Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 241 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 241 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. proposto da: COGNOME NOME nato a MARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per COGNOME, l ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
lette le conclusioni scritte presentate da ll’ AVV_NOTAIO, il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte di appello di Roma in data 7 ottobre 2009, irrevocabile il 29 marzo 2011 e con sentenza della Corte di appello di Roma in data 1° dicembre 2009, irrevocabile in data 8 ottobre 2010, NOME COGNOME era stato condannato alla pena, rispettivamente, di 10 mesi di reclusione (per un reato precedentemente commesso il 7 agosto 2002) e di 2 anni di reclusione (per fatti commessi il 22 gennaio 2004), che era stata, contestualmente, sospesa condizionalmente. Successivamente, egli era stato ulteriormente condannato con sentenza della Corte di appello di Milano in data 24 settembre 2021, irrevocabile il 19 gennaio 2023, per un fatto commesso nel 2012 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle sentenze più sopra indicate.
A seguito della richiesta del Procuratore generale territoriale, la Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell ‘ esecuzione, aveva disposto, con ordinanza del 25 novembre 2024, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME con i due menzionati provvedimenti. In tale occasione, la Corte di appello aveva respinto le eccezioni di estinzione della pena formulate dalla difesa essendo COGNOME recidivo infraquinquennale, come accertato dalla sentenza della Corte di appello di Milano in data 24 settembre 2021, avendo egli commesso il nuovo delitto prima del decorso del termine di prescrizione ed avendo la giurisprudenza chiarito che l ‘ estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell ‘ art. 172, comma settimo, cod. pen. nei confronti del soggetto la cui recidiva aggravata sia stata accertata nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero nel diverso giudizio avente ad oggetto fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra la sentenza a pena sospesa e la data di maturazione della prescrizione della pena.
Con sentenza n. 20052 in data 25 febbraio 2025, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione rigettò il ricorso proposto avverso l ‘ ordinanza emessa il 25 novembre 2024 dalla Corte di appello di Milano, rilevando che la revoca era stata correttamente disposta ai sensi dell ‘ art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., a mente del quale la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo), il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva. Secondo la Corte di legittimità, inoltre, doveva ritenersi infondata la censura difensiva che lamentava la mancata applicazione dei principi statuiti dalle Sezioni unite con la sentenza ‘ Longo ‘ , applicabili alla sola ipotesi, nella specie non ricorrente, della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale svolta ai sensi degli
artt. 674, comma 1bis , cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen.; sia la censura secondo cui sulla richiesta di revoca dei benefici si sarebbe formato il giudicato, non essendo stata la richiesta del pubblico ministero già disattesa nel giudizio di merito, posto che la relativa statuizione non era stata riportata nel dispositivo della sentenza. Quanto, poi, alla dedotta estinzione della pena, la Corte di legittimità richiamò l ‘ art. 172, quinto comma, cod. pen., a tenore del quale «se l ‘ esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l ‘ estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata», sicché «il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d ‘ irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, Maiorella, Rv. 261399 -01; e, nella giurisprudenza successiva, Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266343 – 01).
4. NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell ‘ art. 625bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che la Corte di cassazione, rigettando il ricorso, sia incorsa in un decisivo errore di fatto, rilevabile ictu oculi dall ‘ esame degli atti, dai motivi di ricorso e dal contenuto della sentenza. Ciò in quanto la sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza della Corte di appello di Roma del 1° dicembre 2009, irrevocabile in data 8 ottobre 2010, avrebbe dovuto essere revocata di diritto in forza della sentenza della Corte di appello di Roma del 7 ottobre 2009, irrevocabile il 29 marzo 2011, ossia 12 anni prima dell ‘ ultima sentenza del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2023, sicché al momento del passaggio in giudicato di quest ‘ ultima la pena di 2 anni di reclusione sarebbe stata ormai prescritta, decorrendo il relativo termine dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna costituente presupposto della revoca del beneficio e non da quella, variabile, della dichiarazione di revoca. Infatti, dal momento che COGNOME era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 1° dicembre 2009, irrevocabile in data 8 ottobre 2010 e, dopo, alla pena di 10 mesi di reclusione dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 7 ottobre 2009, irrevocabile il 29 marzo 2011 per un reato commesso precedentemente, la seconda sentenza avrebbe dovuto comportare la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena concesso dalla prima sentenza ai sensi dell ‘ art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., posto che la pena inflitta con la seconda, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall ‘ art. 163 cod. pen. Pertanto, la pena di 2 anni di reclusione avrebbe dovuto essere estinta, ai sensi dell ‘ art. 172 cod. pen., il 29 marzo 2021, decorsi 10 anni
dal passaggio in giudicato della seconda sentenza, avvenuto il 29 marzo 2011, anticipando il tempo dell ‘ esecuzione della pena al momento dell ‘ avveramento della condizione risolutiva.
Le argomentazioni della sentenza oggetto di ricorso straordinario, ove era stato riportato che il termine di prescrizione della pena decorreva dalla data d ‘ irrevocabilità della sentenza di condanna che costituiva il presupposto della revoca del beneficio, evidenzierebbero la mancata lettura e l ‘ omesso esame del motivo di ricorso, ove sarebbe stata riportata l ‘ esatta individuazione della sentenza presupposto della revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma in data 1° dicembre 2009 e l ‘ eccepita prescrizione della stessa.
In data 24 settembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 28 ottobre 2025 è pervenuta in INDIRIZZO, INDIRIZZO, una memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, la quale, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., deve ritenersi tardiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente deve osservarsi che l ‘ errore materiale e l ‘ errore di fatto, indicati dall ‘ art. 625bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Pertanto, rimangono del tutto estranei all ‘ area dell ‘ errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, i quali, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari oppure mediante la domanda di revisione (così Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, in motivazione, nonché Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME ‘ , Rv. 268981 – 01).
Sempre in premessa va evidenziato che il ricorso straordinario di cui all ‘ art. 625bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell ‘ errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l ‘ ordinanza del giudice dell ‘ esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l ‘ irrimediabilità del pregiudizio derivante dall ‘ errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 -01). Secondo le Sezioni unite, rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi: a) la decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) la decisione sul ricorso avverso l ‘ ordinanza negativa del giudice dell ‘ esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) la decisione sull ‘ ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna). Dunque, il riferimento al «condannato», richiamato dalla predetta norma processuale, assume una portata più ampia, coinvolgendo la condizione di chi sia destinatario di un pregiudizio irrimediabile derivante da una decisione della Corte di cassazione, che stabilizzi gli effetti dell ‘ inoppugnabilità della sentenza di condanna e che si ritenga viziata da errore di fatto.
3. Tanto premesso, l ‘ asserito errore nel quale, secondo il ricorso, sarebbe incorsa la Corte di cassazione, consistente nell ‘ errata individuazione della sentenza che costituiva il presupposto della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 1° dicembre 2009, irrevocabile in data 8 ottobre 2010 e nella conseguente omessa declaratoria di prescrizione della pena, si colloca fuori del perimetro segnato dall ‘ art. 625bis cod. proc. pen. come sopra delineato. Invero, i casi di revoca della sospensione condizionale della pena non possono ritenersi idonei a stabilizzare il giudicato, attenendo a un profilo che riguarda esclusivamente l’evoluzione della fase esecutiva e che non incide né sull’affermazione di responsabilità, né sulla qualità e quantità della pena inflitta, tanto è vero che essi non rientrano tra le ipotesi individuate dalle Sezioni unite nella citata sentenza ‘Nunziata’.
Inoltre, anche a voler ritenere che l ‘ ordinanza della Corte di appello abbia errato nell ‘ individuare la fattispecie di revoca applicabile nel caso in esame e che nel medesimo errore sia incorsa la Corte di cassazione, appare evidente che si tratterebbe, comunque, di un errore di diritto e non certo di un errore percettivo nella ricostruzione delle ragioni difensive esplicitate nell ‘ originario ricorso per cassazione. Fermo restando che, in realtà, non sembra comunque ravvisabile alcun ‘ errore ‘ nemmeno nella ricostruzione dei profili giuridici della vicenda, posto che la Corte di appello di Roma, nel concedere, con la sentenza del 1° dicembre 2009, irrevocabile in data 8 ottobre 2010, la seconda sospensione condizionale
della pena avrebbe dovuto astenersi dall ‘ accordare nuovamente tale beneficio (atteso che la pena cumulativamente determinata superava pacificamente il limite posto dall ‘ art. 163 cod. pen.) soltanto se la precedente concessione risultasse dagli atti del fascicolo a sua disposizione, secondo le chiare indicazioni delle Sezioni unite nella sentenza ‘ Longo ‘ ; ciò che, tuttavia, non è possibile affermare nel caso in esame. Infatti, anche a prescindere dal fatto che la difesa non ha allegato alcun elemento di riscontro rispetto a tale eventualità, è appena il caso di osservare che al momento della pronuncia della seconda sentenza, emessa dalla Corte di appello di Roma in data 1° dicembre 2009, la sentenza della Corte di appello di Roma in data 7 ottobre 2009 non era ancora divenuta irrevocabile, essendo passata in giudicato soltanto il 29 marzo 2011. Pertanto, al momento dell’emissione del secondo provvedimento non poteva ritenersi operativo il divieto di concedere nuovamente la sospensione condizionale della pena.
Sulla base delle considerazioni che precedono, ricorrono plurime ragioni per dichiarare l’ inammissibilità del ricorso.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità deve conseguire, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘ onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME