Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11687 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11687 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOMECOGNOME nato a Reggio Calabria il 10/03/1991
NOMECOGNOME nata a Reggio Calabria il 08/09/1989
avverso la ordinanza del 03/12/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale eknto COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato appelli proposti dai terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 17 ottobre 2024 dal Giudice dell’udienza preli ma dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata l’istanza di revoca del i di sequestro preventivo emesso in data 3 ottobre 2023 dal Giudice per le indagi preliminari dello stesso Tribunale, con il quale sono stati soggetti a sequestr D, sia a fini di confisca ai sensi degli artt. 240 e 416-bis cod. pen., sia al fine d e /itare la consumazione di ulteriori reati, le quote sociali e il patrimonio aziendale società “RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difeni;ori procuratori speciali dei predetti terzi interessati che con unico atto di deducono i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 321 e 125, comma 3, cod. pro pen. in relazione alla omessa declaratoria di nullità del decreto di sequ preventivo per la mancanza di motivazione in ordine al periculum in ‘flora, essendosi devoluta al Tribunale, con specifico motivo, la mancanza di corrE zio tra i cespiti sequestrati e l’ipotizzata attività illecita del soggetto agente
2.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., sot profilo della motivazione apparente, in relazione alla allegata capacità ecc no degli appellanti e alla presenza in azienda per soli motivi tecnici di NOME ; proponendo il provvedimento impugnato una sovrapposizione del ruolo e fin zione di amministratore di NOME COGNOME, con quello di “tecnico” di NOME ;:ema, radicalmente diversi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il Tribunale ha, innanzitutto, opposto il giudicato cautelare intervenito posizione dell’indagato NOME COGNOME padre dei ricorrenti terzi interessat ordine alla misura cautelare personale in relazione al reato di cui agli arlt 110416-bis cod. pen. ed estorsione aggravata, affermando la non deducibilitè de censure della difesa volte a contestare il merito della condotta conti all’indagato.
Tuttavia, la stessa ordinanza esamina le predette censure affermami) ch esse non sono in grado di contrastare gli elementi posti a base della g -avità indiziaria a carico di NOME COGNOME (v. pg. 11 e ss. della ordinanza impugnat In particolare, quanto alla dedotta insussistenza di posizione dominante d società “RAGIONE_SOCIALE“, il Tribunale afferma che – anche ove non si configuras tale posizione – non verrebbe meno il diverso profilo relativo alla ciy . tinua sponsorizzazione nei suoi confronti della cosca Libri (v. pg. 14, ibidem). Int’ ne, il Tribunale ha affermato (v. pg. 15, ibidem) che la difesa non ha dirmiarato l’effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato in capo agli appel l’insussistenza di relazioni di collegamento concorsuale tra la società e l’imi: NOME COGNOME sul rilievo della ipotesi estorsiva che dimostra come la prE de società fosse direttamente gestita da NOME COGNOME e fosse strumento pE r por in essere la condotta di concorso esterno contestatagli, valorizzand dichiarazioni rese in sede difensiva dalle quali emergeva che – pur non RAGIONE_SOCIALEendo titolare della società – il predetto era presente e continuativamente impeg nella direzione dell’ente. Inoltre, nello stesso senso si valorizzavano altri e -nenti in ordine alla diretta gestione della società (e di altra in capo allo stesso im oltre alla verosimile mancanza di mezzi da parte dei formali intestatari al mDi ne della costituzione della stessa società, data la loro giovane età.
Ritiene questo Collegio che il primo motivo è inammissibile in qua ito relativa questione non è stata proposta in appello, essendo il riferimento difnn al preteso specifico motivo proposto in appello riguardante il diverso pro riguardante il fondamento indiziario del collegamento della società con la c)ir id criminosa dell’indagato e non già la genetica mancanza di motivazioni e s periculum in mora, non posta neanche a fondamento della precedente isla iza di revoca del sequestro.
E’ stato – invero – condivisibilmente affermato che , in tema di impucinazi cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di me gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione de tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con q erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l’inammis;i delle deduzioni, siccome nuove(Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Seco’ . dulfo, Rv. 286752); ancora, in tema di appello cautelare, la cognizione del giud ce, in ossequio al principio della “doppia devoluzione”, è circoscritta ai motivi decodi l’atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal “I h decidendum” sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d’ufficio in ogni
grado del procedimento(Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024, dep. 2025, llaff Rv. 287322)
Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto – da un lato manifestamente infondato e – dall’altro – genericamente proposto per mal ki i n consentiti.
Invero, costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale il irizo per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendos comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei viali della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a scisi:eg del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerar logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, ::v3no Rv. 239692), palesandosi nella specie manifestamente insussistente il ladic vizio denunciato che, in realtà, involge – secondo una inammissibile prospettazio in fatto – il mancato apprezzamento della versione difensiva in ordine alla m presenza per ragioni tecniche dell’indagato in azienda, rispetto alla spec motivazione espressa dal provvedimento impugnato della riconducibiliti nei termini indiziari richiesti, della attività aziendale allo stesso indagato nel illecito delineato dal sinallagma mafioso da lui stretto con la cosca COGNOME.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanr a ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammeide. Così deciso, il 5 marzo 2025.