Ricorso Straordinario Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riapre il Caso
Il principio della definitività delle sentenze è un pilastro del nostro ordinamento giuridico. Una volta esauriti i gradi di giudizio, la decisione diventa cosa giudicata. Tuttavia, esistono rimedi eccezionali, come il ricorso straordinario, pensati per correggere specifici errori. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso straordinario inammissibile perché utilizzato impropriamente come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per concorso in rapina pluriaggravata e violazione delle leggi sulle armi. Dopo la conferma della condanna in appello, l’imputato aveva presentato un primo ricorso in Cassazione, che era stato rigettato. Non rassegnato, aveva proposto un ricorso straordinario contro la decisione della stessa Cassazione, basandolo su due presunti errori.
In primo luogo, sosteneva che la Corte avesse travisato un fatto cruciale relativo all’inutilizzabilità delle intercettazioni. A suo dire, un verbale indicava contraddittoriamente due luoghi diversi per le operazioni di ascolto, generando un’incertezza assoluta che la sentenza impugnata non avrebbe considerato.
In secondo luogo, lamentava che la Corte non si fosse pronunciata sul motivo di ricorso con cui si chiedeva la derubricazione del reato da concorso in rapina a ricettazione, un’ipotesi di reato meno grave.
La Valutazione del Ricorso Straordinario Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso straordinario e lo ha dichiarato inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura stessa del ricorso straordinario, che non può essere utilizzato per sollevare nuovamente questioni già decise o per sollecitare una rivalutazione del merito dei fatti. La decisione della Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziando come la precedente sentenza avesse, in realtà, già esaminato e risolto entrambe le questioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha stabilito che il ricorso non era altro che un tentativo di ottenere una rivalutazione dell’originario ricorso per cassazione, una finalità estranea all’istituto previsto dall’art. 625-bis c.p.p. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Riguardo al primo punto, quello sulle intercettazioni, i giudici hanno evidenziato come la precedente sentenza avesse già qualificato la discrasia sul luogo di ascolto come un “evidente refuso”, ovvero un semplice errore materiale contenuto nel verbale di trascrizione, e avesse giudicato il motivo di ricorso originario come aspecifico, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte d’Appello che aveva già respinto la doglianza.
Riguardo al secondo punto, relativo alla mancata riqualificazione del reato, la Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse ampiamente e compiutamente argomentato le ragioni per cui la condanna per concorso in rapina era corretta. I giudici di merito avevano infatti valutato una serie di elementi probatori convergenti: il ritrovamento del denaro della rapina nella disponibilità dell’imputato, il possesso di una radio ricetrasmittente dello stesso tipo di quella usata dai rapinatori, i riferimenti al suo nome in colloqui tra complici, e la sua presenza in compagnia degli altri imputati prima del colpo. Tutti questi indizi, secondo la Corte, si inserivano perfettamente nel quadro accusatorio della rapina, escludendo la tesi difensiva della mera ricettazione.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso straordinario non è un’ulteriore istanza di appello. È uno strumento eccezionale, utilizzabile solo per rimediare a specifici errori di fatto o materiali commessi dalla stessa Corte di Cassazione, e non per rimettere in discussione la valutazione delle prove o l’interpretazione giuridica già operate. Tentare di utilizzare questo rimedio per ottenere una nuova valutazione del merito si traduce in un ricorso straordinario inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica. Questa decisione serve da monito sulla corretta utilizzazione degli strumenti processuali, preservando la funzione del giudizio di legittimità e il principio di definitività delle decisioni giudiziarie.
Quando un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso straordinario è considerato inammissibile quando, invece di denunciare un errore materiale o di fatto della Corte, tenta di ottenere una nuova valutazione del merito delle questioni già decise, trasformandosi impropriamente in un ulteriore grado di giudizio.
Un errore di battitura (refuso) in un verbale può invalidare le prove?
Secondo la sentenza, un evidente errore materiale, come l’indicazione sbagliata di un luogo in un verbale di trascrizione, non è sufficiente a determinare l’inutilizzabilità della prova se la motivazione dei giudici di merito ha già chiarito e superato la questione.
È possibile chiedere la riqualificazione di un reato con un ricorso straordinario?
No, non è possibile se la questione è già stata esaminata e respinta con motivazione adeguata dalla Corte di Cassazione nella precedente sentenza. Il ricorso straordinario non serve a riproporre le stesse argomentazioni legali già valutate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19450 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19450 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 31/03/2022, N.R.G. 35146/2021;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., NOME impugna la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte (n. 23970 del 31/03/2022) che ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato avverso la condanna in appello per concorso in rapina pluriaggravata e violazione delle leggi in materia di armi.
In particolare si denuncia errore materiale e di fatto in relazione a due profili motivazionali della sentenza impugnata.
2.1. In primo luogo, la pronuncia ha travisato il primo motivo di ricorso relativo alla inutilizzabilità patologica delle intercettazioni i cui risultati sono stat invece utilizzati a carico del ricorrente; ciò in quanto nel relativo verbale si dava contraddittoriamente atto che le operazioni di registrazione e di ascolto erano avvenute presso la presso la sala ascolto del Commissariato PS di Cerignola, mentre in realtà dette operazioni si erano svolte presso la Questura di Catanzaro. Ciò ha determinato una assoluta incertezza in ordine al luogo in cui esse erano effettivamente avvenute, profilo su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata.
2.2. In secondo luogo, la sentenza della Seconda Sezione non si è pronunciata in ordine al secondo motivo di ricorso relativo alla corretta qualificazione giuridica del fatto, nel quale si era invocata la derubricazione in ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – con il quale in realtà si invoca una rivalutazione dell’originario ricorso per cassazione – è inammissibile. L’impugnata sentenza ha motivato in merito ai due motivi dedotti avverso la sentenza di appello (pag. 46 s.) ritenendo il primo aspecifico in quanto il ricorrente non si era confrontato con la motivazione della pronuncia della Corte di appello che aveva già disatteso il gravame sul punto, precisando che la rilevata discrasia consisteva “in un evidente refuso contenuto nel verbale di trascrizione in data 17/4/2018”.
In relazione al secondo motivo dell’originario ricorso, la sentenza di questa Corte argomenta in modo compiuto in ordine alle ragioni per le quali la motivazione della Corte di appello, che ha respinto la richiesta di riqualificazione
in ricettazione del contestato concorso in rapina aggravata, è adeguata e conforme alle risultanze probatorie.
In particolare, la Seconda Sezione ha rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente valutato le complessive emergenze istruttorie e processuali a carico del COGNOME («il ritrovamento di denaro, riferibile pacificamente alla rapina, nella sua disponibilità; il rinvenimento nella disponibilità dell’ imputato di una scatola di una radio ricetrasmittente con delle antenne della stessa marca di parte dell’apparecchiatura utilizzata dai malviventi; il riferimento nei menzionati colloqui del COGNOME a tale “NOME“; gli esiti caittivi; la presenza in più occasioni del COGNOME in compagnia degli altri imputati dello stesso delitto nelle fasi antecedenti alla materiale commissione della rapina nel mentre si trovava in Calabria; la stessa assenza da casa la notte dalla rapina mai spiegata»). Alla luce di tali dati probatori – ha aggiunto – «la sentenza di appello ha chiarito come tutti gli elementi indiziari emersi si inserivano perfettamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel quadro accusatorio per come ricostruito nelle due sentenze di merito, dovendosi escludere la tesi della mera ed esclusiva responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione del denaro della Sicurtransport di cui era stato trovato in possesso».
Pertanto, ha concluso sul punto la sentenza impugnata con il ricorso straordinario, la prospettazione della difesa del prevenuto risulta «frutto di una lettura fortemente parcellizzata delle complessive fonti di prova tutte convergenti nel senso della piena responsabilità dell’imputato per tutti i reati contestati. Le considerazioni con le quali la difesa del COGNOME ha inteso svalutare la lettura delle emergenze processuali compiuta dai giudici della cognizione di primo e di secondo grado e dimostrare l’illogicità del percorso inferenziale seguito nel valutare i diversi elementi indiziari e probatori acquisiti e l’implausibilità della ricostruzione delle vicende nei termini delineati nelle due conformi sentenze di condanna si risolvono, a ben vedere, nella sollecitazione ad una rivisitazione di merito su aspetti di puro fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione scevra da lacune, salti logici o incongruenze».
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 febbraio 2023
Consigliare estensore
Il Presidente