Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50871 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50871 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAVATORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale stato condannato per il reato di cui all’art.2 D.Igs.74/2000. Il ricorrente deduce, con i motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione responsabilità e, con il secondo, difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionator
Il ricorso, proposto il 12/05/2023, e quindi dopo il 3/08/2017, data in cui è entrato in l’art. 1, comma 63, L. 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. pro pen., eliminando la possibilità, per l’imputato, di presentare ricorso personale, è inammiss in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’ speciale della Corte di cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendo escludere la difesa personale dell’interessato (Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007; Sez. 2, n. 95 del 13/12/2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008). Si è, d’altronde, chiarito giurisprudenza, che il principio dell’inderogabilità della rappresentanza tecnica da par difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il di difendersi da sè, riconosciuto dall’art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea pe salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: norma quest’ultima che imp l’obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecn ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudiz merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Rv. 255082; Se 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.