Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11790 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti ex art. 625 bis cod.proc.pen. da
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 30 maggio 2023 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto la revoca della sentenza impugnata e rinvio per la successiva fase e dell’AVV_NOTAIO che si associa alla richiesta del Procuratore generale e insiste nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma 19 luglio 2022, che aveva confermato la condanna pronunziata con rito abbreviato dal Tribunale di Roma 111 Febbraio 2016 per il reato di concussione in danno di NOME COGNOME, titolare di una sala da gioco.
Avverso detta sentenza propongono ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.pen. i due condannati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo:
2.1 Illegittimità dell’impugnata sentenza per errore di fatto causato dall’omessa valutazione da parte della Corte di legittimità dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da COGNOME, perché erroneamente ritenuti non allegati al ricorso ed invece trasmessi al giudice ad quem e presenti nel fascicolo della impugnazione.
I due ricorrenti premettono che con il primo motivo di ricorso si denunciava la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione per la inutilizzabilità ex art. 19 cod.proc.pen. dei verbali di sommarie informazioni resi da COGNOME,che avrebbe dovuto essere sentito nelle forme previste per l’imputato di reato collegato ex art. 371 lett. B ultimo inciso cod.proc.pen.
Nel ricorso si era evidenziato che la Corte di appello aveva mancato di confrontarsi sulla questione che veniva devoluta al suo sindacato, relativamente alla dedotta inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali, poiché il predetto COGNOME avrebbe dovuto essere sentito con le forme previste per l’imputato di reato collegato e quindi oltre che con la necessaria presenza del difensore, con il preventivo avviso della facoltà di non rispondere. I giudici di merito avevano escluso che tra i reati sussistesse una connessione tale da determinare la incompatibilità con l’ufficio di testimone del dichiarante e in particolare la Corte di appello aveva escluso il collegamento probatorio, ritenendo che l’unico collegamento avesse natura del tutto occasionale.
Nel ricorso si era tuttavia evidenziato come tra il procedimento a carico degli odierni imputati per i reati di peculato e concussione e il procedimento a carico di COGNOME esistesse una interferenza sul piano probatorio,poiché quest’ultimo veniva indagato per gioco d’azzardo e gli operanti di PG venivano imputati per essersi appropriati delle somme di denaro impiegate per il gioco illecito che avrebbero sequestrato sul tavolo da gioco e per tale reato avrebbero minacciato il proprietario della bisca di arrestarlo o di sequestrargli il locale se non avesse consegNOME loro altre somme di denaro.
Poiché l’accusa si fondava esclusivamente su quanto riferito da questa fonte in sede di sommarie informazioni testimoniali, ne conseguiva l’assoluto difetto di prova dell’attività illecita contestata agli imputati.
La Sesta sezione della Suprema Corte, con la sentenza impugnata , ha ritenuto generica la censura di inutilizzabilità, rilevando la mancata allegazione all’impugnazione dei diversi verbali di cui si contestava l’utilizzabilità. Così facendo è incorsa in un evident errore di percezione, poiché i verbali erano .presenti agli atti. el fascicolo processuale e 4.4,:to~C.Q. 4.’ 4 allegati all’impugnazione. A conferma di cij, la stessa Corte è entrata nel merito della valutazione affermando a pagina 5 del provvedimento impugNOME che “L’esame del dichiarante avvenuto alla presenza del difensore costituisce una circostanza di particolare rilievo,specialmente se letta rispetto al verbale precedente in cui NOME COGNOME aveva iniziato a rendere dichiarazioni su un altro operante, tanto da essere stato interrotto dallo stesso pubblico ministero che lo stava esaminando, a sua esclusiva garanzia”.
Ribadisce pertanto il ricorrente che la Corte Suprema è incorsa in un errore percettivo nel momento in cui ,pur dolendosi della mancata allegazione dei verbali procede ad una specifica valutazione degli stessi, così dando atto della corretta individuazione dei verbali di S.I.T. all’interno del fascicolo processuale. Tale errore in facto merita di essere emendato in quanto risulta decisivo ai fini del giudizio di colpevolezza.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
1.1 ricorsi sono manifestamente infondati.
Dopo avere ripercorso l’iter processuale del presente giudizio la pronunzia impugnata ha affermato che le sentenze di merito avevano verificato l’attenclibilità e l’assenza di intenti calunniatori da parte del dichiarante COGNOME; ha indicato le diverse date delle dichiarazioni rese come sommarie informazioni dal predetto COGNOME: quelle dell’8 settembre 2011, rese nelle mani del pubblico ufficiale NOME COGNOME; le seconde del 23 novembre 2011 in cui NOME COGNOME aveva rappresentato la propria paura di parlare e in cui il pubblico ministero aveva interrotto l’atto istruttorio; le terze del 2 dicembre 201 in cui, assistito dal proprio difensore, aveva per la prima volta avanzato accuse nei confronti dei ricorrenti.
Quindi la Corte ha rilevato che la circostanza che il dichiarante fosse assistito dal suo difensore non è stata menzionata dai ricorsi, che hanno indicato cumulativamente e genericamente tutte le audizioni come assunte In violazione delle norme processuali, sostanzialmente senza comprovarlo, e non hanno rappresentato in quali termini l’eventuale ascolto come testimone di NOME abbia inciso il loro diritto.
In sostanza la Corte di legittimità ha ritenuto generica la censura formulata con i ricorsi non per difetto di materiale allegazione,ma perché i ricorrenti hanno fatto riferimento congiunto e cumulativo a tutte le audizioni del dichiarante COGNOME, GLYPH senza considerare che in occasione delle dichiarazioni rese il 2 dicembre 2011, su cui si fonda il giudizio di colpevolezza, il dichiarante era assistito dal suo difensore, in ragione della sua diversa posizione processuale assunta in relazione alle precedenti dichiarazioni rese nel verbale interrotto a sua tutela. ( v.pag 5 e 6)
Non va poi trascurato che la Corte, dopo avere rilevato la genericità della censura, formulata indiscriminatamente nei confronti di tutti i verbali, ha reso specifica e corretta risposta alla censura dedotta, affermando che le dichiarazioni su cui si fonda il giudizio di colpevolezza, e in particolare quelle rese il 2 dicembre 2011, sono avvenute alla presenza del difensore del dichiarante come emerge anche a pagina 20 della sentenza di primo grado e pertanto sono pienamente utilizzabili.
In forza di questi elementi il ricorso straordinario proposto dai ricorrenti è del tutto priv di pregio poiché il collegio giudicante non è incorso in alcun errore percettivo e ha correttamente risposto alla censura formulata c:on il ricorso, valorizzando la diversa posizione assunta dal dichiarante in occasione dei diversi verbali di dichiarazioni evidentemente allegati all’impugnazione o rinvenuti nel fascicolo processuale.
La genericità rilevata dal collegio non si riferiva al contenuto degli allegati ma all proposizione della censura indiscriminata e cumulativa in presenza di una pluralità di audizioni effettuate con diverse modalità e tenendo conto della diversa posizione processuale del dichiarante emersa nel corso di esse.
Deve peraltro rilevarsi che lo stesso ricorso a pagina 10 afferma che la Corte Suprema pur dolendosi della mancata allegazione dei verbali procede ad una specifica valutazione degli stessi, sicché neppure è chiaro di cosa il ricorrente si dolga, considerato che la Corte Suprema, per sua stessa ammissione, ha esamiNOME nel merito i verbali e ha concluso che il 2 dicembre 2011 quando aveva reso le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei ricorrenti il dichiarante era assistito dal proprio difensore, tanto da risult tutelato rispetto a qualsivoglia dichiarazione a sé pregiudizievole.
Per le ragioni che precedono i ricorsi devono essere ritenuti inammissibili, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME 73orsellino
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