Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9137 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9137 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc pen., per omessa declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si osserva che l’art. 1, comma 63, l. 23/06/2017, n. 103 ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale.
Pertanto, il ricorso Ł inammissibile, in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Ord. n. sez. 1606/2026
CC – 30/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME