Ricorso Spaccio Stupefacenti: Inammissibile se Generico e non Supportato da Prove
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: un ricorso spaccio stupefacenti non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza di condanna, ma deve individuare vizi specifici e dimostrabili. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un uomo condannato per detenzione di eroina ai fini di spaccio, confermando la validità delle valutazioni dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il delitto previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), ovvero la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo eroina, in una fattispecie considerata di lieve entità. La condanna si basava su un solido quadro probatorio che includeva le dichiarazioni di un acquirente, i controlli effettuati dai carabinieri che avevano colto l’imputato in flagranza di reato, il ritrovamento dell’eroina già suddivisa in dosi, nonché il sequestro di un bilancino di precisione e di ritagli circolari nel suo appartamento, compatibili con il confezionamento delle dosi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Sosteneva che la detenzione fosse finalizzata all’uso personale e non allo spaccio, accusando i giudici di merito di aver travisato le prove.
2. Mancata applicazione delle attenuanti generiche: Lamentava il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto ridurre la pena.
3. Diniego della pena sostitutiva: Contestava il rifiuto della Corte d’Appello di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dal comma 5-bis dello stesso articolo 73.
L’Analisi della Corte: il Ricorso Spaccio Stupefacenti è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi, giudicandoli inammissibili per la loro genericità e manifesta infondatezza. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Il Confine tra Uso Personale e Spaccio
Il primo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse logicamente e congruamente motivato la finalità di spaccio sulla base di plurimi elementi oggettivi: la testimonianza di un acquirente, l’arresto in flagranza, la suddivisione della sostanza in dosi e, soprattutto, il ritrovamento a casa del ricorrente di strumenti tipici dell’attività di spaccio (bilancino e materiale per il confezionamento). Questi elementi, valutati nel loro complesso, superavano ampiamente la tesi difensiva dell’uso personale.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e i Precedenti Penali
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva correttamente negato le attenuanti generiche basando la sua valutazione discrezionale su elementi concreti: i reiterati e specifici precedenti penali dell’imputato per reati della stessa natura. In assenza di elementi favorevoli, la sola richiesta di clemenza non è sufficiente a ottenere una riduzione di pena.
L’Esclusione del Lavoro di Pubblica Utilità
Infine, la Corte ha ritenuto generica anche la censura relativa alla mancata sostituzione della pena. La decisione della Corte d’Appello era stata motivata in modo adeguato, spiegando che, data la personalità dell’imputato così come emersa dai suoi precedenti, il lavoro di pubblica utilità non avrebbe potuto sortire alcuna efficacia di risocializzazione. La valutazione sulla personalità del reo è un fattore determinante per la concessione di benefici di questo tipo.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda sul principio che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una richiesta di rivalutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. L’impugnazione in sede di legittimità deve invece individuare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, i motivi del ricorso spaccio stupefacenti erano stati formulati in modo generico, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della Corte d’Appello, risultando così destinati all’inammissibilità. A seguito di tale declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per contestare efficacemente una condanna per spaccio di stupefacenti non basta negare i fatti. È indispensabile costruire un’impugnazione tecnicamente solida, che evidenzi specifiche violazioni di legge o palesi contraddizioni nella motivazione della sentenza. La presenza di precedenti penali specifici, inoltre, rappresenta un ostacolo significativo non solo per ottenere sconti di pena come le attenuanti generiche, ma anche per accedere a misure alternative alla detenzione, poiché incide negativamente sulla valutazione della personalità dell’imputato e sulla prognosi di risocializzazione.
Quando un ricorso per spaccio di stupefacenti viene considerato inammissibile?
Secondo la Corte, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, manifestamente infondati e non individuano specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre una diversa interpretazione dei fatti.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei reiterati e specifici precedenti penali dell’imputato per delitti della stessa specie e per l’assenza di elementi favorevoli che potessero giustificare una riduzione della pena.
È sempre possibile sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità per reati di lieve entità?
No, non è automatico. La Corte ha confermato che il giudice può negare la sostituzione della pena se ritiene, sulla base di una valutazione della personalità dell’imputato (come i suoi precedenti), che il lavoro di pubblica utilità non possa avere alcuna efficacia di risocializzazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40369 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 25NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il delitto di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina.
Il primo motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisament della prova per avere la sentenza escluso la detenzione di stupefacenti ad uso personale, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ritenuta comprovata la condotta delittuosa sulla base di plurimi elementi, indicati alle pagine 3 e 4 della sentenza, qu dichiarazioni di un acquirente del ricorrente, i contestuali controlli dei carabinieri che lo a arrestato nella flagranza dello spaccio, la suddivisione in dosi dell’eroina trovata nella moto oltreché il bilancino di precisione e i ritagli circolari, simili a quelli delle dosi confezion nel suo appartamento.
3.1! secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è generico in quanto la sentenza impugnata ha fondato la propria valutazione discrezionale sui reiterati e specifici precedenti penali di COGNOME per delitti della stessa specie e sull’asse elementi favorevoli.
Il terzo motivo, che ha censurato l’esclusione della richiesta di sostituzione della p detentiva ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, d.p.r. n. 309 del 1990, è anch’esso generico in quanto la Corte di merito ha congruamente motivato come il lavoro di pubblica utilità non possa sortire alcuna efficacia di risocializzazione in ragione della personalità dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora