Ricorso Ricettazione: Perché la Genericità Porta all’Inammissibilità
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso ricettazione, se non correttamente formulato, sia destinato a fallire. L’ordinanza in esame dichiara inammissibile l’impugnazione di un imputato, condannato per ricettazione, a causa della genericità e della natura meramente ripetitiva dei motivi presentati. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione all’Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di ricettazione, come stabilito dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1. La richiesta di derubricare il reato da ricettazione (art. 648 c.p.) alla più lieve contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.), contestando la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo.
2. La richiesta di applicazione dell’attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità (art. 648, comma quarto, c.p.), che non era stata riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio.
L’imputato sosteneva, in sostanza, una violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Ricettazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha adottato una linea di estremo rigore procedurale, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: i motivi di ricorso devono essere specifici e devono rappresentare una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle difese già svolte.
La Ripetitività dei Motivi: un Errore Fatale
Il primo e fondamentale errore del ricorrente, secondo la Corte, è stato quello di limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso così formulato è solo apparentemente specifico. In realtà, omette di assolvere alla sua funzione essenziale, che è quella di instaurare un vero e proprio confronto critico con le ragioni della decisione impugnata. La pedissequa reiterazione di motivi già disattesi non è sufficiente per ottenere un nuovo esame nel merito.
La Distinzione tra Ricettazione e Incauto Acquisto
La Corte ha inoltre ribadito che i giudici d’appello avevano correttamente applicato la consolidata giurisprudenza che distingue il reato di ricettazione dall’incauto acquisto. Il discrimen (ovvero l’elemento distintivo) tra le due fattispecie risiede nell’elemento psicologico: mentre per la ricettazione è richiesto il dolo (la certezza o il serio dubbio sulla provenienza illecita del bene), per l’incauto acquisto è sufficiente una situazione di colpa, cioè un comportamento negligente nel non accertare la provenienza della cosa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato l’inammissibilità del ricorso evidenziando che entrambi i motivi erano meramente riproduttivi di censure già vagliate e respinte. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte d’Appello aveva già ampiamente spiegato (pagine 3-4 della sentenza) perché riteneva sussistente il dolo di ricettazione. Per il secondo motivo, relativo alla mancata concessione dell’attenuante della particolare tenuità, i giudici di merito avevano fornito argomenti logici e giuridici (pagine 4-5), basando il loro convincimento sul valore del bene ricettato e sulla personalità del ricorrente. Di fronte a queste motivazioni, il ricorso non ha proposto un’effettiva critica, risultando privo di un reale confronto con la decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. La decisione sottolinea che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente riproporre le proprie tesi. È necessario, invece, individuare i vizi specifici (di legge o di motivazione) della sentenza impugnata e costruire un’argomentazione critica che si confronti direttamente con le ragioni esposte dai giudici dei gradi precedenti. In assenza di tale specificità, il ricorso ricettazione, come qualsiasi altro, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, non specifici, o si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la differenza fondamentale tra ricettazione e incauto acquisto secondo la giurisprudenza?
La differenza risiede nell’elemento psicologico. Per la ricettazione è necessario il dolo, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene. Per l’incauto acquisto, invece, è sufficiente la colpa, ossia una condotta negligente nel non accertare la legittima provenienza di cose di cui si ha motivo di sospettare l’origine illecita.
Cosa accade quando i motivi di ricorso sono una semplice ripetizione di quelli già presentati in appello?
Quando i motivi di ricorso sono una mera ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, il ricorso viene considerato non specifico ma solo apparente. Di conseguenza, viene dichiarato inammissibile perché non assolve alla funzione tipica di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31460 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31460 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 25/11/1976
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Fausto;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e a mancata derubricazione di quest’ultimo nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della senten impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in merito al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01);
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., è del pa meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare privi di un effettivo confronto critic con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno puntualmente indicato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del l convincimento facendo riferimento al valore del bene ricettato e alla personalità dell’odierno ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.