Ricorso personale Cassazione: perché non è più ammesso
Presentare un Ricorso personale Cassazione oggi costituisce un errore procedurale che preclude ogni possibilità di difesa nel merito. Molti cittadini ignorano che la normativa vigente ha drasticamente limitato la facoltà di agire autonomamente davanti alla Suprema Corte, imponendo il ministero di un difensore tecnico qualificato.
Il caso del tentativo di furto
La vicenda trae origine da una condanna per tentativo di furto in abitazione in concorso. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in grado di appello, ha deciso di impugnare il provvedimento rivolgendosi direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato redatto e sottoscritto personalmente dall’interessato, lamentando una carenza di motivazione nella sentenza di secondo grado.
La violazione delle norme procedurali
Il nodo centrale della questione non riguarda il merito del reato, ma la forma dell’impugnazione. La Suprema Corte ha rilevato come il ricorso non rispettasse i requisiti minimi di validità previsti dal codice di rito, rendendo superfluo ogni esame delle doglianze esposte dal ricorrente.
La decisione della Suprema Corte
I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile de plano. La Corte ha sottolineato che la firma di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale per garantire la qualità tecnica del contraddittorio davanti alla giurisdizione di legittimità. La mancanza di tale sottoscrizione comporta l’invalidità insanabile dell’atto.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nella modifica dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, introdotta dalla Legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha stabilito che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Tale regola si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017. Poiché la sentenza impugnata risaliva al 2021, il ricorrente non poteva avvalersi della vecchia facoltà di sottoscrizione personale, ormai abrogata dal legislatore per deflazionare il carico giudiziario e innalzare il livello tecnico delle impugnazioni.
Le conclusioni
In conclusione, il tentativo di difendersi autonomamente ha prodotto un effetto controproducente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, che rende definitiva la condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza: il diritto di difesa in Cassazione deve essere esercitato necessariamente tramite un professionista abilitato, rendendo il Ricorso personale Cassazione un istituto ormai appartenente al passato.
Un imputato può firmare da solo il ricorso per Cassazione?
No, a seguito della riforma del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
Cosa accade se si presenta un ricorso senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza esame del merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Qual è la sanzione prevista per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, la Corte può imporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso analizzato è stata di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41013 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 41013 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Firenze – per quanto ora di interesse – ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell’imputato per il deli di tentativo di furto in abitazione in concorso.
Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’imputato personalmente lamentando il vizio di motivazione carente.
Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, NOME COGNOME, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritt pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, e stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugNOME con ricorso personale è la sentenza del 14.9.2021.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannat al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 21.6.2023
Il Consigliere estensore
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Il Preside,
Dr.
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Dr. NOME COGNOME