Ricorso del Pubblico Ministero: i Limiti tra Fatto e Diritto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso del Pubblico Ministero in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. L’ordinanza in esame chiarisce nettamente i confini tra la denuncia di una violazione di legge, unico motivo ammissibile, e la critica alla valutazione dei fatti operata dal giudice, considerata un vizio motivazionale non consentito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) emessa da un Giudice di Pace. In sede di appello, il Tribunale ribaltava la decisione, assolvendo l’imputato. La motivazione dell’assoluzione si fondava sulla mancanza di prove sufficienti a dimostrare il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento lesivo.
Contro questa sentenza di assoluzione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale proponeva ricorso per Cassazione. L’accusa non contestava la valutazione sulla mancanza del nesso di causa, ma sosteneva che il giudice d’appello avesse commesso un errore di diritto: avrebbe dovuto, una volta esclusa la lesione, riqualificare il fatto nel reato meno grave di percosse (art. 581 c.p.), che non richiede la causazione di una malattia nel corpo o nella mente.
La Decisione della Cassazione e il ricorso del Pubblico Ministero
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. Secondo i giudici di legittimità, le argomentazioni del Pubblico Ministero, sebbene formalmente presentate come una denuncia di ‘falsa applicazione della legge’, celavano in realtà una critica alla motivazione della sentenza impugnata.
In altre parole, il ricorrente non stava indicando un puro errore nell’interpretazione di una norma, ma stava contestando il modo in cui il Tribunale aveva valutato le prove e ricostruito i fatti, lamentando un’omessa riqualificazione che presupponeva una diversa lettura del materiale probatorio.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito che il ricorso alla Suprema Corte, in questi casi, può denunciare unicamente ‘violazioni di legge’ e non ‘vizi motivazionali’. Questi ultimi, che attengono alla coerenza e logicità del ragionamento del giudice sui fatti, non sono sindacabili in questa sede. La doglianza del Pubblico Ministero, secondo la Corte, si traduceva in una censura di fatto, mirando a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice della legittimità e non dei fatti.
La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso fosse volto a sollecitare una rivalutazione delle prove, mascherata da questione di diritto. Di fronte a questa natura del ricorso, l’unica conclusione possibile era la dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la distinzione fondamentale tra il giudizio di merito, incentrato sulla ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove (proprio dei primi due gradi di giudizio), e il giudizio di legittimità, il cui scopo è garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Per i professionisti del diritto, e in particolare per l’accusa, ciò rappresenta un chiaro monito: il ricorso del Pubblico Ministero deve concentrarsi su questioni squisitamente giuridiche, evitando di sconfinare in critiche fattuali che, per quanto argomentate, esulano dalle competenze della Corte di Cassazione e portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse non riguardavano una reale violazione di legge, ma contestavano la valutazione dei fatti e le motivazioni della sentenza di secondo grado, configurandosi come un tentativo di riesame del merito non consentito in sede di Cassazione.
Qual è la differenza tra un vizio di motivazione e una violazione di legge secondo l’ordinanza?
Secondo l’ordinanza, una violazione di legge è un errore nell’applicazione o interpretazione di una norma giuridica. Un vizio di motivazione, invece, è un difetto nel ragionamento del giudice sui fatti. In questo tipo di ricorso, solo le violazioni di legge possono essere validamente denunciate.
Cosa chiedeva il Pubblico Ministero alla Corte di Cassazione?
Il Pubblico Ministero chiedeva alla Corte di riconoscere che il Tribunale, dopo aver assolto l’imputato dal reato di lesioni per mancanza di prova sul nesso causale, avrebbe dovuto riqualificare il fatto nel reato meno grave di percosse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47865 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47865 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AREZZO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SUBBIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di AREZZO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ricorre avverso la sentenza del Tribunale cittadino che in riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace assolveva COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art.582 cod. pen.
Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso con I quale il Pubblico ministero denunzia falsa applicazione dell’art. 581 cod. pen. per avere il Tribunale, dopo avere assolto per il delitto di lesioni personali per mancanza di prova sul nesso causale tra condotta ed evento, omesso di riqualificare il fatto nel delitto di percosse, è manifestamente infondato atteso che contiene censure in fatto che si traducono in vizi motivazionali, non ammissibili in questa sede potendo il ricorso denunciare unicamente violazioni di legge;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore