Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34789 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34789 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME a Borgorose il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a L’Aquila il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza resa dal Tribu nale di Rieti il 10 giugno 2025 visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Rieti sezione per il riesame ha respinto la richiesta di riesame presentata nell’interesse degli indagati COGNOME NOME e COGNOME NOME e del terzo proprietario COGNOME NOME avverso il sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP di Rieti con provvedimento del 2 aprile 2025, avente ad oggetto un mezzo agricolo marca Landini e, per l’effetto, ha confermato la misura cautelare reale, nominando custode autorizzato all’uso l’ultimo cessionario COGNOME NOME.
Il Tribunale ha premesso che il procedimento scaturisce dalla querela presentata da NOME COGNOME il quale ha riferito di essere proprietario del mezzo agricolo Landini utilizzato nella gestione di un’azienda agricola in comunione con gli indagati; che la sorella NOME aveva presentato una falsa denuncia di smarrimento del libretto di circolazione del mezzo agricolo e allegando un’autocertificazione in cui attestava di esserne proprietaria aveva ottenuto il duplicato del documento asseritamente smarrito, che aveva poi utilizzato per effettuare e trascrivere la cessione del mezzo in favore del figlio NOME COGNOME.
Il GIP aveva ritenuto sussistente il fumus del reato di appropriazione indebita e il pericolo che la libera disponibilità del mezzo potesse aggravare le conseguenze del reato.
Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso, con atto unico sottoscritto dal comune difensore, i due indagati e il terzo proprietario del bene, deducendo quanto segue:
2.1 Violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. per carenza dei presupposti del sequestro preventivo in assenza di una verifica del concreto e attuale periculum in mora poiché la presunta possibilità di rivendita del mezzo non è sorretta da alcun elemento specifico, né da condotte attuali dei ricorrenti, mentre il sequestro preventivo può essere disposto solo in presenza di un concreto pericolo attuale e non ipotetico.
2.2 Violazione dell’art. 646 cod.pen. ed erronea qualificazione della condotta poiché l’indagata COGNOME secondo la prospettazione accusatoria avrebbe presentato una falsa denuncia di smarrimento, corredata da autocertificazione di proprietà, allo scopo di ottenere il rilascio di un duplicato del libretto da parte della RAGIONE_SOCIALE, per utilizzarlo per formalizzare il passaggio di proprietà del mezzo agricolo al figlio.
Questa ricostruzione non considera che l ‘ indagata potrebbe avere agito nella convinzione soggettiva di disporre legalmente del bene, il che escluderebbe la configurabilità del dolo. Non è configurabile il delitto di appropriazione indebita quando la detenzione sia sorta con il consenso anche presunto del proprietario e il soggetto ritenga di agire in forza di un titolo legittimo. Allo stesso tempo la denunzia di smarrimento e l’autocertificazione possono essere oggetto di valutazioni in sede civilistica o amministrativa, ma non bastano a sostenere la sussistenza di gravi indizi di reato. La giurisprudenza in materia ha affermato che la denunzia di smarrimento di un documento anche se falsa non integra automaticamente il delitto di appropriazione indebita, occorrendo sempre la prova che Il soggetto abbia agito per trarre un profitto dall ‘ altruità del bene.
Il Tribunale, invece, ha erroneamente qualificato in termini penalistici una controversia possessoria.
2.3 Violazione di legge per motivazione apparente poiché il Tribunale si è limitato a fare uso di formule stereotipate affermando che l ‘ eliminazione del vincolo cautelare porterebbe al rischio di aggravamento del reato e di dispersione del mezzo; non ha evidenziato elementi oggettivi e attuali che rendano concreto il pericolo di dispersione del bene e non ha considerato che la denuncia presentata dalla persona offesa risale al 23 novembre 2023, ben oltre 16 mesi prima del momento in cui è stato apposto il vincolo e nessun atto di disposizione del mezzo agricolo è stato posto in essere nelle more.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono inammissibili, per ragioni diverse che verranno esposte di seguito. Occorre preliminarmente rilevare che i ricorrenti hanno proposto impugnazione con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, senza valutare la diversa posizione rivestita da ciascuno nell’ambito del procedimento penale, che refluisce sia sulla legittimazione ad impugnare, sia sulle formalità necessarie per partecipare al giudizio.
Ed infatti, mentre gli indagati possono partecipare al giudizio conferendo mandato defensionale ad uno o due legali di fiducia, il terzo interessato dal provvedimento di sequestro che non riveste il ruolo di indagato o imputato può intervenire in giudizio tramite un solo difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod.proc.pen..
La procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determiNOME professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni in quella specifica procedura. ( e x plurimis Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 -01)
Ne discende che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505 01).
Sotto altro aspetto, va rilevato che in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’insussistenza di un suo contributo al reato attribuito all’indagato, non potendo contestare, invece, l’esistenza dei presupposti della misura cautelare. (Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396 – 01)
Questo orientamento ha trovato di recente conferma indiretta nella pronunzia RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte in tema di misure di prevenzione, potendosi ravvisare numerose analogie tra la posizione del terzo interessato dal sequestro preventivo e quella del terzo interessato dal sequestro di prevenzione.
Con detta pronunzia è stato infatti ribadito che in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Vedi: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01). (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).
Di contro, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse titolare dell’interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata). (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di, Rv. 281098 – 01)
1.1 Declinando questi principi nel caso in esame, deve rilevarsi che i ricorsi proposti dai due indagati sono inammissibili perché proposti da soggetti privi di interesse.
Ed infatti i predetti non sono legittimati a formulare richiesta di riesame e a proporre ricorso avverso il rigetto relativo al sequestro preventivo di un bene che non è mai stato nella loro sfera di disponibilità e che, proprio per effetto della condotta illecita, è stato ceduto al figlio COGNOME NOME, terzo non indagato, e non potrebbe a loro essere restituito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, che il collegio condivide, l’indagato può proporre riesame avverso il provvedimento di sequestro cautelare ma deve comunque esplicitare l’interesse specifico che sostiene l’impugnazione , mentre nel caso di specie i due indagati non proprietari né possessori del bene non hanno esposto alcun vantaggio che possano trarre in concreto dall ‘accoglimento dell’impugnazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene nei confronti di COGNOME NOME, terzo interessato, che sarebbe legittimato ad impugnare il provvedimento di sequestro, poiché interessato ad ottenere la restituzione del mezzo, ma non ha conferito procura speciale in favore del legale che lo assiste e non può pertanto partecipare al giudizio.
Con la procura in atti COGNOME NOME, erroneamente indicato come indagato e imputato del reato di cui all’art. 646 cod.pen. , conferisce al legale di fiducia mandato a rappresentarlo e difenderlo nell’eventuale fase di appello e dinanzi ai giudici dell’esecuzione, anche presentando conversione, opposizione, accettazione e remissione di querela, dichiarazioni di impugnazione di sentenze, decreti e ordinanze e di redigere motivi di impugnazione.
In sostanza l’atto è all’ev idenza un normale mandato defensionale e non una procura speciale, secondo le forme di cui all’art.100 cod.proc.pen. con cui si conferisce al terzo l ‘incarico specifico di impugnare il rigetto del riesame del sequestro del bene di proprietà del terzo interessato o, comunque, i provvedimenti relativi ad una specifica misura reale.
Per le considerazioni sin qui esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Roma 10 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME