Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45530 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45530 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/04/2023, il Tribunale di Taranto rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa il 14.03.2023 dal Tribunale di Taranto, con la quale era stata disposta la revoca della facoltà di uso di tre dei mezzi oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con decreto in data 11.5.2016 e la restituzione al medesimo di parte della somma versata a titolo di cauzione al FUG.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla statuizione relativa alla restituzione di parte della cauzione con riferimento alla valutazione del valore economico di uno dei beni in sequestro, bene oggetto della denuncia di furto sporta in data 14.4.2020 dal COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Nella specie, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell’appello.
Il Collegio cautelare nell’ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, con argomentazioni specifiche, ha motivato in ordine alla congruità e ragionevolezza della valutazione del valore economico del bene in sequestro, oggetto di furto, operata dal Tribunale.
Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/10/2023