Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avvocato COGNOME NOME, che si riporta ai motivi di rìcorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza n. 49341 del 19 settembre 2023, la Prima sezione penale d questa COGNOME ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, unitamente ad altri numerosi imputati, avverso la sentenza pronunciata il 20 lug 2022 dalla COGNOME d’appello di Napoli, che lo aveva ritenuto responsabile dei r di cui ai capi 1), 95), 113), 114) e 130) dell’imputazione, e, riconosciuto il della continuazione, disposta la riduzione per il rito abbreviato, lo condannato alla pena di anni 10 di reclusione.
Avverso la sentenza della COGNOME di cassazione l’interessato ha proposto, tr il difensore, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l’errore di fa relazione al dodicesimo motivo del ricorso per cassazione ìn relazione alla illeg della pena applicata al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di c capo 1).
Il ricorrente rileva che con taie motivo si era contestata la decisione d’app relazione alla pena irrogata per detto reato, affermando che la partecipaz all’associazione mafiosa si era esaurita nel 2012 e che dunque doveva trov applicazione il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla I. n. 12 2008. La COGNOME di cassazione ha respinto la censura sul presupposto che ricorrente era stato condannato, con sentenza della COGNOME d’appello di Napoli 9.4.2018, per la sua partecipazione fino al 2015 ad un’associazione dedit traffico di stupefacenti aggravata dalla agevolazione e dal metodo mafio riconducibile al clan COGNOME. Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe f di una svista, in quanto COGNOME NOME NOME NOME tra i soggetti condannati pe tale reato dalla COGNOME d’appelio con la sentenza richiamata.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta l’errore di fa relazione al primo motivo del ricorso per cassazione concernente il reat partecipazione ad associazione mafiosa contestato al capo 1) dell’imputazione.
2.2.1. Uno degli elementi su cui la Prima sezione della COGNOME di cassazione avre fondato la propria valutazione in ordine alla responsabilità per il reato assoc era costituita dall’intervenuta condanna del ricorrente per i reati fine, tra c di contrabbando dì cui ai capi 113) e 114), nonché per due condotte estorsive cui ai capi 95) e 130). In tale valutazione la COGNOME di legittimità avrebbe o di considerare le censure difensive dedotte con il nono motivo di ricorso, ladd si era evidenziato che erroneamente la COGNOME d’appello aveva rinvenuto conferma della partecipazione all’associazione mafiosa nella intervenuta condann per detti reati di contrabbando. In realtà, il GIP, nel giudicare tali rea escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., per l’assenza di e che consentissero di collegare l’associazione dedita at contrabbando con il COGNOME e, in assenza di impugnazione del PM, la COGNOME territoriale non avre potuto ritenere integrata detta aggravante. Quanto alle estorsioni di cui ai capi 95) e 130), la Prima sezione avrebbe omesso di valutare le critiche con cu evidenziava il carattere episodico di tali condotte criminose.
2.2.2. Il secondo elemento su cui la COGNOME di cassazione avrebbe fondato il pro giudizio era costituito dall’intercettazione del 6 luglio 2012, dalla quale s emersa la partecipazione del COGNOME ad una riunione del clan RAGIONE_SOCIALE e dunque la sua intraneità all’associazione. Secondo il ricorrente, vi sarebbe stata un
percezione delle doglianze difensive dedotte con il primo motivo di ricorso, con quali si chiedeva non già di reinterpretare il contenuto delle captazioni affermato dalla sentenza impugnata -, ma si denunciava come apodittica l conclusione cui era giunta la COGNOME d’appello che nell’abitazione ove era registrata la presenza del ricorrente fosse in corso un summit di camorra, trovando tale conclusione alcun riscontro. Tale doglianza difensiva – secondo ricorrente – non era stata affrontata dalla COGNOME di cassazione.
2.2.3. Il terzo elemento argomentativo su cui si sarebbe fondata la sentenza d Prima sezione era costituito dal ruolo dalla stessa alle dichìarazioni re collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME in ordine al ruo egemonico svolto dall’imputato all’interno del clan. La sentenza impugna avrebbe omesso di confrontarsi con le censure difensive svolte nel primo motiv di ricorso con le quali si contestava sia la credibilità intrinseca ed estrin dichiaranti, sia l’attendibilità oggettiva di quanto riferito dai collaboratori
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’errore di fatto in relazione al motivo del ricorso per cassazione concernente il reato di estorsione aggravata cui al capo 95) dell’imputazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con la censura difensiva con cui si deduceva che la COGNOME d’appel nel ricostruire la vicenda estorsiva, non aveva considerato il contesto in cui svolta l’azione e con cui il ricorrente aveva chiesto a questa COGNOME di cassazi verificare la complessiva logicità della motivazione della sentenza di app rispetto agli elementi acquisiti in atti.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’errore di fatto in relaz quinto motivo del ricorso per cassazione concernente i reati di usura ed estors aggravata di cui al capo 130) dell’imputazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le censure difensive con cui si contestava che la nat usuraria del prestito – ipotizzata dal GIP sulla base delle dichiarazio collaboratore di giustizia COGNOME AVV_NOTAIO – non erano state riscontrate, essendo stata accertata la natura sproporzionata del prestito elargito.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta l’errore di fatto in relazione motivo del ricorso per cassazione concernente l’aggravante mafiosa contestat con riguardo ai reati di cui ai capi 113) e 114) dell’imputazione. La Cor Cassazione avrebbe omesso di tener conto della censura con cui si evidenziava che, poiché il GIP aveva escluso la sussistenza dell’aggravante mafiosa di all’art. 7, la COGNOME d’appello, in assenza di impugnazione da parte del pub ministero, non avrebbe potuto ritenerla sussistente. k V
Il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rig del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso straordinario è nel suo complesso infondato e deve pertanto ess rigettato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa COGNOME, l’errore material l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di p ricorso straordinario avverso provvedimenti della COGNOME di cassazione, consisto rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttame formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenu percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estra all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di va e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del proce cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricost del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 2924 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193; Sez. 4, n. 3367 del 2017, Troise, Rv. 268953 Sez. 3, n. 47316 del 2017, Vinci, Rv. 271145).
Si è anche affermato che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legit oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimi incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’i esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta perce delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da qu che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Bas Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982; Sez. 3, n 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145).
Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorv rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale es dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527).
2.1. Nei termini predetti, l’errore è rilevante quando sia connotato dall’inf esercitata sul processo formativo della volontà e sia tale, pertanto, da determ una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez n. 2241 dell’11/12/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 259821; Sez. 6 n. 46065 de 17/09/2014, COGNOME, Rv. 260819).
Qualora, invece, la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente i rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenu valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, com escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; in senso analogo Sez. 5, n. 7469 de 28/11/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 259531).
In sostanza, il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attivi rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla COGNOME legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente a correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, a erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabili In ogni caso, l’errore che può essere rilevato è solo quello decisivo, che condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se e non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 25950 principio di cui deve tenersi conto anche qualora l’errore di fatto denun riguardi l’omesso esame di un motivo dell’originario ricorso per cassazio giacché anche in questo caso è necessario che l’omissione abbia influito su decisione finale, nel senso che l’errore non può essere considerato decisivo qua quest’ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236).
2.2. Le Sezioni Unite di questa COGNOME hanno avuto modo, altresì, di chiarire co l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore d fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., né deter incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza d espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatte perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonc con le premesse essenzialí, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunq valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazìone per effetto disamina del motivo ritenuto assorbente. Deve, invece, essere ricondotto a figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista mate cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causat l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenz immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo de contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103/2002, Basile, cit.).
2.3. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato come non sia consen denunziare con il ricorso straordinario l’omesso scrutinio di particolari dedu (anche, in ìpotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non preterme bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, si ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Co senza, tuttavia, darne conto.
Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e co funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato – no già all’inammissibile riesame dell’intangibile scrutinio di legittimità, per s vizi ad esso intrinseci, bensì – alla rimozione dello sviamento del giudizio, inf ab extra dalla fallacia di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dal disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazion Pertanto, lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutini legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta all’accertament patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza valicare il confine se dal perimetro dell’ambito delle considerazioni, delle valutazioni, d argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata.
In definitiva, esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimi mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, 46981 del 06/11/2013, Toscano, Rv. 257346).
Alla luce di tali principi devono essere esaminati i motivi di ricorso.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Esso si appunta sulla conferma, operata dalla sentenza impugnata dell’applicazione del trattamento sanzionatorio più grave irrogato al NOME, siccome conseguente alle modifiche introdotte nell’art. 416-bis cod. pen. d legge n. 69 del 2015, avendo la Cassazione desunto la protrazione della s partecipazione all’associazione mafiosa dalla intervenuta condanna del medesimo con sentenza della COGNOME d’appello di Napoli del 9.4.2018, per il rea associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dalla agevolazi dal metodo mafioso, riconducibile al clan COGNOME, commesso fino a tutto 2015.
Tale censura, per come prospettata dallo stesso ricorrente, lungi dal riferi una errata percezione delle risultanze processuali, attiene alla questione giur dell’onere probatoho, in caso di successione di leggi, circa la protrazione partecipazione all’associazione mafiosa nell’ipotesi in cui la contestazione condotta criminosa sia stata operata – come nella specie – in forma “chiusa”; t sul quale si registrano orientamenti diversi nella giurisprudenza di legittimi cui la stessa sentenza impugnata dà atto. Invero, accanto a pronunce c affermano che in tal caso l’applicazione della nuova cornice sanzionatoria n
richiede la dimostrazione da parte dell’accusa che la condotta si sia protratta dopo detta modifica, dal momento che, accertata l’esistenza delrofferta contribuzione permanente” dell’affiliato all’associazione, questa deve riten valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (Sez. 2, n. del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961 – 01; Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep 2022, Giampà, Rv. 282516 – 03), ve ne sono altre secondo le quali costituis specifico onere dell’accusa dimostrare che la condotta è proseguita per tutt il periodo contestato e, comunque, anche dopo la modifica normativa (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 – 01).
La Prima sezione penale, nell’esaminare il motivo di ricorso che si appuntava s trattamento sanzionatorio, ha rinviato alla parte generale della sentenza, ove pagg. 100 e ss.) ha affrontato tale questione, dando atto dei diversi orientam interpretativi, e accogliendo la seconda delle opzioni ermeneutiche sop ricordate.
Pertanto, discendendo la decisione impugnata da una specifica scelt interpretativa in ordine ad una questione di diritto, risulta chiaro co contestazione svolta in questa sede dal ricorrente si appunti proprio sul conte valutativo della sentenza impugnata e non già su di un mero errore percettivo cui sarebbe incorso il giudice di
4. Il secondo motivo è infondato.
Tale motivo, il quale si articola in diversi profili di censura, l sostanzialmente l’omessa considerazione da parte della sentenza impugnata dei motivi di ricorso prospettati dal COGNOME in ordine agli elementi probator considerati dalla sentenza della COGNOME d’appello per giungere al giudizi responsabilità del medesimo per il reato di partecipazione all’associazione mafio Occorre in proposito considerare che l’errore di fatto per omissione, rilevant fini dell’art. 625-bis cod. proc. pen., ricorre allorché le doglianze riguard capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse e tale vizio abb condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta equivocata comprensione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o dell risultanze processuali. Nella specie non ricorre tale ipotesi. Invero, la ce concernente i reati di contrabbando deve ritenersi implicitamente disattesa da COGNOME, avendo essa confermato la valutazione dí responsabilità del NOME per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. sulla base degli ulteriori e diversi specificamente esaminati, sui quali pure si appuntavano le censure del ricorren e cioè il complesso delle conversazioni intercettate, tra cui, in particolare del 6 luglio 2012 – peraltro una tra le molte nonché le dichiarazioni collaboratori di giustizia, che la sentenza impugnata, a fronte delle censure s
dal ricorrente, ha ritenuto essere state valutate dalla COGNOME territoriale percorso argomentativo rispettoso della giurisprudenza di legittimità, che qui andava esente da censure.
5. Anche il terzo motivo è infondato.
Tale motivo, il quale si appunta sulla omessa considerazione della censu difensiva concernente il giudizio di responsabilità in ordine al reato di estor aggravata di cui al capo 95), si risolve con evidenza nella riproposizione di cen già avanzate. Di tali doglianze la COGNOME di cassazione ha dato atto, valutan espressamente, laddove ha ritenuto che il coinvolgimento del ricorrent nell’estorsione contestata al capo 95) dell’imputazione fosse comprovata d complesso delle captazioní che erano state analizzate dalla sentenza della Cor d’appello, la cui interpretazione non poteva costituire oggetto di rivalutazio sede di legittimità.
6. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo di ricorso, con il quale lamenta che la COGNOME di cassazione avrebbe omesso di confrontarsi con le critic svolte in ordine alla natura usuraria del prestito su cui poi si era innes condotta estorsiva del ricorrente. Anche in tal caso la sentenza impugnata n solo ha specificamente considerato tale motivo di censura, ma lo ha dichiara infondato, rítenendo la condotta contestata dimostrata dalle captazioni ambient acquisite durante le indagini, dal contenuto di numerosi SMS scambiati tr l’imputato e la persona offesa, nonché dalle dichiarazioni del collaborante COGNOME, escludendo che il contenuto di tali elementi di prova, tutti vagliati COGNOME territoriale, potesse essere oggetto di reinterpretazione. A ben ve dunque, la COGNOME di legittimità ha preso in considerazione le censure del ricorre disattendendole nel meríto in quanto incompatibili con l’impianto motivazional della sentenza impugnata.
Ancora una volta, pertanto, il ricorrente ha attaccato le argomentazioni svolte d sentenza di legittimità nel loro aspetto valutativo, di tal che risultano dall’ambito del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.
7. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
La difesa denuncia l’omesso scrutinio delle deduzioni contenute nel nono motivo di ricorso con cui si lamentava che, avendo il GIP escluso la sussiste dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la COGNOME d’appello non av potuto ritenerla sussistente in assenza di impugnazione del Pubblico ministero.
Trattasi anche in questo caso di motivo specificamente esaminato dalla sentenz impugnata, la quale ha ritenuto la valutazione operata dalla COGNOME territor
conforme alle emergenze probatorie e corretto l’inquadramento giuridico operato, sicché le deduzioni difensive devono comunque ritenersi disattese dalla COGNOME d cassazione.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali.
P Q M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.