Ricorso Post Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza n. 23343/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante chiarificazione sui limiti del ricorso post patteggiamento. La decisione sottolinea come, a seguito della riforma del 2017, le possibilità di impugnare una sentenza emessa su accordo delle parti si siano notevolmente ristrette, escludendo censure relative alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lecce. Il ricorrente lamentava che il giudice di merito non avesse applicato la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, relativa alla particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo tra le parti, verificare la sussistenza di cause di proscioglimento, inclusa quella menzionata.
La Decisione della Corte sul Ricorso Post Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La Corte ha affermato in modo netto che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
La Riforma del 2017 e i Suoi Effetti
Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha stabilito un elenco tassativo e circoscritto dei motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di ridurre i ricorsi meramente dilatori e di conferire maggiore stabilità alle sentenze concordate tra accusa e difesa.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità spiegando che il comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p. limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Tra queste ipotesi, non è contemplata la mancata osservanza dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare immediatamente d’ufficio la sussistenza di determinate cause di non punibilità.
Di conseguenza, anche se l’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) rappresenta una di queste cause, la sua mancata applicazione in sede di patteggiamento non costituisce un vizio che può essere fatto valere con il ricorso per cassazione. La Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali conformi, ha ribadito che la scelta di accedere al rito speciale del patteggiamento implica una parziale rinuncia al diritto di impugnazione, che resta confinato entro i rigidi paletti fissati dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Le implicazioni pratiche sono significative sia per gli imputati che per i loro difensori. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere pienamente consapevole che le possibilità di contestare la sentenza in una fase successiva sono estremamente ridotte. Il ricorso post patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione la valutazione del giudice sulla qualificazione del fatto o sulla sussistenza di cause di proscioglimento non contemplate nell’elenco dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La decisione di patteggiare deve quindi essere attentamente ponderata, poiché cristallizza la definizione del procedimento penale in modo quasi definitivo, salvo per i vizi eccezionali e specifici previsti dal legislatore.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento se il giudice non ha considerato la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, dopo la riforma del 2017 (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), la mancata applicazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., come la particolare tenuità del fatto, non rientra tra i motivi tassativamente previsti per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Qual è l’effetto della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017 sul ricorso post patteggiamento?
La riforma ha limitato l’impugnabilità delle sentenze di patteggiamento, stabilendo un elenco tassativo di motivi di violazione di legge per i quali è possibile presentare ricorso. Questo rende inammissibili tutti i ricorsi basati su motivi non inclusi in tale elenco.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di LECCE
p ato avviso alle partiA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale ci si duole che nella sentenza emessa su accordo delle parti non sia stata applicata, ai sensi dell’129 cod. proc. pen., la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell’art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, v. Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 – 01 e, con specifico riferimento all’art. 131 bis cod. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 272265 – 01).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìlit ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024