Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 9580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a GENOVA il 03/07/1984; avverso la sentenza del 18/09/2024 del Tribunale di Alessandria; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, COGNOME NOME, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per varie contestazioni di bancarotta fraudolenta, documentale, distrattiva ed impropria per aver cagionato il fallimento mediante operazioni dolose, quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Con un unico motivo di ricorso si contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, deducendo la violazione degli artt. 448, comma 2-bis, e 129 cod. proc. pen., in particolare per omessa motivazione circa la sussistenza o meno di eventuali cause di proscioglimento e la qualificazione giuridica dei fatti.
Le doglianze sono inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta
e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu ()culi dal capo di imputazione (così Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) – all’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione.
In particolare, non è possibile far valere la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., a meno che (e non è questo il caso) non emerga palese dal testo della sentenza impugnata (ex multis, Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Rv. 281182; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102).
E non può dedursi l’erronea qualificazione del fatto, salvo non emerga palese dal capo di imputazione, senza, cioè, margini di opinabilità o che sia necessaria una diversa ricostruzione del fatto (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971).
Pertanto, il ricorso – per giunta del tutto generico, neppure spiegando quali sarebbero la causa di immediato proscioglimento, non valutata dal giudice e in concreto sussistente e quale sarebbe l’esatta qualificazione dei fatti – deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 23/01/2025