Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40428 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40428 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a San Cataldo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 1353/24 del 30/10/2024 della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, Sesta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 -bis e 1ter , cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata;
udit e le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso; dato atto che in data 17/11/2025 è stata depositata memoria difensiva a firma NOME AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 10/05/2019 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, NOME AVV_NOTAIO COGNOME, all’esito di giudizio abbreviato, era dichiarato responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi di imputazione ai capi A-C-G-H-I-L-O-Q-R; esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per il rito, era irrogata la pena di anni quattordici di reclusione così calcolata: anni dieci di reclusione per il reato più grave contestato al capo Q, aumentata ex art. 81 cod. pen. di complessivi anni undici di reclusione (anni quattro di reclusione per il capo A, aumentata di mesi sei di reclusione per il capo C, di ulteriori anni due di reclusione per il capo G, di ulteriori mesi sei di reclusione per il capo H, di ulteriori mesi sei di reclusione per il capo I, di ulteriori anni uno di reclusione per il capo L, di ulteriori anni due per il capo O e di ulteriori mesi sei di reclusione per il capo R), per un totale di complessivi anni ventuno di reclusione, ridotti come sopra per il rito.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva gravame e la Corte di appello di Caltanissetta con sentenza emessa in data 08/07/2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, così statuiva: -L-R per insussistenza dei fatti, dichiarando, tuttavia, estinte per intervenuta prescrizione le condotte contestate
-confermava il giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi A-G-H-I-O-Q; -assolveva l’imputato dai reati di cui ai capi C al capo R commesse sino al giugno 2011;
-per l’effetto, rideterminava la pena inflitta in anni otto di reclusione così calcolata: anni sei di reclusione per il reato più grave contestato al capo Q, aumentata ex art. 81 cod. pen. di ulteriori complessivi anni sei di reclusione (anni uno di reclusione per il capo A, anni uno di reclusione per il capo G, mesi otto di reclusione per il capo H, anni uno e mesi quattro di reclusione per il capo I, anni due di reclusione per il capo O), per un totale di anni dodici di reclusione, ridotti come sopra per il rito).
Avverso la sentenza di secondo grado, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione deducendo -per quanto qui rileva -anche la violazione del divieto di reformatio in peius avendo la Corte di appello, in sede di rideterminazione della pena, irrogato aumenti a titolo di continuazione per i capi I ed H in misura superiore a quelli disposti con la sentenza di primo grado, ancorchè non appellata dal Pubblico Ministero (motivo n. 8, indicato come quattordicesimo nella elencazione RAGIONE_SOCIALE censure illustrata con la sentenza qui impugnata) e
lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena anche nella misura ratione temporis applicabile per le condotte corruttive in epoca anteriore alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al mancato riconoscimento di attenuanti generiche (motivo n. 9, indicato come quindicesimo nella elencazione RAGIONE_SOCIALE censure illustrata nella sentenza qui impugnata).
Con la pronuncia n. 1353/24 del 30/10/2024 la Sesta sezione penale di questa Corte così statuiva, per quanto in questa sede rileva:
annullava senza rinvio la sentenza d’appello in relazione al reato associativo di cui al capo A perché il fatto non sussiste, revocando le relative statuizioni civili;
annullava senza rinvio la sentenza d’appello anche nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui ai capi H (rivelazione di segreti d’ufficio) e G (accesso abusivo a sistema informatico) , per quest’ultimo addebito limitatamente alle condotte poste in essere fino al 29 giugno 2014, perché estinti per intervenuta prescrizione, con conferma RAGIONE_SOCIALE relative statuizioni civili;
annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alle statuizioni civili (che erano revocate) disposte con riferimento al reato di cui al capo R (per il quale la Corte di appello aveva pronunciato assoluzione con riferimento alle condotte successive a luglio 2011, e declaratoria di estinzione per prescrizione di quelle precedenti);
rigettava nel resto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
disponeva trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui ai capi G (per le sole condotte successive al 29 giugno 2014) e per i delitti di corruzione propria di cui ai capi I, O e Q, con riferimento ai quali dichiarava irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
A seguito di tale pronuncia, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta in data 09/09/2025 emetteva nei confronti di NOME COGNOME ordine di carcerazione (eseguito in pari data) per la pena residua di anni quattro, mesi cinque e giorni venti di reclusione, tenuto della custodia presofferta, riferibile alla porzione di sanzione relativa ai reati di corruzione propria di cui ai capi I, O e Q.
In data 11/09/2025 NOME COGNOME proponeva, tramite l’allora difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 1353/24 del 30/10/2024 emessa dalla sesta sezione penale di questa Corte con contestuale istanza di immediata sospensione degli effetti di tale pronuncia: istanza di sospensione che veniva accolta con ordinanza della Seconda sezione penale di questa Corte n. 33378/25
del 26/09/2025, impregiudicata ogni valutazione di merito sul ricorso straordinario proposto.
Con tale atto è censurato l’omesso esame, da parte del Collegio di legittimità, dei motivi n. 8 e 9 che erano stati originariamente proposti con il ricorso per cassazione.
Si deduce che con la prima doglianza (motivo 8) era stata prospettata la violazione di legge con riferimento all’art. 597 cod. proc. pen. per avere la sentenza di appello – pur in assenza di impugnazione della pronuncia di primo grado da parte del Pubblico Ministero – operato per i capi I ed H due distinti aumenti di pena a titolo di continuazione, entrambi di entità superiore a quelli stabiliti dal giudice di primo grado.
Si prospetta altresì che con la seconda censura (motivo n. 9) era stata dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 2, 62bis , 132, 133 e 319 cod. pen, nonché il vizio di motivazione in punto di diniego di circostanze generiche e di dosimetria della pena base individuata per il più grave delitto di cui al capo Q e degli aumenti operati a titolo di continuazione per i reati satellite; con particolare riferimento al capo Q (corruzione propria COGNOME), era stato argomentato che la sanzione stabilita dalla Corte di appello nella misura di anni sei di reclusione avrebbe dovuto, invece, essere parametrata alla cornice edittale (da due a cinque anni di reclusione) vigente in epoca precedente alla legge 6 novembre 2012 n. 190 in quanto la condotta corruttiva riferibile a COGNOME era cronologicamente confinata al 2010 e, rispetto a tale range , la pena in concreto avrebbe dovuto essere particolarmente contenuta avendo l’imputato fornito un modesto apporto causale, come del resto anche con riferimento ai reati satellite.
Si evidenzia in ricorso come, rispetto a dette prospettazioni, il Collegio di legittimità non si sarebbe pronunciato limitandosi laconicamente ad affermare ‘i residui motivi sono assorbiti’ .
Tale omessa pronuncia rientra nella previsione dell’errore di fatto deducibile con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 -bis cod. proc. pen. essendo i motivi dedotti (oggetto di mancato scrutinio) non manifestamente infondati e di particolare rilievo in quanto anche il solo riconoscimento della avvenuta violazione del divieto di reformatio in peius con conseguente applicazione della pena irrogata in primo grado avrebbe imposto la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva residua, pari ad anni tre e mesi undici di reclusione.
Con memoria scritta depositata in data 17/11/2025, i difensori del ricorrente hanno ribadito le considerazioni già prospettate nei due motivi di ricorso straordinario ed invocato -in ragione della sussistenza del prospettato errore di
fatto -declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi O e Q, per sopravvenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Per costante interpretazione giurisprudenziale, l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia ca usato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01).
Nel caso di specie, tale situazione non si ravvisa per le considerazioni di seguito esposte.
2.1. Va in primo luogo rilevata l’evidente assenza di interesse del ricorrente a denunciare l’omessa valutazione del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius in cui la Corte di appello è obiettivamente incorsa con riferimento alla quantificazione dell’aumento operato a titolo di continuazione per il capo H che è stato determinato nella misura di otto mesi di reclusione, così aggravando, pur in assenza di gravame proposto dalla Pubblica Accusa, il quantum di sei mesi di reclusione irrogato dal giudice di primo grado.
In relazione a tale specifico addebito, la sentenza di appello è stata infatti annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, con la sola conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili.
2.2. Quanto al dedotto mancato esame del motivo n. 9 dedotto nel ricorso per cassazione nella parte in cui venivano lamentati la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, va rilevato che la diminuente de qua non era stata invocata con l’atto di appello.
Dalla lettura del gravame a firma AVV_NOTAIO e di quello redatto dall’AVV_NOTAIO (all’epoca entrambi difensori di fiducia dell’odierno ricorrente) non risulta specifica doglianza sul punto.
Invero, nel primo atto erano dedotti articolati motivi di natura processuale ed in punto di responsabilità (dalla pag. 1 alla pag. 275) ai quali è seguita (pagg. da 276 a 285) l’ ulteriore ed ultima censura (rubricata come sesto motivo) incentrata
esclusivamente sulla dosimetria della pena, sotto il profilo della erronea applicazione dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 133 cod. pen.
Parimenti, deve dirsi per il secondo atto di gravame che si articola fino a pag. 215 in corpose deduzioni afferenti talune questioni di nullità ed inutilizzabilità, seguite da censure sviluppate con riferimento a ciascuno dei reati per i quali il giudice di primo grado era pervenuto alla affermazione di colpevolezza; da ultimo, con il motivo n. 10 (pagg. 216-221) era lamentata la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. con riferimento alla quantificazione della pena inflitta.
Quanto ai motivi nuovi e aggiunti proposti da entrambi i difensori, le deduzioni ivi svolte costituiscono ulteriore sviluppo ed approfondimento RAGIONE_SOCIALE censure di natura processuale e di quelle relative alla affermazione di responsabilità, oggetto degli appelli principali.
Va peraltro escluso che la censura in punto di quantificazione della pena involga implicitamente anche il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche trattandosi di profili tra loro autonomi, regolati da una disciplina normativa separata e distinta, sicchè non ricorre alcuna connessione tra la determinazione della misura della sanzione e la decisione sull’esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante; la ripercussione indotta sulla pena dalle circostanze non costituisce connessione in senso tecnico, bensì un mero effetto riflesso (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 288093-01; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, COGNOME, Rv. 165794-01; Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, dep. 1984, COGNOME, Rv. 163043-01; Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, COGNOME, Rv. 187426-01).
Ne deriva che la censura in punto di circostanze attenuanti generiche formulata sotto il profilo della violazione di legge (di cui si lamenta in questa sede il mancato esame da parte della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione) non è mai stata devoluta al giudice di secondo grado, investito della sola cognizione in punto di quantificazione della pena, sicchè la stessa non era proponibile per la prima volta in sede di legittimità, come stabilito dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. : tale profilo di impugnazione era, dunque, affetto da inammissibilità originaria e rispetto ad esso i giudici di legittimità erano esonerati dall’obbligo di pronunciarsi.
2.3. Resta da verificare se effettivamente la pronuncia di legittimità qui impugnata per errore di fatto abbia omesso di analizzare il motivo di ricorso n. 8 relativo alla denunciata violazione – da parte della Corte di appello che aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di primo grado – del divieto di reformatio in peius con riferimento al reato di cui al capo I di imputazione ed abbia, altresì, pretermesso il motivo n. 9 con il quale si lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena base per il delitto di corruzione di cui al capo Q), anche in ragione del tempus commissi delicti e degli aumenti operati a titolo di continuazione per i reati satellite.
2.3.1. A tal riguardo è opportuno ripercorrere schematicamente la sequenza motivazionale della sentenza rispetto alla posizione di NOME COGNOME e la relativa ratio decidendi da cui è possibile apprezzare come il Collegio di legittimità, rispetto a tali profili di ricorso, non sia incorsa nel denunciato errore di fatto e cioè non abbia omesso l’esame degli stessi a causa di svista materiale.
La pronuncia elenca in primo luogo tutti i motivi di impugnazione proposti nell’interesse di COGNOME (pagine da 3 a 23, ivi comprese le doglianze relative all’aumento di pena in relazione al reato di cui al capo I operato dalla Corte di appello in misura superiore a quella stabilito dal giudice di primo grado (motivo n. 8, rubricato in sentenza come quattordicesimo) e quelle in punto di dosimetria della pena (motivo n. 9, rubricato in sentenza come quindicesimo).
Così riepilogate le censure, la Corte ha esaminato preliminarmente le numerose questioni processuali dedotte in quanto pregiudiziali rispetto ai motivi di ricorso di natura sostanziale (pagg. da 27 a 37), affrontando poi il profilo del giudizio di responsabilità per ciascuno dei reati rispetto ai quali il Collegio di secondo grado aveva confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di COGNOME.
A tal riguardo, per quanto di rilievo in questa sede, si è statuito quanto segue: -insussistenza del reato associativo di cui al capo A (pagg. da 37 a 46);
-correttezza della affermazione di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo Q (corruzione propria COGNOME), indicando precisamente come le utilità ricevute dal soggetto corrotto (espressamente indicate quale forma di esecuzione del patto corruttivo e, dunque, rilevanti ai fini della decorrenza del termine di prescrizione) si collocavano nel 2010, nel febbraio 2025 e nel dicembre 2015 (pagg. da 46 a 50);
-correttezza del giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui al capo O (corruzione COGNOME) evidenziando le coordinate temporali della dazione e RAGIONE_SOCIALE relative successive utilità conseguite a titolo di corrispettivo (pagg. da 50 a 54); -correttezza del giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui al capo I (corruzione COGNOME) dando conto, ancora una volta, della collocazione temporale dei numerosissimi accessi abusivi alla banca dati SDI con acquisizione di notizie riservate messe a disposizione di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE corrispondenti utilità conseguite tra il 2013 ed il 2018 (pagg. da 54 a 59);
-estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo H) e di quello di cui al capo G) limitatamente ai fatti commessi sino al 29 giugno 2014 (pag. 60).
2.3.2. In ragione di tali statuizioni e cioè del venir meno di alcuni dei reati contestati (capi A, H e, in parte, capo G), del tutto correttamente i giudici di legittimità – dovendo necessariamente investire la Corte di appello, per la rideterminazione della pena (anche) nei confronti di COGNOME con riferimento ai
‘sopravvissuti’ illeciti contestati ai capi G (limitatamente alle condotte successive al 29 giugno 2014), I, O e Q – hanno dichiarato assorbiti il quattordicesimo e il quindicesimo motivo di ricorso per cassazione (pag. 61) che investivano proprio il profilo sanzionatorio da demandare al giudice del rinvio e, precisamente, la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento al segmento di pena (anni uno e mesi quattro di reclusione) applicato a titolo di continuazione per il capo I (in primo grado la pena inflitta per detto reato era stata pari a mesi sei di reclusione), nonché la generale dosimetria della sanzione in concreto, anche sotto il profilo della cornice edittale prevista, ratione temporis, per le condotte corruttive.
Le doglianze in questione, dunque, sono state prese in considerazione nella loro obiettiva esistenza e sono state consapevolmente devolute al giudice del rinvio, già investito appunto della rideterminazione della pena, trattandosi di profili involgenti non solo meri calcoli matematici, ai quali avrebbero potuto ottemperare i giudici di legittimità, ma anche la rimodulazione della sanzione complessiva che è propria del giudice di merito.
2.3.3. Il dichiarato assorbimento non è, pertanto, la conseguenza di un errore percettivo, causato da una disattenzione che ha causato l’erronea supposizione della inesistenza RAGIONE_SOCIALE censure di cui sopra, bensì una statuizione pienamente compatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza.
2.4. Da tale dichiarato assorbimento discende che, in sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello dovrà procedere alla rivisitazione del trattamento sanzionatorio non solo tenendo conto della declaratoria di insussistenza del reato associativo (capo A) e di estinzione per intervenuta prescrizione dei delitti di cui ai capi G (limitatamente alla condotte poste in essere fino al 29 giugno 2014), ma anche della prospettata violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento al capo I, individuando altresì la cornice edittale sanzionatoria applicabile alla condotte corruttive di cui ai capi I, O e Q, secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dai giudici di legittimità in punto di tempus commissi delicti.
Va ricordato, infatti, che nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere le questioni oggetto dei motivi assorbiti purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438-01; Sez. 5, n. 5509 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 275344-01; Sez. 6, n. 1770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973-01).
2.5. La dichiarata manifesta infondatezza del proposto ricorso con conseguente inammissibilità dello stesso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione dei reati, invocata dal ricorrente nella memoria difensiva depositata in data 17/11/2025, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine ex art. 157 cod. pen., il tempo decorso successivamente alla pronuncia oggetto di ricorso straordinario (Sez. 6, n. 49877 del 29/11/2013, COGNOME, Rv. 258363-01; Sez. 1, n. 33024 del 12/07/2011, COGNOME, Rv. 250815-01; Sez. 3, n. 33872 del 07/04/2006, Calzone, Rv. 234878-01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
A tale statuizione consegue altresì la revoca della sospensione nei confronti del ricorrente degli effetti della sentenza n. 28651/25 del 30/10/2024 della Sesta sezione penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, sospensione disposta con ordinanza n. 33378/25 in data 26/09/2025 della Seconda sezione penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Revoca la sospensione nei confronti di COGNOME NOME degli effetti della sentenza n. 28651/25 del 30/10/2024 della Sesta sezione penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione disposta con ordinanza n. 33378/25 in data 26/09/2025 della Seconda sezione penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
Così deciso il giorno 4/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME