Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45904 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45904 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Seminara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 23/9/2021
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 settembre 2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un terreno di sua proprietà, ritenuto strumentale alle condotte illecite di cui agli artt.
73 d.P.R. n. 309/90 e 624, 625 n. 2 e 7, cod. pen., poste in essere da NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza del Tribunale il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1 violazione di legge e vizi della motivazione per avere il Tribunale ritenuto che le affermazioni, rese nel procedimento principale da NOME COGNOME (che aveva escluso la pertinenzialità del terreno della sorella ai fatti), fossero mere propalazioni prive di riscontri, nonostante il medesimo COGNOME fosse stato ritenuto attendibile dalla Corte di appello. Inoltre, l’ordinanza impugnata sarebbe portatrice di argomentazioni autoreferenziali laddove si limiterebbe ad affermare che i fondi erano da considerare strumento per la commissione del reato di cui è consentita la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. e che la libera disponibilità di essi potesse consentire non solo la protrazione dei delitti ma anche agevolare la commissione di ulteriori e anche più gravi reati;
2.2 violazione di legge e vizi della motivazione non essendo stati precisati i presupposti del sequestro preventivo, disposto ai sensi dell’art. 321, secondo comma, cod. proc. pen., individuati nel pericolo che nelle more del giudizio il bene venga modificato o disperso, deteriorato o alienato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Questa Corte (ex multis: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893 – 01) è ferma nel ritenere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.
Nel caso in esame, la ricorrente, nel prospettare che il giudice del riesame non avrebbe considerato che NOME COGNOME è stato ritenuto attendibile nel procedimento principale, ha dedotto un vizio afferente alla valutazione degli elementi probatori: deduzione che esula dai motivi consentiti, non potendo il controllo del giudice di legittimità investire, sia pure in maniera incidentale, i merito dell’impugnazione (v. Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. Un. n. 25933 del 29/5/2008, COGNOME).
Quanto alle residue censure formulate nel primo motivo e al secondo motivo, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame, nel rimarcare che con l’istanza in disamina la ricorrente aveva reil:erato per la terza volta le medesime argomentazioni già sollevate con precedenti richieste di dissequestro, ha fatto rinvio alle risposte ad esse date con i precedenti provvedimenti dello stesso Tribunale del 23 luglio 2019 e del 26 novembre 2020 e ha ricordato che con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 5 febbraio 2020 NOME COGNOME era stato condannato per i fatti di cui ai capi 32) e 47) ed era stata confermata la statuizione relativa alla confisca sul presupposto, quindi, della riconducibilità del terreno de quo ai fatti di reato.
Trattasi di affermazioni che sfuggono ai rilievi censori della ricorrente, dovendosi ricordare che, in tema di misure cautelari reali, una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale (come nella specie), la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del fumus delicti e del periculum in mora, dai fatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cognizione (cfr. Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Rv. 275363 – 01; Sez. 4, n. 8016 del 17/01/2014, Rv. 259322 – 01). E, in sede di cognizione, nel caso in esame, come rimarcato nella precedente sentenza di questa Corte del 9 dicembre 2022, il Tribunale aveva ritenuto accertato sia che il terreno era nella disponibilità del fratello della ricorrente, che lo utilizzava per l condotte illecite oggetto di addebito, sia che la disponibilità di fatto del terreno i capo a NOME COGNOME era “sicuramente giustificata dal rapporto parentale con la ricorrente, ma, al contempo, suffragata dal dato secondo cui non è ipotizzabile che l’imputato realizzasse tali gravi condotte delittuose tenendo all’oscuro la donna in merito all’utilizzo del terreno da parte del fratello”.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.IM.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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