Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33379 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto la revoca della decisione impugnata limitatamente al capo B) dell’imputazione e l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15 febbraio 2021 per intervenuta estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione; ha, inoltre, chiesto dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 17827/23 emessa in data 7 febbraio 2023 dalla Quinta Sezione di questa Corte, con la quale è stato rigettato il ricorso da lui pro avverso la sentenza di condanna, confermativa di quella di primo grado, resa in data 15 febbrai 2021 dalla Corte di appello di Palermo in relazione ai reati di cui agli artt. 61, n. 9), 640, comma, n. 1), cod. pen. (capo A), 61 n. 2), 48, 479 cod. pen. (capo B) e 483 cod. pen. (ca C).
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce errore di fatto rilevante nella determinaz del termine di maturazione della prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in rela al reato di cui al capo C) di imputazione (art. 483 cod. pen.).
Il denunciato errore sarebbe consistito:
nell’avere la sentenza impugnata, che ritenne, sul punto, il ricorso inammissibi considerato – ai fini della determinazione della data di inizio del giudizio di legittimit antecedenza o meno della data di maturazione del termine di prescrizione del reato – la data d 15 febbraio 2021, di pronuncia del dispositivo di appello, e non già la data del 17 sette 2022, ossia quella di deposito della motivazione della sentenza di appello;
nella conseguente individuazione della suddetta data di pronunzia del dispositivo d appello, in luogo di quella di deposito della motivazione, quale parametro temporale entro collocare il termine massimo di maturazione della prescrizione relativa al reato de quo.
In sostanza, nel caso in esame, diversamente da quanto affermato nella decisione di legittimità impugnata, la data entro la quale avrebbe dovuto essere rilevata, pur a seguit inammissibilità del ricorso, l’estinzione per prescrizione del reato era quella del 17 sett 2022 (deposito della motivazione della sentenza di appello), rispetto alla quale, n antecedente data del 27 aprile 2022, risultava essere maturata la causa di estinzione del rea
1.2. Con il secondo motivo, si deduce errore di fatto rilevante nella determinazione d termine di maturazione della prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in rela al reato di cui al capo B) di imputazione (artt. 61 n. 2), 48, 479 cod. pen.).
La Corte di cassazione avrebbe, in particolare, erroneamente computato, nel novero delle sospensioni, anche i 64 giorni della c.d. sospensione COVID-19, nonostante nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non fosse stata fissata alcuna udienza (secondo la difesa del ricorrente la prima udienza davanti alla Corte di appello venne fissata alla data del 25 settembre 202 detraendo dal calcolo i 64 giorni in questione, il termine di prescrizione doveva repu maturato il 24 dicembre 2022, anziché il 26 febbraio 2023 (come indicato nella decision avversata), quindi in data antecedente a quella della pronuncia della sentenza di legittimit 17827/23 (7 febbraio 2023).
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma sc ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso pe
revoca della sentenza impugnata limitatamente al capo B) dell’imputazione e l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15 febbraio 2021 p intervenuta estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione, con dichiarazio inammissibilità del ricorso nel resto.
Risulta trasmessa memoria della parte civile costituita Comune di Castelvetrano, che si conclude “rimettendosi alla decisione che la corte adìta vorrà assumere”.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto d previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una s o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viz dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diver da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2022, Basile Rv. 221280 – 01: la Corte ha precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell’errore n sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ab comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme gi sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenz consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendo ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e delle impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere li alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata un restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qua dato fattuale – Conf. Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, COGNOME, non mass.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il principio è stato, in seguito, costantemente ribadito dalle Sezioni semplici (fra Sez. 3, n. 47316 dell’01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 – 01; Sez. 2, n. 2241 dell’11/12/2013, de 2014, Pezzino, Rv. 259821 – 01).
Le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, in tema di ricorso straordinari qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorv rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del r previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 2636 – 01).
Alla stregua dei principi richiamati, il ricorso straordinario va dichiarato inammiss
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2.1. Il primo motivo, afferente al tema della erronea determinazione del termine d prescrizione relativo al capo C) (art. 483 cod. pen.), non è consentito in questa sede, po fuori dal perimetro degli errori denunciabili con lo strumento previsto dall’art. 625-bis cod. pen.
Deve rilevarsi, al riguardo, che, a pag. 4 della sentenza oggi impugnata, la Quin Sezione di questa Corte ha affermato che, non avendo superato il vaglio di ammissibilità censure concernenti il capo C), doveva considerarsi precluso, al ricorrente, il rilievo maturazione del termine prescrizionale, intervenuto, tenuto conto del tempus commissi delicti (24 marzo 2014), dell’ordinario termine di prescrizione e di 215 giorni di sospensione, in 27 aprile 2022, successiva a quella della sentenza di secondo grado (15 febbraio 2021).
Sebbene si sia avvalso dello strumento del ricorso straordinario, il ricorrente ha intes realtà, contrastare il calcolo del termine prescrizionale non deducendo un errore di fatto, m ipotetico errore di diritto, consistito nell’avere la Corte di cassazione ritenuto rilevante, computo della prescrizione, il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condan e non quello successivo del deposito della stessa.
Trattasi, all’evidenza, della contestazione di una valutazione giuridica della decision legittimità – contestazione, tra l’altro, radicalmente infondata (v. Sez. 2, n. 46 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 02) – sicuramente non veicolabile con lo strumento attivato.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, attinente al capo B) della rubrica, è manifestamen infondato.
Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di disciplin della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, «la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedi la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’il maggio 2020, nonché quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processu (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02).
In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizion possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento ab subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Difatt sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del proce distinte dal giudizio di legittimità, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravv impossibilità di celebrare un’udienza, posto che il citato secondo comma dell’art. 83 sospend senza distinzione, “tutti i termini procedurali”, purché, come detto, gli stessi dec nell’intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal comma dell’art. 172 cod. proc. pen.».
Calando gli enunciati principi nel caso di specie, si rileva, in base alle risulta fascicolo (cui la Corte può accedere quale giudice del “fatto processuale”: Sez. U n. 42792 A
31/10/2011, COGNOME ed altri, Rv. 220092 – 01), che, con decreto in data 29 gennaio 2020, Presidente della Corte di appello di Palermo aveva fissato l’udienza per il giudizio di sec grado nei confronti del COGNOME per la data del 17 aprile 2020, collocata proprio nel periodo sospensione per l’emergenza pandemica; con successivo decreto del 29 giugno 2020, emesso dal Presidente della Seconda Sezione penale della suddetta Corte (che recepiva il provvedimento del 2 aprile 2020 con il quale il Capo di Corte aveva prorogato fino al 31 maggio la trattaz dei processi penali), l’udienza del 17 aprile 2020 veniva rinviata al 25 settembre 2020.
Considerato che l’udienza di appello nei confronti del COGNOME COGNOME stata fissata ne periodo compreso dal 9 marzo all’il maggio 2020 e che il procedimento subì realmente una stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia, del tutto correttamente, ne sentenza di legittimità impugnata, si è tenuto conto, ai fini del computo del termi prescrizione per il reato di cui al capo B), anche dei 64 giorni di sospensione previst l’emergenza pandemica.
Di conseguenza, il termine di prescrizione, esattamente calcolato al 26 febbraio 2023 non era ancora spirato alla data della pronuncia della sentenza impugnata (7 febbraio 2023).
Per le esposte ragioni, il ricorso straordinario va, in conclusione, dich inammissibile, dal che discende la condanna del proponente, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila i favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente