Ricorso Semilibertà: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui criteri di concessione delle misure alternative alla detenzione e sui limiti dell’impugnazione. Quando un condannato chiede l’affidamento in prova ma ottiene la semilibertà, può contestare questa decisione? La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza, ha stabilito che un ricorso semilibertà in tali circostanze può essere dichiarato inammissibile se le motivazioni del giudice di merito sono logiche e se manca un reale interesse a impugnare un beneficio comunque ottenuto. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti di Causa
Un uomo, condannato in via definitiva per reati di natura fallimentare e tributaria, si vedeva respingere dal Tribunale di Sorveglianza le richieste di affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, di detenzione domiciliare. Il Tribunale, pur negando le misure più ampie, gli concedeva la misura alternativa della semilibertà.
La decisione del Tribunale si basava sulla valutazione di un persistente pericolo di recidiva. Nonostante la relazione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sottolineasse un contesto di vita e lavorativo che poteva ridurre tale rischio, il giudice riteneva che le numerose condanne e i procedimenti pendenti per reati della stessa indole dimostrassero una pericolosità sociale non ancora superata. Di conseguenza, solo la semilibertà era ritenuta idonea a bilanciare le esigenze di rieducazione con quelle di prevenzione sociale.
I Motivi del Ricorso
Il condannato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Le sue censure si concentravano su due punti principali:
1. Contraddittorietà della Motivazione: Il ricorrente sosteneva che il Tribunale si fosse posto in contrasto con le conclusioni della relazione dell’UEPE, la quale indicava un rischio di recidiva ‘fortemente ridotto’. Inoltre, riteneva contraddittorio che il Tribunale, da un lato, affermasse la sussistenza di un pericolo di recidiva e, dall’altro, concedesse comunque una misura alternativa come la semilibertà, riconoscendone implicitamente l’idoneità rieducativa.
2. Violazione di Legge: Si contestava che la semilibertà fosse stata concessa nonostante la pena residua da espiare fosse superiore ai sei mesi, limite che, a dire del ricorrente, la legge prevederebbe per tale misura. Curiosamente, questa contestazione riguardava un provvedimento a lui favorevole.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso semilibertà
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. La motivazione della Suprema Corte si è articolata su più fronti, smontando pezzo per pezzo le argomentazioni difensive.
In primo luogo, la Corte ha escluso qualsiasi illogicità o contraddittorietà nella decisione del Tribunale di Sorveglianza. La valutazione sul pericolo di recidiva è stata giudicata ben fondata su elementi oggettivi, come i numerosi procedimenti pendenti per reati analoghi e recenti. La relazione dell’UEPE, che parlava di rischio ‘ridotto’ ma non ‘escluso’, non era vincolante e il Tribunale l’ha correttamente bilanciata con altri dati fattuali. La scelta di concedere la semilibertà, e non altre misure, è stata ritenuta una decisione logica e ben argomentata, frutto di un corretto bilanciamento tra l’obiettivo rieducativo e la necessità di prevenire nuovi reati.
In secondo luogo, e con particolare interesse giuridico, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa al superamento del limite di pena per la concessione della semilibertà. L’inammissibilità deriva da due ragioni concorrenti:
* Carenza di Interesse: Il ricorrente non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a impugnare un provvedimento che è stato emesso in suo favore. Contestare la legittimità di un beneficio ottenuto è un controsenso processuale.
* Infondatezza nel Merito: La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 5998/1999) secondo cui la concessione della semilibertà è legittima anche per pene superiori a sei mesi, in presenza dei presupposti specifici previsti dall’art. 50, comma 2, dell’Ordinamento Penitenziario.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di esecuzione della pena. Innanzitutto, il giudice di sorveglianza gode di ampia discrezionalità nel valutare il percorso rieducativo del condannato e il rischio di recidiva, potendo discostarsi motivatamente dalle indicazioni degli operatori sociali. In secondo luogo, la scelta tra diverse misure alternative deve essere coerente e basata su una valutazione complessiva della personalità del reo e del contesto. Infine, il principio dell’interesse ad agire impedisce di utilizzare lo strumento dell’impugnazione per contestare aspetti di una decisione che, in concreto, risultano vantaggiosi per chi li contesta. Il ricorso semilibertà, se proposto su queste basi, è destinato a un sicuro rigetto.
È possibile contestare con successo la concessione della semilibertà se si era richiesta una misura più favorevole come l’affidamento in prova?
No, non se la decisione del Tribunale è basata su una motivazione logica e coerente. La Cassazione ha chiarito che il giudice può ritenere una misura idonea (la semilibertà) e altre no (affidamento in prova), basando la sua scelta su elementi oggettivi come i procedimenti pendenti che indicano un rischio di recidiva.
La relazione dell’UEPE che suggerisce un basso rischio di recidiva è vincolante per il Tribunale di Sorveglianza?
No. La relazione dell’UEPE è un elemento importante, ma il Tribunale deve compiere una valutazione autonoma e complessiva, considerando tutti gli elementi a sua disposizione, inclusi precedenti penali e carichi pendenti. Nel caso specifico, il parere dell’UEPE parlava di rischio ‘ridotto’, non ‘assente’, e il Tribunale lo ha legittimamente bilanciato con altri fattori negativi.
Si può fare ricorso contro una presunta violazione di legge se questa ha prodotto un effetto favorevole per sé?
No. Secondo la Cassazione, manca l’interesse ad agire. Un soggetto non può impugnare una decisione per contestare un presunto errore di diritto che si è tradotto in un beneficio per lui, come la concessione di una misura alternativa che altrimenti non avrebbe ottenuto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 07 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino gli ha concesso la semilibertà per l’espiazione di una pena residua relativa a reati fallimentari, e ha respinto la richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare ritenendole misure non idonee ad assicurare la prevenzione dalla recidiva, stante la pericolosità sociale dimostrata dalle ulteriori condanne riportate e dai procedimenti pendenti, sempre per reati di natura fallimentare e tributaria;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale affermato sussistere un pericolo di recidiva mentre l’UEPE, nella sua relazione, ha sottolineato che attualmente il suo diverso contesto di vita e di lavoro consente di presumere che tale pericolo sia fortemente ridotto, e per avere contraddittoriamente concesso la misura alternativa della semilibertà, ritenendo dunque sussistere i presupposti della idoneità di tale misura alla rieducazione del condannato e alla prevenzione dalla recidiva, e concedendola in violazione dei limiti di pena da espiare previsti dalla legge;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto le dedotte illogicità e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata sono palesemente insussistenti, avendo il Tribunale fondato la valutazione circa il pericolo di recidiva, che anche la relazione dell’UEPE ritiene ridotto ma non escluso, su elementi oggettivi, quali i molti procedimenti pendenti per reati analoghi, anche commessi in epoca relativamente recente, e avendo motivato in modo logico e approfondito l’idoneità della misura alternativa concessa per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge, e la inidoneità delle altre misure richieste;
ritenuto il ricorso inammissibile nella parte in cui il ricorrente contesta la violazione di legge per avere il Tribunale concesso la misura alternativa della semilibertà nonostante la pena da espiare sia superiore a sei mesi di reclusione, sia perché l’impugnazione è proposta da un soggetto che non vi ha interesse, trattandosi di una dedotta violazione commessa in suo favore, sia perché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto legittima la concessione di tale misura alternativa per espiare una pena superiore a sei mesi, in presenza dei
presupposti di cui all’art. 50, comma 2, Ord. pen. (Sez. 1, n. 5998 del 01/12/1998, dep.1999, Rv. 212129);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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