Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28553 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
IL
sul ricorso proposto da:
Guerra NOME COGNOME nato a Manfredonia il 02/07/1985
avverso l’ordinanza del 26/09/2024 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/09/2024, il Tribunale di Foggia rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 04/09/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ai sensi degli artt. 240 bis e 85 bis dpr n. 309/1990 in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto la sproporzione tra i redditi disponibili dell’indagato ed il valore del denaro sequestrato con argomentazioni manifestamente illogiche rispetto alla produzione documentale depositata dalla difesa; era, inoltre, sussistente anche il vizio di travisamento della prova in quanto dall’estratto previdenziale e dalla relazione di servizio emergeva un reddito annuo superiore a quello considerato dal Tribunale.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argornentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Nella specie, il Collegio cautelare, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione agli
elementi fattuali posti a base della ritenuta sproporzione tra i redditi dell’in e la rilevante somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dello stesso ed ogge
di sequestro (pp 11 e 12 dell’ordinanza impugnata).
Il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferen logicità della motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento
di rigetto dell’istanza di riesame.
3. Quanto, poi, al dedotto “travisamento della prova”, va ricordato che ta vizio consiste nella utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’ omis
della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell’
dell’apparato motivazionale sottoposto a critica; restano, invece, estran sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della pr
alla sua capacità dimostrativa e ferma l’intangibilità della valutazione nel m del risultato probatorio(Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, COGNOME, Sez.2,
n.19848 dei 24/05/2006, Sez.5,n.36764 del 24/05/2006), profili questi, invece oggetto della doglianza proposta e, quindi, come tali, inammissibili.
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in f concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
5.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione delta causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/03/2025