Ricorso Reiterativo in Cassazione: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione Penale offre un importante chiarimento sul concetto di ricorso reiterativo e sulle conseguenze della sua proposizione. Quando un ricorso per Cassazione si limita a riproporre le medesime questioni già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio, senza addurre nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata, il suo destino è segnato: l’inammissibilità. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale, volto a garantire l’efficienza della giustizia e il ruolo specifico della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale che ha visto un imputato condannato in primo grado dal Tribunale. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione di un vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale.
L’imputato, in sostanza, lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato elementi a suo favore che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, è estremamente chiara nell’applicare un principio consolidato in giurisprudenza.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Reiterativo è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella natura del motivo di ricorso. La Corte ha osservato che la doglianza presentata non era nuova, ma costituiva una mera ripetizione di quanto già sollevato e discusso in sede di appello. I giudici della Corte d’Appello avevano già fornito una risposta a tale questione, con una motivazione che la Cassazione ha ritenuto “esente da evidenti illogicità e giuridicamente corretta”.
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non ha il compito di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Proporre un ricorso reiterativo, che non evidenzia specifici vizi della sentenza di secondo grado ma si limita a riproporre la stessa identica argomentazione, svuota di significato la funzione della Cassazione. Per questo motivo, un ricorso con tali caratteristiche viene considerato indeducibile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e, soprattutto, che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione dei giudici di merito. È necessario, invece, individuare e argomentare con precisione i vizi logici o giuridici che inficiano la decisione d’appello.
In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma di subire una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La difesa tecnica deve quindi operare una selezione rigorosa dei motivi da presentare, evitando di appesantire il sistema giudiziario con impugnazioni meramente dilatorie o prive di un reale fondamento critico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era un ricorso reiterativo, cioè si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove critiche specifiche alla sentenza di secondo grado.
Qual era l’oggetto principale della contestazione dell’imputato?
L’imputato contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45748 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45748 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORTALE COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 6/3/2022 ‘ confermativa della sentenza del Tribunale di Lodi in data 11/1/2022;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 62 bis cod. pen., è indeducibile perché reiterativo di doglianza già proposta in sede di appello ed ivi adeguatamente superata con motivazione esente da evidenti illogicità e giuridicamente corretta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il consigliere est.
Il presidente