Ricorso Prescrizione: I Limiti all’Impugnazione secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso prescrizione in Cassazione. Spesso, un imputato la cui posizione è stata archiviata per il decorso del tempo potrebbe voler ottenere un’assoluzione piena. Tuttavia, la Suprema Corte stabilisce paletti molto rigidi, come vedremo analizzando il caso di due ricorrenti che si sono visti dichiarare inammissibile il proprio ricorso.
I Fatti del Caso
Due imputati si sono rivolti alla Corte di Cassazione per impugnare una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva dichiarato l’estinzione di tutti i reati a loro ascritti per intervenuta prescrizione. Nonostante questo esito, che di per sé pone fine al procedimento penale, gli imputati non erano soddisfatti. Essi miravano a un’assoluzione nel merito, sostenendo la propria totale innocenza. Oltre a contestare la mancata assoluzione, il loro ricorso si scagliava anche contro la statuizione che li condannava al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite.
L’Inammissibilità del Ricorso Prescrizione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla richiesta di assoluzione, manifestamente inammissibili. Il principio di diritto applicato è consolidato e rigoroso: l’imputato che non abbia rinunciato alla prescrizione può impugnare la sentenza che la dichiara solo se è in grado di dimostrare, in modo evidente e incontestabile, la presenza di elementi per un’assoluzione piena.
In altre parole, l’innocenza deve emergere ictu oculi dagli atti del processo, senza la necessità di ulteriori approfondimenti o interpretazioni. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che le argomentazioni degli imputati erano mere reiterazioni di tesi già ampiamente e logicamente confutate dalla Corte d’Appello, sulla base di un’istruttoria dibattimentale dall’esito univoco. Mancava, quindi, quel presupposto di evidenza richiesto dalla legge (art. 129, comma 2, c.p.p.) per superare la declaratoria di prescrizione e ottenere una sentenza di assoluzione.
La Questione della Provvisionale
Anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla condanna al pagamento di una provvisionale, è stato giudicato inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito un altro principio fondamentale: la statuizione sulla provvisionale in sede penale non è impugnabile con ricorso per cassazione.
La ragione risiede nella sua natura. La provvisionale è una decisione:
* Discrezionale: rimessa alla valutazione del giudice di merito.
* Meramente delibativa: si basa su una valutazione sommaria del danno, senza un accertamento completo.
* Non definitiva: è destinata a essere superata e assorbita dalla liquidazione effettiva e integrale del risarcimento, che avverrà in un separato giudizio civile.
Poiché non passa in giudicato e non ha carattere di definitività, non può essere oggetto del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri giuridici chiari. In primo luogo, l’interesse dell’imputato a un’assoluzione nel merito prevale sulla causa estintiva della prescrizione solo quando l’innocenza è palese e non richiede complesse analisi fattuali, precluse in sede di legittimità. Se l’esito dell’istruttoria è stato sfavorevole, il ricorso prescrizione diventa uno strumento improprio per tentare di ribaltare una valutazione di merito. In secondo luogo, il sistema processuale distingue nettamente l’accertamento penale da quello civile per il risarcimento del danno. La provvisionale è un ponte tra i due, un acconto provvisorio che non può essere messo in discussione davanti alla Corte suprema, la quale si occupa esclusivamente di violazioni di legge e non di quantificazioni economiche provvisorie.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la via del ricorso contro una sentenza di prescrizione è estremamente stretta. Gli imputati devono essere consapevoli che, senza una prova schiacciante della propria innocenza già presente agli atti, l’impugnazione sarà quasi certamente dichiarata inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Allo stesso modo, le questioni relative alla provvisionale devono essere affrontate nella sede appropriata, ovvero il giudizio civile, e non possono essere utilizzate per contestare la sentenza penale in Cassazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza che dichiara la prescrizione del reato?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo se l’imputato, che non ha rinunciato alla prescrizione, fornisce motivi specifici che dimostrino in modo evidente e non contestabile la sussistenza di elementi idonei a un’assoluzione piena (perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, ecc.).
Per quale motivo il ricorso contro la condanna al pagamento di una provvisionale è stato dichiarato inammissibile?
Perché la decisione sulla concessione e quantificazione di una provvisionale ha natura discrezionale, meramente delibativa e non definitiva. Non è suscettibile di passare in giudicato ed è destinata ad essere superata dalla liquidazione integrale del risarcimento in sede civile, pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23999 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23999 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a GUARDIAGRELE il 07/06/1974 COGNOME nato a CHIETI il 30/10/1972
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso proposti da entrambi i ricorrenti non sono consentiti, in considerazione della intervenuta dichiarazione di prescrizione di tutti i reati ascritti agli stessi, in assenza di rinuncia a prescrizione predetta (senza alcuna contestazione della decisione della Corte di appello sul punto, ove si è chiarito come gli stessi non possano essere assolti, atteso l’univoco esito della istruttoria dibattimentale) ed in presenza comunque argomentazioni reiterative, ampiamente affrontate dalla Corte di appello con argomentazioni immuni da manifesta illogicità e dai vizi lamentati;
atteso che l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintile, Rv. 275219-01; Sez. 3, n. 46050 3 del 28/03/2018, M., Rv. 274200-01), circostanza all’evidenza non ricorrente nel caso in esame, come emerge dalla mera lettura dei motivi di ricorso;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso non è consentito, attesa la determinazione da parte del giudice di appello esclusivamente di una provvisionale rispetto al danno patito dalle parti civili costituite, sicché deve essere ribadito i principio di diritto secondo il quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 27777302);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato, inoltre, che le parti civili costituite hanno depositato tardivamente memorie e note conclusive (Unipol S.p.a. in data 27/05/2025, Allianz S.p.a. in data 23/05/2025).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 3 Giugno 2025.