Ricorso Spaccio: Quando l’Impugnazione è Inammissibile perché Ripetitiva
Il ricorso spaccio in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio per chi è accusato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Tuttavia, per essere esaminato nel merito, il ricorso deve presentare vizi di legittimità concreti e non limitarsi a riproporre questioni già discusse. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un condannato perché meramente riproduttiva di censure già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un controllo su strada. L’imputato veniva fermato dalle forze dell’ordine e trovato in possesso di circa 11 grammi di cocaina, occultati negli indumenti intimi. La sostanza era già suddivisa in 22 involucri, da cui si sarebbero potute ricavare 63 singole dosi. Oltre allo stupefacente, l’uomo possedeva la somma di 500 euro in contanti. Gli agenti avevano inoltre notato che, poco prima del fermo, l’imputato si stava avvicinando a un altro soggetto con cui aveva scambiato poche e brevi battute, un comportamento ritenuto sospetto. Sulla base di questi elementi, i giudici di merito lo avevano condannato per detenzione ai fini di spaccio.
La Decisione della Corte e il ricorso spaccio inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia riguardo alla quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria). La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
La ragione principale di tale decisione risiede nel carattere ‘meramente riproduttivo’ dei motivi di ricorso. In altre parole, la difesa non ha sollevato nuove questioni di diritto o evidenziato vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo rende il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘immune da aporie logiche’. I giudici di secondo grado avevano chiaramente spiegato perché gli elementi raccolti fossero sufficienti a dimostrare la destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi. Gli indizi erano molteplici e concordanti:
1. La quantità e il confezionamento: 11 grammi di cocaina suddivisi in 22 involucri pronti per la vendita individuale sono un chiaro segnale di attività di spaccio, non di uso personale.
2. La potenziale resa: La possibilità di ricavare 63 dosi singole confermava la natura commerciale dell’attività.
3. Il denaro contante: Il possesso di 500 euro, somma ritenuta compatibile con i proventi dello spaccio.
4. Il comportamento: L’avvicinamento a un’altra persona con uno scambio di battute, interpretato come un tentativo di cessione.
La Corte ha inoltre ritenuto congrua la pena inflitta, data la quantità di droga sequestrata. Di conseguenza, stante l’inammissibilità del ricorso e l’assenza di una ‘mancanza di colpa’ da parte del ricorrente nel causarla (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale), la Cassazione ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte. Per avere una possibilità di successo, deve individuare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza precedente. Un ricorso spaccio generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il condannato, che si vede addebitare le spese del procedimento e una sanzione aggiuntiva. La decisione rafforza il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è meramente riproduttivo di motivi e censure già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice del grado precedente, senza presentare nuovi e specifici argomenti giuridici.
Quali elementi sono stati considerati prova della destinazione allo spaccio?
Gli elementi decisivi sono stati il possesso di 11 grammi di cocaina già confezionata in 22 involucri (da cui era possibile ricavare 63 dosi), la somma di 500 euro in contanti e il comportamento dell’imputato, che stava avvicinando un’altra persona scambiando brevi battute.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8272 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE – con cui si deduce, con un unico motivo vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione sia all’affermazione della p responsabilità, sia alla dosimetria della pena – è inammissibile perché meramente riprodutti di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridic Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da aporie logiche, per un verso, ha ribadito la destinazione alla cessione dello stupefacente sequestrato sulla base degli eleme accertati nel caso concreto, ossia che l’imputato, fermato dalla p.g. per la pubblica via stato trovato in possesso di circa 11 grammi di cocaina occultata negli slip e confezionata in involucri (dalla quale era possibile ricavare 63 dosi singole) e della somma di euro 500, ment stava avvicinandosi ad un soggetto sconosciuto con il quale aveva scambiato brevi battute; si la congruità della pena inflitta, alla luce del quantitativo di droga sequestrata;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.