad oggetto detta statuizione non produce alcun effetto di stabilizzazione giudicato di condanna. La decisione della Corte di cassazione sull’istanza di restituzione di confiscati non incide in alcun modo sull’accertamento della responsabilità, tanto più laddo come nel caso di specie, il ricorrente sia il terzo interessato, non condannato, che risul tutto privo di legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario, riservato ai “cond 3. Ad abundatiam, il Collegio ritiene che debba anche essere esclusa la possibilità di emendar il vizio dedotto attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale, di cui all’art.
proc. pen, aderendo, piuttosto, all’orientamento che ritiene inammissibile il ricorso procedura per ovviare ad errori di fatto contenuti nella sentenza di legittimità, che emendabili esclusivamente con il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., disciplina l’unico rimedio esperibile per l’eliminazione di tali di errori (Sez. 6 – , n. 8337 del 27/01/2021, Rv. 280971). Si tratta, infatti, di una emenda irrealizzabile per definizione, che l’art. 130 c.p.p. richiede, come indispensabile presupposto, che l’errore materiale elimina “non comporti una modificazione essenziale dell’atto” affetto da errore, laddove l’accoglimento della domanda correttiva della ricorrente darebbe luogo a una radicale trasformazione de contenuto decisorio della sentenza di legittimità suppostamente errata, modificandone il decisum da giudizio di inammissibilità dell’originario ricorso in giudizio di ammissibilità dell’impug L’orientamento al quale il Collegio aderisce ha già chiarito che l’opposta tesi (della ammissi ex art. 130 cod. proc. pen., espressa, da ultimo, da Sez. 2, n. 29451 del 08/05/2018, Rv. 273061; Sez. 5, n. 20724 del 16/04/2012, Rv. 252528) è contraria ai principi di diritto espress in più occasioni, dalle Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 16102 del 27/03/2002, Chiatell Rv. 221279; Sez. Un. sentenza n. 8 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. 198543), in riferimento al natura di vero e proprio mezzo di impugnazione del ricorso straordinario per errore di fatto, rappresentando un’evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, che, avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell’art. 625-bis cod. pen., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato; anche detto che le disposizioni sul ricorso straordinario per errore di fatto non sono susce di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in for divieto sancito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, proprio perché costit deroga alla regola dell’intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.1. Poiché oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna in coerenza, deve escludersi, per le decisioni di legittimità aventi un diverso contenuto deci che l’eventuale errore, utile, in linea di principio, alla proposizione del rimedio strao possa essere fatto valere con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen.: quest’ultimo, è uno strumento di correzione destinato a non avere alcuna incidenza sul contenuto dell decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice. dunque, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti dalla necessità di armoniz l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio p intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, il rimedio in questione non mai esperibile laddove la correzione si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzi una decisione già assunta (in termini, in particolare, la citata sentenza delle sezioni uni del 18/05/1994, COGNOME).
3.2. Anche l’argomento speso dalla tesi qui non condivisa, secondo cui il ricorso alla proced prevista dall’art. 130 cod. proc. pen., per emendare errori di fatto inficianti le sen legittimità non prospettabili con il ricorso straordinario, è soluzione che trova autorevole c
nella sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 2000, è stato già confutato con argome condivisi dal Collegio ( cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 40162 del 28/09/2015, Rv. 26480 recentemente ribadita da Sez. 5, ordinanza n. 23140 del 10/7/2020, n.m. e Sez. 4, sentenza n 10397 del 14/11/2017, dep. 2018, n.m.). Si è detto, in proposito, che il riferimento a s arresto della Corte Costituzionale (con il quale venne dichiarata inammissibile la question illegittimità costituzionale sollevata da questa Corte in direzione degli artt. 629 e 630 de di rito nella parte in cui non prevedevano la revisione delle decisioni di legittimità per fatto, materiale e meramente percettivo, nella lettura degli atti interni al giudizi dirimente. Con tale decisione, infatti, la Consulta ebbe ad evidenziare come l’errore “percet in cui incorra il giudice di legittimità, che si traduca in indebita compromissione del ” fruire del controllo di legittimità”, non possa non avere “un necessario rimedio”. Monito, qu del giudice delle leggi che non rimase inascoltato dal legislatore, il quale, pochi mesi dopo, ad introdurre nell’ordinamento processuale penale, attraverso l’art. 625-bis c.p.p. (legg marzo 2001 n. 128), l’istituto dell’impugnazione straordinaria, pur se con i rigorosi oggettivi e soggettivi, sopra rimarcati.
3.3. In conclusione, deve affermarsi che non è ammissibile il rimedio del ricorso straordi per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso sentenza del Giudice legittimità che si sia pronunciato sull’istanza di restituzione di bene confiscato formulata d interessato non condannato, né è consentita la possibilità di emendare il vizio dedotto attrav la procedura di correzione dell’errore materiale, di cui all’art. 130 cod.proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibil determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 gi 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023
f II Consigliere estensore