Ricorso straordinario per errore di fatto: quando la Cassazione lo dichiara inammissibile
Il ricorso straordinario per errore di fatto, disciplinato dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento eccezionale a disposizione delle parti per correggere specifici errori materiali o di fatto commessi dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, la sua ammissibilità è soggetta a rigidi requisiti, come dimostra la recente ordinanza della Suprema Corte, Sezione Settima Penale, che ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su un motivo non precedentemente sollevato.
I fatti del caso
Un soggetto condannato proponeva un ricorso straordinario avverso una precedente sentenza della Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava un unico motivo: un presunto errore di fatto nell’applicazione di una legge del 2015, che aveva modificato la cornice edittale (ovvero i limiti minimi e massimi della pena) per il reato previsto dall’art. 416-bis del codice penale.
In precedenza, lo stesso soggetto aveva presentato due distinti ricorsi per Cassazione:
1. Il primo, a firma di un legale, contestava la violazione di legge riguardo a un’aggravante specifica dello stesso art. 416-bis.
2. Il secondo, a firma di un altro difensore, denunciava un’errata determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare attenzione ai cosiddetti “reati satellite”.
La questione relativa all’erronea applicazione della legge del 2015, tuttavia, non era mai stata sollevata in nessuno dei due ricorsi originari. Questo elemento si è rivelato decisivo per l’esito del nuovo procedimento.
L’inammissibilità del ricorso straordinario per motivo inedito
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso straordinario dichiarandolo inammissibile. La ragione fondamentale di questa decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato: esso era “inedito”.
Il rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per introdurre questioni o censure che non siano state devolute, ovvero sottoposte all’esame della Corte, con il ricorso originario. In altre parole, non è possibile sfruttare questo strumento per “allargare” il campo del dibattito processuale introducendo argomenti nuovi.
Il ricorrente, non avendo mai contestato nei ricorsi iniziali l’errata applicazione della legge del 2015 sulla cornice edittale, non poteva farlo per la prima volta attraverso un ricorso straordinario. Questo principio serve a garantire la stabilità delle decisioni e a evitare che strumenti eccezionali vengano usati per aggirare le normali preclusioni processuali.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché “il motivo è inedito in quanto la questione dedotta con ricorso straordinario ex art. 625 bis cod proc. pen. non è stata devoluta con il ricorso originario”. La Corte ha rilevato che i due ricorsi precedenti vertevano su questioni diverse: una specifica aggravante e la determinazione della pena per i reati satellite. La nuova censura, riguardante la modifica della cornice edittale a seguito della L. n. 69/2015, costituiva un argomento completamente nuovo e, come tale, inammissibile in quella sede.
le conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: il ricorso straordinario per errore di fatto non è una terza istanza di giudizio, ma un rimedio eccezionale con presupposti ben definiti. Non può essere utilizzato per sollevare motivi di doglianza che la parte avrebbe potuto e dovuto presentare nel ricorso originario. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Cos’è un ricorso straordinario per errore di fatto?
È un mezzo di impugnazione eccezionale, previsto dall’art. 625-bis c.p.p., per chiedere alla Corte di Cassazione di correggere un errore di fatto contenuto in una sua precedente decisione.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato (un presunto errore nell’applicazione di una legge) era “inedito”, cioè non era mai stato sollevato nei precedenti ricorsi per cassazione proposti dalla stessa parte.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. poc. pen. avverso la sentenza n. 49341/2023 della Prima sezione penale della Corte di cassazione;
Considerato che con un unico motivo il ricorrente denunzia un errore di fatto consistito nella erronea applicazione della L. n. 69 del 27 maggio 2015, che ha modificato la cornice edittale dell’art. 416 bis cod. pen.;
Il ricorso è inammissibile perché il motivo è inedito in quanto la questione dedotta con ricorso straordinario ex art. 625 bis cod proc. pen. non è stata devoluta con il ricorso originario, in particolare, COGNOME aveva proposto due ricorsi:
-il primo, a firma dell’AVV_NOTAIO, deduceva violazione di legge in relazione all’aggravante di cui al comma 6 l’art. 416 bis cod. pen.;
-il secondo, a firma dell’AVV_NOTAIO, deduceva l’errata determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento ai reati satellite.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
NOME NOME Presidente
Il Consigliere estensore NOME