Ricorso Straordinario per Cassazione: un Rimedio Eccezionale, non un Terzo Grado di Giudizio
Il ricorso straordinario per cassazione rappresenta uno strumento giuridico di natura eccezionale, spesso poco compreso al di fuori delle aule di tribunale. Non si tratta di un’ulteriore possibilità di appello, ma di un rimedio volto a correggere specifici errori commessi dalla stessa Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre l’opportunità di chiarire i limiti e la funzione di questo istituto, analizzando un caso in cui è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato di omicidio aggravato in concorso. Dopo la conferma della responsabilità penale da parte della Corte d’Assise d’Appello, la difesa aveva presentato un primo ricorso in Cassazione, che era stato rigettato. Non rassegnandosi alla decisione, l’imputata ha proposto un ricorso straordinario per cassazione, sostenendo che i giudici di legittimità fossero incorsi in un “errore di fatto” nel valutare la sua posizione.
Nello specifico, la ricorrente lamentava due presunti errori:
1. Una valutazione errata del suo contributo partecipativo all’omicidio, in particolare riguardo alla segnalazione della vittima a un complice.
2. L’omessa valutazione di un motivo del precedente ricorso, in cui si censurava la mancata risposta a specifici rilievi difensivi sul suo concorso nel reato.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Straordinario per Cassazione
La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso straordinario, ha ribadito con fermezza i paletti che delimitano l’applicabilità di questo strumento. I giudici hanno sottolineato che il ricorso per errore di fatto non può trasformarsi in un pretesto per richiedere un nuovo esame del merito della vicenda processuale.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove
In relazione al primo motivo, la Corte ha affermato che la richiesta della ricorrente mirava, in realtà, a ottenere una riconsiderazione delle prove già ampiamente analizzate nei precedenti gradi di giudizio. La legge, tuttavia, preclude al giudice di legittimità di “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito”. Il giudizio di Cassazione, anche in sede straordinaria, non è un terzo grado di merito. L’errore di fatto rilevante è solo quello che consiste in una svista materiale sugli atti del processo (es. leggere una data per un’altra), non in un presunto errore di giudizio sulle prove.
La Manifesta Infondatezza del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto la censura “manifestamente infondata”, poiché un’analisi della precedente sentenza di Cassazione dimostrava che i giudici avevano, in realtà, esaminato compiutamente le argomentazioni difensive e avevano esplicitato le ragioni del loro rigetto. Non vi era stata, quindi, alcuna omissione. L’errore di fatto non sussiste quando il giudice ha considerato il punto sollevato, anche se lo ha risolto in modo sgradito alla parte ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la funzione della Corte di Cassazione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali (funzione nomofilattica), non di riesaminare i fatti del caso come un giudice di merito. Il ricorso straordinario per cassazione è un rimedio eccezionale, pensato per correggere errori percettivi della Corte stessa, non per riaprire discussioni sulla colpevolezza dell’imputato.
La Corte ha quindi concluso che i motivi presentati non configuravano un errore di fatto, ma un tentativo inammissibile di provocare una nuova valutazione del merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione sui limiti del sistema delle impugnazioni. Il ricorso straordinario per cassazione non è una “terza possibilità” per chi si ritiene ingiustamente condannato. È uno strumento chirurgico, da utilizzare solo in presenza di palesi e documentabili errori materiali commessi dalla Suprema Corte nell’esaminare gli atti del processo. La decisione riafferma la distinzione netta tra l’errore di fatto (una svista) e l’errore di valutazione (un giudizio), consolidando il principio secondo cui, una volta esauriti i gradi di merito, la ricostruzione dei fatti è da considerarsi definitiva, salvo casi eccezionalissimi.
È possibile utilizzare il ricorso straordinario per cassazione per contestare la valutazione delle prove fatta nei gradi di merito?
No, il ricorso straordinario non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali. La Corte di Cassazione ha ribadito che è precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
In cosa consiste l’errore di fatto che può giustificare un ricorso straordinario?
L’errore di fatto che giustifica tale ricorso non è un errore nella valutazione delle prove, ma una svista materiale o una percezione errata degli atti processuali da parte della stessa Corte di Cassazione nel suo precedente giudizio. Nel caso specifico, la richiesta della ricorrente è stata interpretata come una critica alla valutazione e non come un errore di fatto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della persona che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione, Sez. 1 penale, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte d’assise d’appello di Catanzaro ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di omicidio aggravato in concorso;
Preso atto della memoria depositata dal difensore della ricorrente;
Considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia l’errore di fatto in sarebbero incorsi i giudici di legittimità nell’avere ritenuto sussistente il cont partecipativo nella realizzazione dell’omicidio – con particolare riferimento al passaggio de vittima segnalato al complice -, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a que compiuta nei precedenti gradi di merito, nei quali, con motivazione esente da vizi logici giuridici, sono state correttamente esplicitate le ragioni del convincimento di sussistenza d reato e di penale responsabilità;
Considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denunzia l’errore di fatto ragione dell’omessa valutazione del motivo di ricorso con cui si censurava la mancata risposta ai rilievi difensivi articolati in merito al concorso nel reato dell’imputata, è manifesta infondato in quanto i giudici di legittimità hanno analizzato compiutamente la doglianz articolata evidenziando le argomentazioni sottese alla base del rigetto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024