Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41348 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME e GLYPH C k.)
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uditg. il dife-ia&ore procedimento a trattazione scritta.
…
IN FATTO E IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso straordinario (ai sensi dell’art. 625 bis cod.proc.pen.) avverso la decisione emessa in data 15 marzo 2022 dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione (sentenza numero 17797 del 2022).
Con la decisione oggetto di impugnazione è stato dichiarato inammissibile – su tema della responsabilità – il ricorso proposto avverso la sentenza emessa da Corte di Appello di Ancona il 13 febbraio del 2017 (la sentenza di merito è st annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie).
2.1 COGNOME NOME nella vicenda processuale conclusasi con la predetta sentenz di questa Corte è stato condannato per plurime condotte di bancarotta fraudolen correlate al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE . Nelle decisioni di meri COGNOME è stato ritenuto amministratore di fatto.
2.2 Nel decidere sui motivi di ricorso, la Quinta Sezione di questa Corte affermato che:
la attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE come argomentata in sede di merito – non soffre di illogicità manifesta e non p essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità. In tale ambito, tra l’ ritiene non illogica l’affermazione secondo cui il COGNOME è stato autore di continua e costante ingerenza nella gestione della società RAGIONE_SOCIALEa, pur aven assunto la rappresentanza formale solo a liquidazione avviata. Si afferma che COGNOME ha sempre detenuto la maggioranza delle quote e, in ogni caso, il perio in cui ha assunto la rappresentanza formale è quello in cui si è dato corso maggiori irregolarità contabili. Le ipotesi alternative sulla titolarità gestíona state esplorate ma risultate prive di fondamento.
Nella impugnazione odierna COGNOME NOME sostiene che la decisione emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte è fondata su un errore percettivo.
3.1L’errore (che si assume commesso anche nelle precedenti decisioni di merito) è rappresentato dall’aver considerato il ricorrente socio di maggioranza de RAGIONE_SOCIALE ‘da sempre’, lì dove per tabulas la condizione de qua si è verificata solo
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in data 13 ottobre 2008 (donazione delle quote dal padre COGNOME NOME) quando la società era già in liquidazione.
Il ricorrente – che allega documentazione a sostegno del proprio assunto evidenzia che l’erronea percezione sulla titolarità della maggioranza delle q sociali ha influito ab initio in modo decisivo sulla attribuzione della qualità di amministratore di fatto e, dunque, sulla affermazione di penale responsabilità.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata su supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quan è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabili possa desumersi ictu °culi.
O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di or meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso dotato del requisito della decisività.
Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. 47316 del 1.6.2017, rv 271145).
4.2 Nel caso in esame il profilo oggetto di contestazione riguarda, in sostanza parziale travisamento operato già in sede di merito di una specifica risulta istruttoria, ossia il momento storico in cui COGNOME NOME ha ricoperto la qua di socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALEa. La documentazione esibita consente affermare che tale condizione è venuta in essere solo in data 13 ottobre 2008.
E’ lo stesso ricorrente ad evidenziare però che anche la sentenza di appello (c risulta a pag.18 della medesima) lo aveva indicato come detentore da ‘sempre della maggioranza delle quote sociali.
4.3 Da ciò deriva un primo profilo di problematicità nell’inquadramento del ricor straordinario, posto che il ricorrente non fornisce – nella procedura odie specifica prova della avvenuta «rappresentazione» a questa Corte di legittimit
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nel ricorso deciso con la sentenza oggi impugnata, della erronea circostanza di fatto ritenuta dalla Corte di Appello.
Si è infatti ritenuto – in modo del tutto condivisibile – che il vizio di travisamento della prova della sentenza di appello, che non sia stato espressamente dedotto in sede di legittimità, non può costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione della Corte di Cassazione alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (in tal senso Sez. III n. 14509 del 31.1.2017, rv 270394). Già tale aspetto, dunque, condurrebbe ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.
4.3 Ma, in ogni caso, pur volendosi ammettere la esistenza ‘per traslazione’ di un errore di fatto, è del tutto evidente l’assenza della «decisività» del medesimo, posto che /come risulta dai contenuti della decisione impugnata (e da quelli delle antecedenti decisioni di merito) la attribuzione della condizione di amministratore di fatto in capo al COGNOME NOME si è basata su plurimi indicatori fattuali e su fonti testimoniali che hanno consentito di ricostruire il profilo della costante ingerenza gestionale antecedente alla assunzione della carica di liquidatore. La circostanza di fatto parzialmente travisata (quanto al momento storico della attribuzione delle quote di maggioranza) non ha pertanto carattere di decisività sulla tenuta logica delle decisioni emesse.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 2 maggio 2023
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CASSAZIONE