Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 458 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 458 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore:
lAVV_NOTAIO NOME ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME propone ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quinta Sezione di questa Corte del 6 dicembre 2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 30 gennaio 2018.
Il ricorrente ricorda che la Corte di appello di Caltanissetta aveva accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione della propria sentenza per la mancata conoscenza da parte del prevenuto della sua emissione e aveva restituito nel termine COGNOME (all’epoca del processo di appello detenuto all’estero) ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
La sentenza oggetto del ricorso straordinario era basata, invece, sull’errato presupposto di fatto che il condannato avrebbe dovuto proporre il rimedio di cui all’art. 629 bis cod. proc. pen., lamentando il difetto del contraddittorio.
In realtà, alla luce della successione cronologica delle riforme normative, al procedimento in questione doveva applicarsi l’art. 175 cod. proc. pen. nel testo precedente alla riforma operata dalla legge n. 67 del 2014, in quanto il dispositivo della sentenza di primo grado era stato pronunciato 1’8 gennaio 2014, quindi in epoca anteriore alla riforma. L’imputato, quindi, doveva essere dichiarato contumace, con conseguente necessità di applicazione della normativa precedente, a prescindere alla eventuale erronea dichiarazione di assenza nel giudizio di secondo grado. Doveva trovare applicazione la norma transitoria di cui all’art. 15 bis, comma 1, legge 67 del 2014.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore ha depositato memoria con la quale ha depositato le due sentenze di merito pronunciate nei confronti di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
E infatti, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, “l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimed previsto dall’articolo 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenz esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono
estranei all’ambito .di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti dell impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale)” (Cass., Sez. Un. n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, RV. 221280; conforme: Cass., Sez. Un. n. 16104 del 27/03/2002, COGNOME, non massimata).
Successivamente, le stesse Sezioni Unite hanno ribadito i concetti della citata pronuncia, affermando che “in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio., come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.” (Sez. Un. n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 – 01).
Quanto sopra premesso, osserva il Collegio che il ricorrente, pur denunciando apparentemente un errore di fatto della Cassazione, costituito dalla fuorviata rappresentazione percettiva della scansione temporale dell’iter processuale e, in particolare, della data della pronuncia della sentenza di primo grado, in realtà censura la valutazione di diritto espressa nella sentenza impugnata con il ricorso straordinario: la Corte di cassazione, infatti, ha ritenuto sindacabile il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare emesso dalla Corte di appello e inapplicabile nel caso di specie l’istituto della restituzione nel termine per impugnare, affermando che l’unico rimedio esperibile dal condannato era quello della rescissione del giudicato.
Tale istituto viene espressamente ritenuto applicabile al procedimento in oggetto.
In nessun modo, dalla lettura della sentenza impugnata con il ricorso straordinario, emerge un errore di fatto sulla data della sentenza di primo grado: data la cui conoscenza da parte della Corte di cassazione, al contrario, deve presumersi, atteso che era menzionata nella sentenza di appello che la sentenza oggi impugnata espressamente richiama.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue là condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n.
186 del 2000) – al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2022
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Il Consigliere estensore
Il Presidente