Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
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dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha presentato, personalmente, richiesta di annullamento della sentenza, pronunciata dalla sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione, n. 50463 – 23 emessa in data 8 novembre 2023, nell’ambito dei procedimenti R.G. n. 8265/2023 e R.G. 10098/2023, introdotti con istanze di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen. che la descritta sentenza ha dichiarato inammissibili.
Considerato che le istanze del COGNOME (annullamento della statuizione adottata con la citata sentenza sulle spese processuali, nullità del provvedimento perché trattato da Collegio della sezione Quinta penale, nei confronti della quale il ricorrente aveva, da ultimo in data 10 novembre 2023 con motivi nuovi, presentato istanza di rimessione, quindi in quanto sentenza emessa da giudici incompatibili) vanno qualificate come ricorso straordinario avverso la descritta sentenza di questa Corte di cassazione e che detto ricorso risulta proposto personalmente dall’interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Rilevato, infatti, che la nomina del difensore di fiducia non è stata effettuata prima della redazione del ricorso, ma alla fine dell’atto e questo è firmato soltanto dall’interessato di persona, non risultando, dagli atti trasmessi, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE, sottoscrizione che non è una mera attività di accettazione della paternità dell’atto ma opera quale espressione della rappresentanza tecnica (lo jus postulandi nel giudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen. è riservata esclusivamente al difensore iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione: Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01).
Reputato, altresì, che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, neppure il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato personalmente, bensì, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, NOME, Rv. 276039; Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273063).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente