Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37357 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
Procuratore generale della Repubblica presso Corte di appello di Genova sul ricorso proposto da nei confronti di NOME, nato in Croazia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova ha assolto NOME COGNOME dal reato di evasione ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova deducendo con unico motivo contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla affermata facoltà dell’imputato di uscire dalla abitazione dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno successivo. Il Tribunale, senza aver acquisito l’ordinanza del 04/05/2020 che ha disposto l’aggravamento della misura dell’obbligo di dimora con quella degli arresti domiciliari nel proc. n. 3920/20 RGPM – che non consentiva affatto tale facoltà è stata tratta in errore dalla attestazione operata dalla nota dei CC del 12/05/2020 che dava atto di tale facoltà. Assume il ricorrente di essere facoltizzato, esprimendo la censura, di allegare al ricorso di legittimità la citata ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari.
In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha formulato requisitoria scritta concludendo come in epigrafe.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato per quanto di ragione.
E’ stato condivisibilmente affermato che, in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Pmt, Rv. 288029 – 01). Nell’affermare il principio è stato spiegato che «la Legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell’articolo 593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: «Il pubblico ministero non puo’ appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2»; inoltre, avendo la novella citata vietato l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal
giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod. proc. pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva».
La sentenza impugnata ha ricostruito i fatti nei termini che seguono.
In data 9/05/2020 alle ore 18,15 circa in Genova, personale dell’arma dei carabinieri interveniva in relazione ad un furto di un supermercato ad opera di un soggetto poi identificato nell’odierno imputato. Questi risultava – a quanto riferiscono i carabinieri in propria comunicazione di notizia di reato – « essere stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in data 08.05.2020 con ordinanza n. 2109/2020 RG GIP emessa in data 06/05/2020 dal Tribunale di Genova Ufficio GIP per aggravamento dell’obbligo di dimora nel comune di Genova con l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio, in INDIRIZZO, dalle ore 19,00 di ciascun giorno alle ore 07,00 del giorno». Orbene, premesso che non è presente nel fascicolo del pubblico ministero (né in quello del giudice) l’ordinanza in parola, non è dato comprendere se gli arresti domiciliari prevedessero specifiche condizioni e quindi eventualmente una finestra temporale in cui l’imputato poteva recarsi fuori dalla propria abitazione.
Al di là dell’inammissibile produzione da parte del ricorrente pubblico, in sede di legittimità, della ordinanza cautelare, si palesa manifestamente illogico l’assunto del Giudice di merito in ordine al dubbio sulla esistenza di autorizzazione all’imputato – agli arresti domiciliari a seguito di aggravamento della precedente misura dell’obbligo di dimora – di recarsi fuori dalla propria abitazione in periodo temporale determinato. Nel riportare quanto comunicato dai Carabinieri nella notizia di reato, il Giudice ha riferito il periodo temporale indicato dai CC alla nuova misura, mentre era – evidentemente – pertinente alla precedente misura cautelare dell’obbligo di dimora; in ogni caso, lo stesso Giudice – pur dubitando a riguardo dell’esistenza di un periodo autorizzato – è venuto meno all’obbligo di accertamento, disponendo l’acquisizione della ordinanza di cui aveva rilevato la mancanza in atti.
Il rilevato decisivo vizio della motivazione conduce all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa persona fisica.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa composizione. Così deciso il 15/10/2025.