Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36373 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIANEZZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino c ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt. 110, 473, comma 1, 474 ter, comma 1 cod. pen.;
considerato che l’unico motivo – che ha addotto la violazione degli artt. 125 e 546 cod. pr pen. nonché l’insufficienza della motivazione posta alla base della determinazione d trattamento sanzionatorio e della quantificazione della provvisionale – è privo di specifici quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), limitandosi a richiamare, con assunti del tutto generici, doglianze prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale:
quanto alla commisurazione della pena, ha indicato in maniera congrua (cfr. p. 13 del sentenza impugnata) gli elementi, contemplati dall’art. 133 cod. pen., che ha considera preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, 271269 – 01), così rendendo una motivazione che qui non può essere sindacata segnatamente sulla scorta delle generiche censure difensive;
quanto alla provvisionale, è inammissibile poiché «non è impugnabile con ricorso pe cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazion di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibati non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinat ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv 230105 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo
determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.