Ricorso Straordinario Inammissibile: La Cassazione Traccia i Confini
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti di uno strumento processuale tanto specifico quanto delicato: il ricorso straordinario per errore di fatto. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: tale rimedio non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito, mascherando un tentativo di rivalutazione delle prove. Analizziamo come un ricorso straordinario inammissibile abbia portato alla conferma di una condanna per ricettazione, delineando confini netti per l’applicazione dell’art. 625-bis del codice di procedura penale.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di ricettazione a carico di un soggetto, venditore di autoveicoli, per l’acquisto di un motociclo di provenienza furtiva. La condanna, confermata in appello, si basava su una serie di indizi chiari e concordanti: il prezzo di acquisto del veicolo era notevolmente basso, mancavano gli adempimenti formali per il passaggio di proprietà, il pagamento era stato effettuato tramite un bonifico a un soggetto non proprietario del mezzo e, per ammissione dello stesso imputato, la causale del versamento era fittizia. Questi elementi avevano convinto i giudici di merito della piena consapevolezza dell’origine illecita del bene.
Un primo ricorso per cassazione era già stato dichiarato inammissibile. Non rassegnato, l’imputato ha tentato un’ultima carta: il ricorso straordinario per errore di fatto, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore materiale nella valutazione degli atti.
Limiti del Ricorso Straordinario: Non è un Appello Bis
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella netta distinzione tra “errore di fatto” e “errore di valutazione”. Il ricorso straordinario inammissibile è proprio quello che, come nel caso di specie, cerca di superare questo confine. L’errore di fatto che può essere corretto tramite questo strumento è un errore di percezione, un abbaglio dei sensi del giudice che legge un documento e ne travisa il contenuto oggettivo. Ad esempio, leggere “Tizio” al posto di “Caio” o non vedere un documento presente nel fascicolo.
Al contrario, chiedere alla Corte di riconsiderare gli stessi elementi (prezzo basso, modalità di pagamento, causale fittizia) per giungere a una conclusione diversa (la buona fede dell’acquirente) non è denunciare un errore di fatto, ma sollecitare una nuova valutazione del merito. Si tratta di un’operazione preclusa in sede di legittimità e, a maggior ragione, nell’ambito di un rimedio eccezionale come il ricorso straordinario.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, cioè senza nemmeno la necessità di un’udienza, proprio per la sua manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non indicava un errore percettivo della precedente sentenza di Cassazione, ma tentava di introdurre “elementi dai quali si dovrebbe evincere la buona fede”, proponendo di fatto “una diversa ricostruzione dei fatti”.
Questo tentativo, spiegano i magistrati, è “chiaramente estraneo al sindacato di legittimità ex art. 625 bis cod. proc. pen.”. Il ricorso straordinario non è una terza istanza di giudizio dove si possono presentare nuove argomentazioni o rileggere le prove. La sua funzione è unicamente quella di emendare errori oggettivi e palesi, non di correggere presunti errori di giudizio. La decisione si è conclusa con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, a sanzione dell’uso improprio dello strumento processuale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per tutti gli operatori del diritto. Il ricorso straordinario per errore di fatto è uno strumento chirurgico, da utilizzare solo in presenza di vizi palesi e oggettivi. Abusarne, tentando di trasformarlo in un’ulteriore occasione per discutere il merito della causa, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche. La decisione riafferma la stabilità delle pronunce della Cassazione e la necessità di rispettare i confini rigorosi tra giudizio di fatto, riservato ai primi due gradi, e giudizio di legittimità, proprio della Suprema Corte.
Quando è possibile utilizzare il ricorso straordinario per errore di fatto?
Questo rimedio è consentito solo per correggere errori oggettivi e materiali commessi dalla Corte di Cassazione nel leggere o percepire gli atti del processo, non per contestare la valutazione delle prove o l’interpretazione giuridica dei fatti.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha indicato un errore di fatto, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione delle prove a sostegno della sua buona fede, proponendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata nei gradi di merito, attività non permessa da questo specifico strumento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7577 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MARSALA il 25/03/1982
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso straordinario di COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce errore di fatto del quale sarebbe affetta la sentenza emessa dalla Sezione Seconda di questa Corte, n. 8322 del 2 febbraio 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME Salvatore avverso la sentenza della Corte di appello che ne ha confermato la condanna per il delitto di ricettazione – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, in quanto proposto fuori dai casi consentiti (art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen.).
Rilevato che il ricorrente invoca una – inammissibile – rivalutazione dell’originario ricorso per cassazione. Invero, la sentenza di legittimità impugnata ha evidenziato, a sostegno della pronuncia di appello che aveva ritenuto sussistenti i presupposti del delitto di ricettazione, che era emerso che il prezzo del motociclo oggetto di furto era particolarmente basso, che mancava l’esecuzione di adempimenti formali ai fini del perfezionamento dell’atto di compravendita (adempimenti che l’imputato, venditore di autoveicoli, certamente avrebbe dovuto conoscere), che il bonifico effettuato a favore di un soggetto – non proprietario del mezzo – era avvenuto con modalità non trasparenti e che la relativa causale, per ammissione dello stesso imputato, era fittizia; elementi in base ai quali doveva essere esclusa la invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen.;
Rilevato che il ricorrente intende introdurre con il rimedio straordinario elementi dai quali si dovrebbe evincere la buona fede dell’imputato nell’acquisto del bene di provenienza furtiva; deduzioni che risultano, da un lato, ulteriori rispetto ai profili oggetto del giudizio di legittimità e, dall’altro lato, pri decisività, atteso che con esse si vorrebbe sostenere che questa Corte abbia errato nella valutazione delle prove e proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto operato dai Giudici di merito, aspetti chiaramente estranei al sindacato di legittimità ex art. 625 bis cod. proc. pen.;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere, con procedura de plano, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025