Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 456 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 456 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME
Ritenuto in fatto
La Corte di cassazione – sez. V -, con sentenza n. 1390 del 25 ottobre 2021, dep. il 14 gennaio 2022, ha rigettato i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto del 26 maggio 2021 con il quale la Corte di appello di Catania rigettò la richiesta di revocazione ex art. 28 d. Igs. n. 159 del 2011 della confisca di beni formalmente intestati ai predetti, disposta nel procedimento di prevenzione a carico di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha dedotto i seguenti asseriti errori di fatto.
La rimessione alle Sezioni unite circa la proponibilità della revocazione in materia di misure di prevenzione reali.
L’omessa considerazione delle prove testimoniali assunte dopo la confisca, da considerarsi prova nuova.
Il silenzio della impugnata sentenza in ordine al pervenimento al patrimonio dei ricorrenti dei beni confiscati in un periodo in cui, tra l’altro, NOME COGNOME non era considerato intraneo alla consorteria criminosa.
Il silenzio in ordine all’assenza della dimostrazione della incapacità patrimoniale dei ricorrenti.
Il silenzio in merito alla modestia delle opere realizzate, che ben potevano essere costruite con i dimostrati proventi delle locazioni.
Il silenzio in riguardo alla mancanza di ogni dato anche solo di sospetto di confluenza di denaro di provenienza illecita per l’acquisto dei cespiti confiscati.
Il silenzio in ordine al valore dei beni confiscati.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni che di seguito si espongono.
Nella elencazione degli asseriti errori della sentenza emessa dalla V sezione di questa Corte di cassazione non è dato scorgere alcun errore di fatto, perché in tali termini non sono neanche prospettati nei ricorsi.
Sì come sommariamente indicati, essi potrebbero al più essere definiti meri errori valutativi, pertanto estranei all’area di incidenza del ricorso straordinario.
V’è poi da aggiungere che, secondo quanto affermato concordemente nella giurisprudenza di legittimità, “il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum. (In motivazione la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull’accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione)” – Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269790; v., tra le altre, Sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Rv. 245090, secondo cui “è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione intervenuta in materia di confisca dei beni”.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 novembre 2022.