Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 4629 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da:
COGNOME NOME nato a S. Angelo a Cupolo il DATA_NASCITA
per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza n. 5552 del 7/12/2022 della Seconda Sezione penale.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di COGNOME, munito di procura speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 7 dicembre 2022 dalla Seconda Sezione di questa Corte, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso di COGNOME.
Occorre premettere, quanto al fatto oggetto di condanna in primo e secondo grado, che si addebita a COGNOME e a COGNOME di avere consegnato come corrispettivo della vendita di un’autovettura un assegno di diecimila euro emesso su un conto corrente chiuso anni prima. Detto veicolo veniva, nel frattempo, ceduto a un concessionario di auto, e cioè COGNOME, il quale avanzava una pretesa estorsiva di 3.000 euro in danno dei legittimi proprietari, intimando loro di non coinvolgere i carabinieri e di effettuare il pagamento pena la perdita della autovettura.
COGNOME, condannato per il reato di concorso in estorsione ai danni del proprietario della autovettura, deduce, come unico motivo, l’errore di fatto per avere i giudici erroneamente indicato la concorrente COGNOME come moglie di COGNOME, nonché per avere ricostruito i fatti in maniera assolutamente divergente rispetto a quanto riferito dalla COGNOME.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Deve evidenziarsi che l’errore di fatto può consistere anche nell’omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso “da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura”.
Nel caso in esame, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha esaminato, invece, l’intera vicenda tenendo conto dell’ampio compendio probatorio, dal quale emergeva pacificamente, a prescindere da quanto dichiarato dalla coimputata, che il ricorrente non soltanto pretendeva dalla persona offesa della truffa il versamento di una somma pari a 3.000 euro, prospettandogli la perdita definitiva dell’autovettura, ma rivolgeva minacce esplicite alla predetta e alla sua famiglia, per impedire che si rivolgesse alla polizia giudiziaria. Ciò integra pacificamente la condotta estorsiva a lui contestata poiché ha tentato di coartare la volontà della persona offesa e la ha indotta a versare una somma indebita, agendo nell’evidente consapevolezza di perseguire un ingiusto profitto, con correlato danno patrimoniale.
Occorre, pertanto, rilevare che il ricorrente, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censura nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata, perché viziata dall’omessa valutazione di elementi decisivi (dichiarazioni della COGNOME ed erroneo convincimento che la stessa fosse coniugata con COGNOME), che incidono sulla configurabilità del reato dì estorsione.
Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso censura la valutazione delle risultanze processuali, anziché evidenziare errori in fatto (con chi fosse coniugata la COGNOME è del tutto irrilevante), sostanzialmente riproponendo motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorrente si limita a riproporre i motivi di ricors e deduce presunti errori di diritto e non di fatto, il ricorso straordinario è affet da genetica indeducibilità, in quanto prospetta, in modo improprio, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, COGNOME, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, NOME, Rv. 260817).
L’impropria prospettazione di presunti errori di diritto e non di fatto preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l’immediata declaratoria di inamrnissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2023
Il Consigliere estengore
SEZIONE VI PENALE