Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato in Costa D’Avorio il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 13/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e lesioni personali.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen..
3.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME