Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27723 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO
Il Procuratore Generale conclude, riportandosi alla requisitoria in atti, per l’inammissibilità del ricorso.
L’avvocato AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Assise di Roma con sentenza del 06/07/2016 aveva condannato alla pena dell’ergastolo, per quanto qui di rilievo, NOME COGNOME per concorso nell’omicidio di NOME COGNOME, commesso in Roma il 24 gennaio 2013, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, nonché per i reati di detenzione e porto di armi anche clandestine, e di ricettazione, fatti tutti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione mafiosa in favore della associazione denominata RAGIONE_SOCIALE.
1.1.Con sentenza del 28 febbraio 2023, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, emessa il 27/10/2021, che, giudicando in sede di rinvio conseguente all’annullamento pronunciato dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 35904/2020, aveva riformato parzialmente, la prima decisione, escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod. pen., concedendo al COGNOME le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, dichiarando assorbito il delitto di detenzione della pistola di cui al capo 4, e riqualificando il reato di porto i luogo pubblico di cui al capo 3 in quello di cui all’art. 23 co. 4 legge n. 110 del 1975, con conseguente riduzione della pena in anni ventiquattro e mesi otto di reclusione, con revoca dell’isolamento diuturno e conferma nel resto della sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza della Corte di cassazione ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen, NOME COGNOME, a mezzo del difensore e procuratore speciale, avvocato NOME COGNOME. Il ricorso, articolato in otto punti, è incentrato sul travisamento del vincolo di rinvio e sul travisamento delle prove, in specie di quelle dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia.
2.1. Premette il ricorrente che, nel giudizio, sono intervenute due sentenze di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione: una della Prima sezione, n. 56692 del 19 settembre 2018, ( a cui faceva seguito la sentenza assolutoria della Corte di Assise di appello di Roma del 14 maggio 2019), e altra della Quinta Sezione, n. 35904 del 12 ottobre 2020 ( a cui ha fatto seguito la sentenza di condanna della Corte di Assise di appello del 27 ottobre 2021, confermata dalla Corte di cassazione che, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso dell’imputato). In tesi difensiva, nel caso in esame, s fronteggiano due diverse “visioni”: da un lato, la prima sentenza di annullamento e il primo giudizio di rinvio, con esito pienamente assolutorio; dall’altro, la seconda sentenza di annullamento e la sentenza emessa nel secondo giudizio di rinvio, con esito di condanna, divenuta definitiva.
In particolare, si deduce che:
la prima sentenza rescindente aveva vincolato il rinvio alla verifica motivazionale della posizione di NOME COGNOME, sul rilievo che le conformi sentenze di merito avevano fornito una motivazione solo apparente circa la attendibilità oggettiva delle accuse formulate dal chiamante in correità, divenuto collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, in relazione alla fase deliberativa e organizzativa dell’omicidio, in quanto la sentenza della Corte di appello, oggetto del primo annullamento, aveva spiegato il contrasto tra il racconto dell’accusatore – circa la presenza del COGNOME in Roma fin dall’inizio del mese di gennaio 2013, dove aveva partecipato alle fasi deliberative e organizzative dell’omicidio – e l’accertata assenza del ricorrente dalla capitale, ivi giunto solo due giorni prima del fatto, con la genericità e imprecisione del contenuto dichiarativo, avendo il collaborante errato per difetto di memoria, evenienza che, tuttavia, la sentenza rescindente aveva classificato come poco realistica, dal momento che si discuteva della preparazione dell’omicidio di un ‘nemico’ del propalante, fatto in relazione al quale è difficile ipotizzare che la sua memoria abbia potuto attribuire a una delle quattro persone coinvolte condotte mai tenute, essendo intervenute, peraltro, le dichiarazioni collaborative a pochi mesi di distanza dal fatto (agosto 2013). Il tema devoluto al primo giudice del rinvio era incentrato, quindi, sulla verifica della attendibilità oggettiva specifica del propalante, con riguardo alla fase organizzativa e preparatoria dell’omicidio e dei soggetti che erano intervenuti.
La seconda sentenza rescindente, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe incorsa in un ‘equivoco’ nella lettura degli atti interni al giudizio, scaturente da una inesatta percezione dei dati fattuali e dalla loro confusione con elementi di sospetto-indiziari, incerti, polivalenti, soprattutto non individualizzanti, equivoco espresso con argomentazioni vuote, dislessiche rispetto al centrale quesito rivolto al giudice del rinvio con la prima sentenza rescindente, sostituendo il tema centrale con una serie di argomentazioni suggestive e ipotetiche, in tal modo mettendo in moto un meccanismo del ragionamento paradossale in cui si costruisce un’ipotesi e si interpretano i fatti in funzione di tale ipotesi. Vizi riprodotto dalla sentenza rescissoria del 27 ottobre 2021 della Corte di assise di appello di Roma, qui impugnata, che ha espresso una motivazione incentrata su una valutazione omogeneizzante della attendibilità generale del dichiarante, essenzialmente incentrata sulla fase esecutiva del delitto, nel tentativo di dare un significato di attendibilità delle scarne dichiarazioni del collaboratore relativamente alla fase della deliberazione – comunicazione – trasmissione del
mandato omicidiario. Si sottolinea come, con riguardo alla fase preparatoria dell’omicidio, “il carattere immaginifico della ricostruzione si esalta” nel tentativo di ridurre al minimo comune denominatore la portata contenutistica delle dichiarazioni del collaboratore, così da eliminare profili di criticità.
A tale motivazione si è allineata l’ultima pronuncia del Giudice di legittimità (qui censurata), nell’esprimere un giudizio di completezza e conformità ai canoni interpretativi dettati dalla seconda sentenza rescindente, nello scrutinio, da parte della seconda sentenza rescissoria, della credibilità del COGNOME in un giudizio combinato con quello della sua attendibilità, quasi dimenticando il vincolo di rinvio originariamente fissato dalla prima sentenza rescindente in punto di ‘attendibilità oggettiva specifica’.
2.2. Lamenta, dunque, il ricorrente che la sentenza di condanna avrebbe eluso il tema della valutazione della attendibilità specifica delle dichiarazioni del COGNOME in ordine alla partecipazione del COGNOME alla fase organizzativo preparatoria, non avendo apprezzato la compatibilità del racconto del collaboratore con il dato certo della assenza da Roma del ricorrente, come richiesto dalla prima sentenza rescindente, piuttosto, procedendo a una lettura discorsiva e travisatrice delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia: s tratterebbe di un errore percettivo nella lettura delle risultanze processali, che ha portato a ritenere marginali le imprecisioni del dichiarante in merito al ruolo di COGNOME nella preparazione del delitto e a individuare circolarmente, dislessicamente e, quindi, illogicamente, quale riscontro idoneo alle sue dichiarazioni a carico del ricorrente la sua presenza a Roma al momento della commissione del fatto.
2.3. Ne deriva un travisamento della prova, dal momento che il fatto su cui ha ragionato il giudice è diverso dal fatto rilevante e decisivo emerso nel processo, associandosi, inoltre, alla infedeltà della motivazione al processo, la infedeltà delle motivazioni alla logica: quando si afferma, da parte della sentenza di condanna ( specificamente richiamata dalla sentenza della Corte di cassazione qui censurata) che COGNOME non fu il latore dell’ordine omicidiario impartito, dal carcere di Rebibbia, dal padre, e che egli può non avere partecipato attivamente alla fase preparatoria dell’omicidio, per un verso, si smentisce contraddittoriamente la credibilità del collaborante, che, invece, ha riferito che il COGNOME era “giornalmente, quotidianamente, nella nostra disponibilità”, e, dunque, che era presente a Roma, dall’altro si accede a una libera ricostruzione dell’episodio storico, con cui si sopperisce inammissibilmente con mere supposizioni alle lacune narrative del dichiarante.
2.4. Non di una diversa valutazione del materiale probatorio si tratta, piuttosto di un equivoco nella individuazione della base storico-fattuale del ragionamento: la motivazione della sentenza di condanna, laddove afferma che NOME COGNOME ricevette il mandato omicidiario dal padre, non dal carcere di Rebibbia, ma in Calabria, da un emissario di questi, poi trasmettendolo, con analoghe modalità, senza recarsi a Roma, a COGNOME e COGNOME, risulta eccentrica rispetto ai dati probatori, così come lo è la affermazione che i primi sopralluoghi vennero eseguiti da COGNOME e COGNOME, conoscitori del territorio romano, mentre COGNOME partecipò solo all’ultimo sopralluogo in data immediatamente precedente l’omicidio.
2.5.In conclusione, la Corte di cassazione con la sentenza di condanna ha validato il ragionamento della Corte di appello che, lungi dall’operare una valutazione frazionata del racconto del collaboratore, ha risolto le insuperabili aporie del narrato con una personale ricostruzione della vicenda, senza individuare riscontri, ma fondandosi sulla supposizione della esistenza di fatti la cui verità è esclusa ovvero della inesistenza di fatti la cui verità è positivamente stabilita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 ricorso di cui all’ art. 625 bis cod. proc. pen. ha carattere di “straordinarietà” ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori “percettivi”, ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità.
2.L’errore validamente rappresentabile con il ricorso straordinario deve consistere in un errore materiale, consistente nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica ( Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 ), ovvero in un errore di fatto che si individua in “una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali” (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Cc. dep. 25/06/2018, Rv. 273193 in cui questa Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell’interpretare le dichiarazioni testimoniali e l’illogicità della motivazione sul ruolo dell’imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l’arma all’esecutore materiale).
2.1. E’, dunque, escluso che detto strumento straordinario possa, anche se sfruttando la “chiave” di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità (Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779).
Nel caso di specie, come si è premesso, il ricorso è incentrato primariamente sulla tesi della mancata osservanza, nel secondo giudizio rescissorio, del vincolo di rinvio individuato dalla prima sentenza rescindente, con la quale si era chiesto ai Giudici di merito di scrutinare la attendibilità soggettiva specifica de collaborante con riguardo alla partecipazione del ricorrente alla fase preparatoria del delitto.
,2< La deduzione circa la perduranza del vincolo di rinvio di cui alla prima sentenza rescindente, è manifestamente infondata, dal momento che non tiene conto del fatto che la prima sentenza rescissoria – che si è confrontata con una decisione di condanna – ha dato piena osservanza al vincolo del rinvio proveniente dalla sentenza rescindente, tanto da pervenire, all'esito del nuovo scrutinio di merito, a un verdetto assolutorio.
3.1. La successiva sentenza rescindente – che si è misurata, questa volta, con un verdetto assolutorio – ha dato altre indicazioni alle quali il Giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, vincolo che il Giudice di legittimità, nello scrutinio del ricorso ordinario avverso la seconda pronuncia rescissoria, ha riscontrato essere stato rispettato.
3.2. A tanto si aggiunge che la denuncia del vizio in questione, ovvero l'inosservanza del vincolo del rinvio – che è questione di diritto, non rilevante ai fini del giudizio introdotto con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. – risulta anche genericamente formulata, dal momento che il motivo avrebbe dovuto dare conto dell'avvenuta rappresentazione di una simile doglianza nel corso del secondo giudizio rescissorio, nella sede di merito e dinanzi al Giudice di legittimità, censura della quale, tuttavia, non vi è riscontro nelle predette pronunce, né, appunto, il ricorrente dà conto di essersi fatto carico di una tale prospettazione in quelle sedi.
3.3. In sintesi, a tutto concedere, il ricorso denuncia un errore di diritto consistente nell'inosservanza del vincolo di rinvio – che, in quanto tale, non integrando né un errore materiale né un errore di fatto non rileva ai fini del presente giudizio, nel senso che è errore non prospettabile e, pertanto, inammissibile.
Parimenti inammissibili le doglianze che denunciano la manifesta illogicità della motivazione, ovvero prospettano un errore di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (in confronto con le emergenze aliunde acquisite relativamente alla tempistica dei messaggi e alla visita del COGNOME al padre
ristretto in carcere, trattandosi anche in questo caso di doglianze non rientranti tra quelle consentite con il rimedio straordinario attivato. Questa Corte ha anche recentemente ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 – dep. 18/03/2024, Rv. 286048).
Quelli dedotti dal ricorrente sono, all'evidenza, errori non derivanti da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma, afferiscono, invece, a un preteso errore di diritto, indeducibile attraverso il ricorso straordinario ovvero a un errore di giudizio, laddove attingono il percorso argomentativo che sorregge la motivazione della decisione, con specifico riferimento alle implicazioni valutative delle prove dichiarative riguardanti i fatti sui quali i giudici erano chiamati a decidere, per cui pure deve escludersi la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis, in quanto trattasi di errore, non di fatto, ma di giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 28 maggio 2024
f l Consigliere estensore NOME COGNOME