Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40707 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40707 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN PATIR)
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione annullava parzialmente senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna, all’esito di giudizio abbreviato, di NOME COGNOME per una serie di reati.
In particolare, la Corte di cassazione dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 4), 6), 8), 10), 15), 17), 19), 20) e 22) della rubrica, ritenendo pe
il resto il ricorso inammissibile e rideterminando la pena residua in quella finale di anni sei di reclusione.
Nel determinare la pena da eliminare con riferimento ai reati dichiarati prescritti, così stabiliva: “Consegue, pertanto, la eliminazione della pena corrispondente, pari agli aumenti per la continuazione che erano stati disposti per quelle ipotesi di reato, ovvero nella misura di mesi 2 di reclusione per ciascuna di esse, e, perciò, in quella complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ridotti, per il rito, ad anni 1 di reclusione”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario il condannato, denunciando, a mezzo di difensore, i seguenti errori di fatto, come di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Erronea quantificazione della pena da eliminare a seguito della dichiarata prescrizione dei reati.
In primo grado per i reati di cui ai capi 4), 6), 8), 10), 15), 20) e 22) la pena è stata determinata calcolando mesi due di reclusione per ogni fattispecie (segnatamente 15 previsioni di reati di cui all’art. 367 cod. pen. e 13 di quelli ex art. 642 cod. pen.) ed in definitiva mesi 4 di reclusione per ogni capo di incolpazione (e non mesi due, come erroneamente ritenuto dalla Corte di cassazione).
Per il capo 17) la pena è stata determinata in primo grado nella misura di tre mesi di reclusione (e non mesi due come erroneamente ritenuto dalla Corte di cassazione). Parimenti, per il capo 19) la pena è stata determinata in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione (e non mesi due, come erroneamente ritenuto dalla Corte di cassazione).
2.2. Errore di fatto nel non aver dichiarato prescritti anche i reati di cui ai capi 21), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 32) e 33) della rubrica.
Il capo 21) della rubrica attiene ad una ricettazione commessa il “13.3.14” (la medesima data di quella dichiarata prescritta al capo 17); parimenti le altre contestazioni rubricate ai sopra indicati capi riguardavano reati ex artt. 367 e 642 cod. pen. commessi nel medesimo arco temporale di quelli per i quali è stata dichiarata la prescrizione.
2.3. Omesso esame di tre motivi di ricorso.
La Corte di cassazione ha ritenuto preclusi – in quanto relativi a questioni non dedotte in appello e non rilevabili d’ufficio – i motivi di ricorso terzo, quarto quinto.
Peraltro, il terzo motivo aveva ad oggetto la illegalità della pena – rilevabile d’ufficio – per tre imputazioni (capi 4, 14 e 15): per i capi 4) e 14) veniva dichiarata
la prescrizione, ma residuanel’o riverberi civilistici; per il capo 15) è stata confermata la condanna (si era eccepito che non era stato contestato tale capo).
Con il quarto motivo di ricorso era stata eccepita la violazione di legge penale per gli aumenti della continuazione (nella specie era stata omessa la motivazione della misura degli aumenti, calcolati in modo notevolmente sproporzionato): la Corte di appello aveva affrontato il terzo motivo di appello, definendo contenuti gli aumenti. Quindi la Corte di cassazione è incorsa in una svista nel ritenere tale questione non sollevata in appello.
Parimenti è avvenuto per il quinto motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (concesse in primo grado soltanto per il reato più grave), oggetto di motivo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, risultando per il resto inammissibile.
Da accogliere è il primo motivo, posto che effettivamente la Corte di cassazione, tanto nella motivazione, quanto nel dispositivo, è incorsa in un errore di fatto, nel determinare, ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la pena da eliminare, all’esito della declaratoria di prescrizione di alcuni reati, e quindi la pena finale residua.
Invero, la sentenza di primo grado aveva calcolato la pena, ponendo quale reato base quello giudicato separatamente (art. 416-bis cod. pen.) e determinando la pena per i reati da giudicare in forma di aumento ex art. 81 cod. pen., pari anni sette di reclusione.
I singoli passaggi erano i seguenti: pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il capo 1); aumentata ad anni 4 e mesi 3 di reclusione per le ipotesi di riciclaggio sub 3), 13), 14) (“mesi sette per ciascuna”); ad anni 5 e mesi 7 di reclusione per la continuazione con le contestazioni di ricettazione sub 19), 21) e 34) (“mesi quattro per ciascuno dei capi 19 e 21 e mesi otto per i molteplici fatti di cu al capo 34”); ad anni 10 e mesi 3 di reclusione per la continuazione con i capi 4), 6), 8), 10), 15), 20), 22), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 32) e 33)(“quindici previsioni di 367 e tredici di 642 per un aumento di due mesi per ciascuna fattispecie”); ulteriormente aumentata ad anni 10 e mesi 6 di reclusione per la continuazione con il capo 17); ridotta infine la pena per la scelta del rito.
Ebbene, la Corte di cassazione dichiarava la prescrizione dei capi 4), 6), 8), 10), 15), 17), 19), 20) e 22) della rubrica e determinava la pena residua, sulla base dell’erronea lettura degli atti, ritenendo cioè che gli aumenti per la continuazione, disposti per queste ipotesi di reato, fossero pari a “mesi 2
reclusione per ciascuna di esse” e che quindi la pena da eliminare fosse, considerato il rito, pari “ad anni 1 di reclusione”.
Va rilevato preliminarmente che i capi dichiarati prescritti 4), 6), 8), 10), 15), 20) e 22) prevedevano ognuno due fattispecie di reato, con la conseguenza che l’aumento in continuazione da computare per essi, prima della riduzione per il rito, era pari a 28 mesi di reclusione (ovvero mesi due di reclusione per 14 fattispecie).
Inoltre, l’aumento in continuazione determinato dal giudice del merito per i capi 17) e 19) era effettivamente superiore a mesi due di reclusione (rispettivamente, mesi tre e mesi quattro di reclusione, sempre considerando il calcolo prima della riduzione finale).
In definitiva, la pena da eliminare, con la riduzione del rito, era pari ad anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione (e non un anno di reclusione, come ritenuto dalla sentenza impugnata).
Pertanto, la sentenza impugnata va liimitatamente a tale punto revocata, rideterminando la pena residua nella misura corretta di anni cinque e giorni venti di reclusione.
Sono invece inammissibili i restanti motivi, in quanto declinano censure generiche o manifestamente infondate.
3.1. Quanto alla prescrizione dei reati ascritti negli altri c:api di imputazione, va rilevato che con il ricorso per cassazione originario la difesa aveva con il terzo motivo genericamente sollevato la questione della prescrizione dei soli reati ex art. 367 e 642 cod. pen. e che per i reati non dichiarati prescritti la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (“in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede anche per non essere state previamente devolute con l’atto di appello”).
La declaratoria di inammissibilità per tali capi precludeva quindi al giudice di legittimità di rilevare e dichiarare non solo la prescrizione maturata per essi dopo la sentenza di appello, ma anche di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d’appello, ma non eccepita nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819).
Nel ricorso originario, come si è detto, la questione della prescrizione era stata genericamente eccepita per i soli reati ex art. 367 e 642 cod. pen., senza indicare alcunché quanto alla data della intervenuta prescrizione.
In ogni caso, anche a voler superare tale rilievo per i reati ex artt. 367 e 642 cod. pen., resta insuperabile la genericità dei motivo presentai:o in quésta sede.
È principio già affermato da questa Corte che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l’omesso rilievo “ex officio” da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge (in motivazione, la Corte ha precisato che l’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizio deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato). (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, Rv. 280735).
Ebbene, tale onere di allegazione deve ritenersi sussistente anche nel caso in esame, considerata la genericità del motivo di ricorso originario. Onere che non risulta osservato dal ricorrente che si è limitato a sostenere in questa sede che la commissione delle ulteriori violazioni per i reati ex artt. 367 e 642 cod. pen. è avvenuta “nel medesimo periodo temporale” di quello dei reati dichiarati prescritti. Nella specie, peraltro, i reati in questione, tenuto conto delle precisazioni fatte dai giudici di merito rispetto alle imputazioni, risultano tutti commessi in epoca successiva a quelli dichiarati prescritti.
3.2. Quanto all’omesso esame dei tre motivi di ricorso, va osservato che la sentenza impugnata così motivava: “Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono preclusi ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non hanno formato oggetto di censure in appello e non trattandosi di questioni rilevabili di ufficio”.
3.2.1. Il presente ricorso quanto al terzo motivo è generico e comunque precluso.
Il ricorrente sostiene di aver sollevato con il ricorso originario la questione della “illegalità della pena” per tre imputazioni (i capi 4, 14 e 15), non illustrando peraltro il contenuto della impugnazione.
Da quanto emerge dalla sintesi della sentenza impugnata (non contestata dal ricorrente), le censure versate nel terzo motivo erano le seguenti: “violazione di legge con riferimento ai reati-fine: rileva che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il COGNOME è stato condannato per il capo 15 che non gli era tuttavia mai stato contestato e che, inoltre, con riferimento al capo 4), la RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto querela essendosi costituita parte civile con atto che sarebbe comunque stato tardivo; quanto al capo 14), il contestato delitto di riciclaggio sarebbe stato commesso prima del relativo delitto presupposto”.
Quindi in definitiva questioni che non riguardavano la illegalità della pena.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all’ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (…) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l’ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall’ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, non mass. sul punto). Con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818, le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena “illegale” (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente “illegittima”, perché determinata in violazione di legge. Orientamento da ultimo confermato dalle Sezioni Unite, secondo cui “pena illegale” è quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023; Sacchettino, Rv. 283886).
Ad ogni modo, le questioni, come sintetizzate dalla sentenza impugnata, neppure riguardavano vizi rilevabili d’ufficio, posto che si trattava vizi non rilevabili di ufficio (come la omessa contestazione del capo 15) o che necessitavano di un previo accertamento di merito (come la tempestività della querela per il capo 4 o il momento della commissione del reato presupposto del capo 14).
3.2.2. Neppure per il quarto motivo di ricorso originario, può parlarsi di svista o di un’omissione in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti.
Con l’appello, la difesa si era infatti lamentata soltanto della entità della pena inflitta in continuazione rispetto alla pena prevista per il reato più grave, chiedendo la riduzione della pena. Pertanto, la questione devoluta con il ricorso per cassazione rispetto alla decisione di “conferma” della mancanza di motivazione sulla quantificazione dei singoli aumenti non era stata effettivamente sollevata con l’appello (e quindi risultava preclusa in sede di legittimità, al pari della questione di merito sulla entità degli aumenti).
3.2.3. Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla svista o omissione nella quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione nell’esame del quinto motivo di ricorso.
Va rilevato che con l’appello la difesa aveva contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche, evidenziando da un lato che erano state concesse per il reato giudicato separatamente e indicando dall’altro quali elementi “positivi” da valutare il buon comportamento processuale dell’imputato. Con il ricorso per cassazione, la difesa aveva invece sostenuto che la Corte di appello non aveva considerato le “ragioni” della concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice del diverso procedimento, che dovevano estendersi, in quanto di natura soggettiva, a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Quindi correttamente la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo precluso, in quanto le specifiche ragioni spese nel ricorso per cassazione a sostegno dell’annullamento della sentenza non erano state sottoposte al giudice di appello.
Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata va revocato soltanto per la parte in cui ha determinato la misura della pena finale da scontare per i residui reati, che va quindi rideterminata in anni cinque e giorni venti di reclusione.
Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione in data 24 gennaio 2023 nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla misura della pena finale, come indicata in detta sentenza, che ridetermina in anni 5 e giorni 20 di reclusione.
Dichiara inanatnissibile nel resto il ricorso. Così deciso’ il 14/09/2023.